Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0788

    97/788/CE: Decisione del Consiglio del 17 novembre 1997 relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi

    GU L 322 del 25.11.1997, p. 39–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/788/oj

    31997D0788

    97/788/CE: Decisione del Consiglio del 17 novembre 1997 relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 322 del 25/11/1997 pag. 0039 - 0043


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 novembre 1997 relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi (97/788/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, lettera b),

    vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, con la decisione 92/420/CEE (3), il Consiglio ha constatato che i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici effettuati in determinati paesi terzi offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri; che tale decisione è giunta a scadenza il 30 giugno 1997;

    considerando che, a quanto risulta, i summenzionati controlli eseguiti dai paesi terzi citati nella decisione 92/420/CEE, senza pregiudizio del fatto che la ex «Repubblica federale ceca e slovacca» è stata sostituita dalla «Repubblica ceca» e dalla «Repubblica slovacca», continuano ad offrire le stesse garanzie di quelli realizzati dagli Stati membri;

    considerando che nel caso della Repubblica di Corea, inclusa nella decisione sopra citata, sono state richieste informazioni complementari; che ulteriori informazioni sono state altresì richieste alla Repubblica federale di Iugoslavia;

    considerando che per tali paesi è pertanto opportuno concedere un periodo di equivalenza più limitato, onde disporre del tempo necessario alla raccolta e all'esame delle informazioni richieste;

    considerando che, in alcuni paesi, l'esame delle condizioni in cui si effettuano i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici di alcune specie supplementare ha rivelato che detti controlli offrono le stesse garanzie di quelli eseguiti dagli Stati membri;

    considerando che l'equivalenza concessa a tali paesi dovrebbe pertanto essere estesa a tali specie supplementari;

    considerando che risulta inutile confermare l'equivalenza concessa alla Repubblica di Bosnia-Erzegovina, dato che in tale paese non si selezionano varietà di interesse comunitario;

    considerando che la presente decisione non impedisce che determinate constatazioni d'equivalenza comunitarie vengano annullate o che la proroga della loro validità venga rifiutata, qualora le condizioni su cui si basano non siano o non siano più soddisfatte; che pertanto, in sede di prove comparative comunitarie, dovrebbero altresì esser raccolte ulteriori informazioni pratiche sulle sementi delle varietà selezionate nel paese terzo interessato;

    considerando che alcune disposizioni di ordine tecnico e amministrativo dell'allegato possono subire frequenti adeguamenti; che, al fine di semplificare le procedure attualmente seguite per la modifica dell'allegato, sarebbe opportuno sottoporre tali adeguamenti alla procedura del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I controlli ufficiali delle selezioni conservatrici, effettuati nei paesi e dai servizi indicati nell'allegato per le specie disciplinate dalle direttive del Consiglio ivi elencate in riferimento a detti paesi, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri.

    Articolo 2

    Gli adeguamenti di ordine tecnico e amministrativo da apportare all'allegato, ad eccezione di quelli riguardanti la prima colonna della tabella, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23 della direttiva 70/457/CEE e all'articolo 40 della direttiva 70/458/CEE.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1999 per la Repubblica di Corea e la Repubblica federale di Iugoslavia e dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2002 per gli altri paesi terzi elencati nell'allegato.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1997.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. BODEN

    (1) GU L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

    (2) GU L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27. 11. 1996,

    (3) GU L 231 del 13. 8. 1992, pag. 22.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top