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Document 31997D0658

    97/658/CE: Decisione della Commissione del 1° ottobre 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione del vaiolo degli ovicaprini in Grecia (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    GU L 278 del 11.10.1997, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/658/oj

    31997D0658

    97/658/CE: Decisione della Commissione del 1° ottobre 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione del vaiolo degli ovicaprini in Grecia (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 278 del 11/10/1997 pag. 0026 - 0027


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° ottobre 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione del vaiolo degli ovicaprini in Grecia (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (97/658/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

    considerando che nel periodo compreso fra novembre 1995 e il 31 dicembre 1996 si sono manifestati focolai di vaiolo degli ovicaprini in Grecia;

    considerando che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio ovicaprino della Comunità; che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità può prevedere una sua partecipazione finanziaria;

    considerando che, una volta confermata ufficialmente la presenza del vaiolo degli ovicaprini, le autorità elleniche hanno adottato i provvedimenti opportuni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE e delle disposizioni di cui alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che dette misure sono state notificate dalle autorità elleniche;

    considerando che ai fini dell'eradicazione della malattia un villaggio può essere considerato come un'unità epidemiologica per quanto concerne gli ovini e i caprini;

    considerando che sono soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;

    considerando che ai fini di una corretta gestione finanziaria la Grecia deve presentare alla Commissione i necessari documenti giustificativi;

    considerando che è necessario fissare in anticipo il massimale del contributo finanziario della Comunità a favore di tale misura;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Grecia può ottenere un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione del vaiolo degli ovicaprini nel periodo compreso tra i mesi di novembre 1995 e dicembre del 1996. La partecipazione della Comunità è fissata al 50 % delle spese sostenute a titolo di indennizzo dei proprietari per:

    - l'abbattimento e la distruzione degli animali;

    - la distruzione del latte, della lana, dei mangimi contaminati e, nel caso non possano essere disinfettate, delle attrezzature contaminate;

    - la pulizia e la disinfezione delle aziende.

    Gli indennizzi per le misure di cui al terzo trattino possono essere destinati a persone diverse dai proprietari.

    Articolo 2

    1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi prescritti.

    2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono, per quanto concerne l'indennizzo menzionato nell'articolo 1:

    a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda o unità epidemiologica in cui si sono abbattuti animali. Nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti:

    i) aziende e unità epidemiologiche infette:

    - ubicazione e indirizzo,

    - data del sospetto della malattia e data della conferma,

    - numero e data degli animali abbattuti e distrutti,

    - metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione,

    - tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti,

    - presunta fonte dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita;

    ii) aziende a contatto e unità epidemiologiche a contatto:

    - dati di cui alla lettera 1), primo, terzo e quarto trattino,

    - azienda infetta (focolaio) con la quale sono presunti o confermati contatti; genere di contatto;

    b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e la loro ubicazione, il numero degli animali abbattuti, la data dell'abbattimento e l'importo corrisposto.

    3. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata a 1 750 000 ECU. Èssa è inoltre limitata alle misure per le quali sono stati presentati i documenti in conformità con il paragrafo 2 e per le quali è stato corrisposto un indennizzo ai proprietari entro 90 giorni dalla conferma della presenza della malattia nell'azienda interessata.

    Articolo 3

    La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

    (2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

    (3) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 69.

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