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Document 31997D0620
97/620/EC: Commission Decision of 16 September 1997 concerning certain protective measures with regard to certain fishery products originating in China and amending Commission Decision 97/368/EC (Text with EEA relevance)
97/620/CE: Decisione della Commissione del 16 settembre 1997 che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che abroga la decisione 97/368/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/620/CE: Decisione della Commissione del 16 settembre 1997 che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che abroga la decisione 97/368/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 254 del 17.9.1997, p. 17–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1999; abrog. impl. da 32000D0086
97/620/CE: Decisione della Commissione del 16 settembre 1997 che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che abroga la decisione 97/368/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 254 del 17/09/1997 pag. 0017 - 0018
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 1997 che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che abroga la decisione 97/368/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/620/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 19, considerando che è stata individuata, al momento della loro importazione nella Comunità, la presenza del Vibrio cholerae nelle code di aragosta cotte provenienti da uno stabilimento di trasformazione situato in Cina; considerando che la presenza del Vibrio cholerae negli alimenti è la conseguenza di pratiche igieniche inadeguate prima e/o dopo la trasformazione degli alimenti e può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica; considerando che le importazioni di prodotti dallo stabilimento in questione situato in Cina non possono pertanto essere più autorizzate; considerando che i sopralluoghi effettuati in Cina da ispettori della Comunità e i risultati dei controlli svolti ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità hanno provato l'esistenza di potenziali rischi sanitari per quanto riguarda la produzione e la trasformazione di prodotti della pesca; considerando che la decisione 97/368/CE della Commissione recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina (3), modificata dalla decisione 97/587/CE (4), vieta le importazioni di prodotti della pesca freschi originari della Cina e dispone che ogni partita di prodotti della pesca congelati o trasformati originari della Cina sia sottoposta sistematicamente ad un'analisi microbiologica; considerando che la decisione 97/368/CE deve essere riesaminata anteriormente al 30 settembre 1997 e che sulla base delle risultanze attuali è necessario prorogare sino al 28 febbraio 1998 le misure previste da tale decisione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione si applica ai prodotti della pesca, freschi, congelati o trasformati, originari della Cina. Articolo 2 Gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca, in qualsiasi forma, provenienti dal seguente stabilimento situato in Cina: Yangcheng Fengbao Aquatic Food Co., Ltd (numero di codice dello stabilimento: 3200/02226). Articolo 3 All'articolo 6 della decisione 97/368/CE, la data del 30 settembre 1997 è sostituita dalla data del 28 febbraio 1998. Articolo 4 Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni dalla Cina allo scopo di renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 5 Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1. (3) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 57. (4) GU L 238 del 29. 8. 1997, pag. 45.