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Document 31997D0425

97/425/CE: Decisione del Consiglio del 30 giugno 1997 che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE

GU L 182 del 10.7.1997, p. 22–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2000; abrogato da 399D0880

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/425/oj

31997D0425

97/425/CE: Decisione del Consiglio del 30 giugno 1997 che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 10/07/1997 pag. 0022 - 0027


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1997 che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE (97/425/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 4 e 6,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, ha autorizzato uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise applicate agli oli minerali, in base a considerazioni politiche specifiche;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6 della direttiva 92/81/CEE il Consiglio deve riesaminare la situazione anteriormente al 31 dicembre 1996 sulla base della relazione presentata dalla Commissione;

considerando che alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che intendono continuare ad applicare alcune esenzioni o riduzioni di questo tipo previste nel loro diritto fiscale o a introdurne di nuove, a cui si dovrebbe applicare la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 precitato;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati in proposito;

considerando che per specifiche considerazioni di ordine politico, alcune esenzioni e riduzioni dovrebbero continuare ad avere effetto fino al 31 dicembre 1999 ed altre fino al 31 dicembre 1998; che si dovrebbe prevedere una proroga oltre la suddetta data; che le riduzioni o esenzioni saranno periodicamente riesaminate dalla Commissione per garantire la loro compatibilità con il funzionamento del mercato interno e con gli altri obiettivi del trattato;

considerando che alcune esenzioni e riduzioni dovrebbero essere abolite a decorrere dal 1° gennaio 1998,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 8, paragrafi 4 e 6 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio e fatti salvi gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (4), i seguenti Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa indicate in appresso fino al 31 dicembre 1999 e a continuare ad applicare automaticamente per periodi successivi di due anni, salvo che, prima della scadenza di detti periodi, il Consiglio decida all'unanimità, su proposta della Commissione, se abrogare o modificare in tutto o in parte tali deroghe:

1. Regno del Belgio:

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per il gas di petrolio liquefatto (LPG), il gas naturale ed il metano,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per la navigazione privata da diporto.

2. Regno di Danimarca:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per il rimborso parziale al settore commerciale, a condizione che le accise in questione siano conformi alle disposizioni comunitarie e a condizione che l'importo versato e non rimborsato rispetti sempre le aliquote minime di accisa o di tassa di controllo sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per una riduzione dell'aliquota di accisa sul carburante per motori diesel al di fine di incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tale incentivo sia connesso con le caratteristiche tecniche stabilite, compreso il peso specifico, il tenore di zolfo, il punto di distillazione, il numero e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime dell'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

3. Repubblica federale di Germania:

- per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come carburante per il riscaldamento,

- per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

4. Repubblica ellenica:

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale,

- per il gas di petrolio liquefatto e il metano utilizzati a fini industriali,

- per l'utilizzazione da parte delle forze armate nazionali,

- per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali per i carburanti destinati ai veicoli di servizio dell'ufficio del Primo Ministro e delle forze di polizia nazionali.

5. Regno di Spagna:

- per il gas di petrolio liquefatto utilizzato come carburante per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale,

- per il gas di petrolio liquefatto utilizzato come carburante nei taxi,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

6. Repubblica francese:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/81/CEE,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa,

- per il carburante usato nei taxi entro i limiti di un contingente annuo,

- nel quadro di alcune politiche dirette ad aiutare le regioni colpite da spopolamento.

7. Irlanda:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per la navigazione privata da diporto,

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano impiegati come carburante per autotrazione,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa,

- per la produzione di allumina nella regione di Shannon,

- per i veicoli a motore impiegati dai disabili.

8. Repubblica italiana:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per il combustibile utilizzato nei taxi,

- per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come carburante,

- per il metano impiegato come carburante per veicoli a motore,

- per il consumo nelle provincie di Aosta e di Gorizia,

- per le forze armate nazionali,

- per le ambulanze.

9. Granducato del Lussemburgo:

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano.

10. Regno dei Paesi Bassi:

- per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano,

- per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici,

- per le forze armate nazionali.

11. Repubblica d'Austria:

- per il gas di petrolio liquefatto utilizzato come carburante nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri.

12. Repubblica portoghese:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per un'esenzione dall'accisa sul gas di petrolio liquefatto, sul gas naturale e sul metano utilizzati come carburanti per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per una riduzione dell'aliquota di accisa sull'olio combustibile consumato nella regione autonoma di Madeira; tale riduzione non può essere superiore ai sovraccosti dovuti al trasporto dei prodotti stessi fino al luogo di consumo,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

13. Repubblica di Finlandia:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per la navigazione privata da diporto,

- per un'esenzione dall'accisa per il metano e il gas di petrolio liquefatto usati per tutti gli scopi,

- per aliquote ridotte per il gasolio ed il gasolio leggero per riscaldamento, a condizione che le aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

- per aliquote ridotte per la benzina riformulata con o senza piombo, a condizione che le aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

14. Regno di Svezia:

- per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

- per un'esenzione dall'accisa per il metano biologico ed altri gas residui,

- per aliquote ridotte per il gasolio ed il gasolio leggero per riscaldamento in base alle classificazioni ambientali.

15. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano impiegati come carburanti per autotrazione,

- per la navigazione privata da diporto,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

Articolo 2

A norma dell'articolo 8, paragrafi 4 e 6 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE i seguenti Stati membri sono autorizzati ad applicare o a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa indicate in appresso fino al 31 dicembre 1999, a meno che anteriormente a tale data il Consiglio decida all'unanimità, su proposta della Commissione, se tali deroghe debbano essere modificate o estese in tutto o in parte per un ulteriore periodo specifico:

1. Regno del Belgio:

- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa,

- per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorite l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che detto incentivo sia specificatamente collegato al tenore di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota ridotta non sia inferiore a 6,5 ecu per tonnellata.

2. Regno di Danimarca:

- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate per la benzina erogata da distributori di benzina dotati di un sistema di recupero per i vapori di benzina e la benzina erogata da altri distributori, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

3. Repubblica ellenica:

- per l'applicazione alla benzina verde di aliquote d'accisa differenziate a seconda delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

4. Regno di Spagna:

- per l'applicazione alla benzina verde di aliquote d'accisa differenziate a seconda delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

5. Repubblica francese:

- per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che detto incentivo sia specificatamente collegato al tenore di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti rispetti l'aliquota minima prevista dalla normativa comunitaria,

- per l'esenzione dall'accisa sui gas utilizzati come carburanti per i trasporti pubblici entro i limiti di un contingente annuo.

6. Irlanda:

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino quelle minime previste dalla normativa comunitaria per quanto attiene agli oli minerali.

7. Repubblica italiana:

- oli usati reimpiegati come combustibile, subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

8. Granducato del Lussemburgo:

- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa,

- per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che detto incentivo sia specificatamente collegato al tenore di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota ridotta non sia inferiore a 6,5 ecu per tonnellata.

9. Repubblica d'Austria:

- per il gas naturale e il metano,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego sarebbe soggetto ad accisa.

10. Repubblica portoghese:

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino quelle minime previste dalla normativa comunitaria per quanto attiene agli oli minerali,

- per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che detto incentivo sia specificatamente collegato al tenore di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti rispetti l'aliquota minima prevista dalla normativa comunitaria.

11. Repubblica di Finlandia:

- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

12. Regno di Svezia:

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino quelle minime previste dalla normativa comunitaria per quanto attiene agli oli minerali,

- per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali, con l'introduzione di un'aliquota più bassa di quella standard e di un'aliquota ridotta per le imprese ad elevata intensità energetica, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria e non provochino distorsioni di concorrenza,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE.

13. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

- per una riduzione dell'aliquota d'accisa sul carburante per motori diesel, per incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente,

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino quelle minime previste dalla normativa comunitaria per quanto attiene agli oli minerali.

Articolo 3

A norma dell'articolo 8, paragrafi 4 e 6 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE, i seguenti Stati membri sono autorizzati ad applicare o a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa indicate in appresso fino al 31 dicembre 1998, a meno che, anteriormente a tale data, il Consiglio decida all'unanimità, su proposta della Commissione, se tali deroghe debbano essere modificate o estese in tutto o in parte per un ulteriore periodo specifico:

1. Repubblica francese:

- per il consumo in Corsica, a condizione che le aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

- per un'esenzione per gli oli pesanti usati come combustibili per la produzione di allumina nella regione di Gardanne.

2. Repubblica italiana:

- per una esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibili per la produzione di allumina in Sardegna,

- per una riduzione dell'accisa sull'olio combustibile necessario per la produzione di vapore e sul gasolio utilizzato nei forni di essiccamento e di «attivazione» dei setacci molecolari nella provincia di Reggio Calabria, a condizione che tale aliquota rispetti sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

- per una riduzione delle aliquote d'accisa sulle benzine consumate nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

- per una riduzione delle aliquote d'accisa sugli oli minerali consumati nelle provincie di Udine e di Trieste, a condizione che tali aliquote rispettino le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

3. Regno dei Paesi Bassi:

- per aliquote ridotte sul gasolio usato dai veicoli commerciali, a condizione che tali aliquote di accisa rispettino sempre le aliquote minime stabilite dalla normativa comunitaria.

Articolo 4

Le seguenti deroghe cessano di essere applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998:

1. Regno del Belgio:

- per motori usati per il drenaggio di terre allagate.

2. Repubblica ellenica:

- per una riduzione dell'aliquota d'accisa sul carburante per motori diesel, per incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tale incentivo sia connesso con le caratteristiche tecniche stabilite, compreso il peso specifico, il tenore di zolfo, il punto di distillazione, il numero e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

- per impianti di desalinizzazione,

- per un'esenzione dell'accisa sugli oli minerali per i carburanti destinati ai veicoli di servizio dei metropoliti,

- per la navigazione privata da diporto.

3. Irlanda:

- per il funzionamento dei fari.

4. Repubblica italiana:

- per motori usati per il drenaggio di terre allagate.

5. Regno dei Paesi Bassi:

- per motori usati per il drenaggio di terre allagate,

- per impianti di desalinizzazione.

6. Regno di Svezia:

- per aliquote ridotte per il gasolio ed il gasolio leggero per riscaldamento in base alle classificazioni ambientali.

7. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

- per il funzionamento dei fari.

Articolo 5

1. Le decisioni del Consiglio 92/510/CEE (5), 93/697/CE (6), 95/585/CE (7), 96/273/CE (8), 96/418/CE (9), 97/91/CE (10), 97/92/CE (11), 97/93/CE (12) e 97/136/CE (13) sono abrogate a decorrere dal 1° luglio 1997.

2. Le seguenti autorizzazioni, concesse a seguito di richieste presentate in base a considerazioni politiche specifiche e da considerarsi tacitamente approvate dal Consiglio allo scadere del periodo di due mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, sono abrogate a decorrere dal 1° luglio 1997:

- l'autorizzazione concessa alla Germania in base alla richiesta del 15 marzo 1994, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 7 aprile 1994;

- l'autorizzazione concessa alla Spagna in base alla richiesta del 17 maggio 1994, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 17 giugno 1994;

- l'autorizzazione concessa alla Francia in base alla richiesta del 13 dicembre 1993, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 7 aprile 1994;

- l'autorizzazione concessa alla Francia in base alla richiesta del 23 novembre 1994, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 19 dicembre 1994;

- l'autorizzazione concessa all'Italia in base alla richiesta del 15 marzo 1994, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 5 aprile 1994;

- l'autorizzazione concessa all'Irlanda in base alla richiesta del 30 luglio 1993, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 15 settembre 1993;

- l'autorizzazione concessa al Portogallo in base alla richiesta dell'11 marzo 1994, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 7 aprile 1994;

- l'autorizzazione concessa al Regno Unito in base alla richiesta del 20 gennaio 1994, notificata dalla Commissione agli Stati membri il 24 febbraio 1994.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

A. NUIS

(1) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

(2) GU n. C 382 del 18. 12. 1996, pag. 5.

(3) GU n. C 200 del 30. 6. 1997.

(4) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

(5) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 16.

(6) GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 29.

(7) GU n. L 327 del 30. 12. 1995, pag. 33.

(8) GU n. L 102 del 25. 4. 1996, pag. 40.

(9) GU n. L 172 dell'11. 7. 1996, pag. 22.

(10) GU n. L 29 del 31. 1. 1997, pag. 53.

(11) GU n. L 29 del 31. 1. 1997, pag. 54.

(12) GU n. L 29 del 31. 1. 1997, pag. 55.

(13) GU n. L 52 del 22. 2. 1997, pag. 18.

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