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Document 31997D0412

97/412/CE: Decisione della Commissione del 1o luglio 1997 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di valigie e di articoli da viaggio originari della Repubblica popolare cinese

GU L 174 del 2.7.1997, p. 53–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/412/oj

31997D0412

97/412/CE: Decisione della Commissione del 1o luglio 1997 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di valigie e di articoli da viaggio originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 02/07/1997 pag. 0053 - 0055


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1997 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di valigie e di articoli da viaggio originari della Repubblica popolare cinese (97/412/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2), in particolare l'articolo 9, l'articolo 17, paragrafo 4 e l'articolo 18,

sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Apertura

(1) Nel marzo 1996, la Commissione ha ricevuto una denuncia in cui si affermava che le importazioni di valigie e di articoli da viaggio originari della Repubblica popolare cinese erano oggetto di pratiche di dumping e provocavano un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

La denuncia è stata presentata dal Comitato europeo delle industrie del cuoio (CEDIM) per conto di produttori comunitari la cui produzione complessiva costituiva la maggior parte della produzione comunitaria totale di valigie, sacche da viaggio e per articoli sportivi.

La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni in oggetto e del conseguente grave pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

(2) In seguito a consultazioni, la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di valigie, borse da viaggio e per articoli sportivi classificate nei codici NC ex 4202 12 19, ex 4202 12 99, ex 4202 92 11 ed ex 4202 92 91 e ha avviato un'inchiesta.

2. Inchiesta

2.1. Osservazioni scritte e audizioni

(3) La Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4) Alcuni produttori del paese interessato, nonché produttori e importatori comunitari hanno inviato le proprie osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine stabilito sono state ascoltate.

2.2. Campionamento dei produttori comunitari

(5) In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che fabbricano il prodotto in questione nella Comunità e che hanno sostenuto la denuncia, e in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «regolamento di base»), si è ritenuto opportuno limitare l'inchiesta a un campione di produttori che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In un primo tempo, quattro Stati membri - Francia, Italia, Spagna e Portogallo - che realizzano la maggior parte della produzione comunitaria di valigie, borse da viaggio e di articoli sportivi, sono state considerate rappresentative del mercato comunitario. Successivamente è stato selezionato, in base alle dimensioni, un campione di tre produttori situati in ciascuno di tali Stati membri, che costituiscono una percentuale rappresentativa in termini di produzione e di impiego. Le società oggetto del campionamento sono state selezionate da un elenco di fabbricanti del prodotto in questione, il cui giro d'affari era ritenuto rappresentativo di quel determinato paese, presentato dalle rispettive associazioni nazionali. Un questionario è stato inviato ai produttori comunitari selezionati.

(6) Alle parti interessate che, successivamente all'avviso di apertura, hanno espresso il desiderio di essere consultate dalla Commissione sulla selezione finale del campione, sono stati resi noti il nome delle società selezionate e il metodo seguito per la selezione. Nessuna di esse ha sollevato obiezioni in merito alla selezione.

(7) In tale contesto, dopo la comunicazione delle informazioni, la Commissione è stata informata che alcuni dei produttori comunitari selezionati per il campione erano stati minacciati di rappresaglie commerciali da alcuni loro clienti, che sono anche importatori e grossi dettaglianti nella Comunità. Alcuni produttori comunitari selezionati hanno subito, in una fase avanzata dell'inchiesta, forti pressioni commerciali affinché ritirassero il proprio sostegno alla denuncia. Si è pertanto ritenuto opportuno non rendere più noto il nome di tali società.

2.3. Periodo dell'inchiesta

(8) Il periodo dell'inchiesta per la determinazione del dumping era compreso tra il 1° aprile 1995 e il 31 marzo 1996 (in appresso «il periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra gennaio 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta.

B. INDUSTRIA COMUNITARIA

(9) In seguito alla costituzione iniziale del campione di produttori comunitari, la rappresentatività di quest'ultimo è stata gravemente rimessa in discussione dai seguenti fatti:

- Per quanto riguarda l'Italia, una società selezionata per il campione ha rifiutato di collaborare e ha persino ritirato il proprio sostegno alla denuncia poiché le importazioni dalla Repubblica popolare cinese rappresentano attualmente il fulcro delle sue attività commerciali. Un'altra società selezionata aveva appena ripreso la produzione del dicembre 1995, dopo un'interruzione di oltre un anno. Per poter restare nel settore, durante il periodo dell'inchiesta essa effettuava vendite a prezzi non rappresentativi.

Nel caso di un'altra società italiana selezionata, il prodotto oggetto dell'inchiesta non era rappresentativo dell'attività complessiva di questa, poiché rappresentava soltanto l'1 % del giro d'affari totale. Delle tre linee di prodotto vendute, inoltre, una viene importata dalla Repubblica popolare cinese e rappresenta una quota considerevole del giro d'affari della società per il prodotto interessato.

- Quanto alla Francia, una società fabbricava soltanto borse da viaggio e non valigie.

- Un'altra società selezionata per la Francia ha fabbricato e venduto soltanto una quantità trascurabile di borse da viaggio durante il periodo dell'inchiesta e non ha fabbricato valigie. Inoltre, la maggior parte degli articoli da viaggio venduti da tale società viene importata dalla Repubblica popolare cinese.

- Una delle società selezionate in Portogallo ha comunicato infine di non essere in grado di compilare il questionario, benché le fosse stata concessa una proroga a tal fine.

(10) Il campione inizialmente selezionato non era più quindi rappresentativo. La Commissione e le associazioni nazionali interessate si sono adoperate per selezionare un nuovo campione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento di base. I contatti con altre società indicate negli elenchi inviati dalle associazioni nazionali interessate si sono rivelati tuttavia infruttuosi.

(11) Tenuto conto della mancata collaborazione dei produttori comunitari selezionati per il campione, non si può concludere ragionevolmente che i dati forniti dalle società che hanno cooperato rispecchino la situazione di tutta l'industria.

C. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(12) Alla luce della suddetta mancanza di collaborazione da parte dei produttori comunitari che fabbricano il prodotto in questione, il procedimento antidumping relativo alle importazioni di valigie e di articoli da viaggio originari della Repubblica popolare cinese dev'essere chiuso.

(13) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base la Commissione intendeva chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie osservazioni. Non è stata ricevuta alcuna informazione che indicasse che tale chiusura fosse contraria all'interesse della Comunità.

(14) Il Comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.

(15) Alla luce di quanto suesposto la Commissione, conformemente all'articolo 9 del regolamento di base, conclude che non sono necessarie misure di difesa e che il procedimento va chiuso,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di valigie e di articoli da viaggio classificati nei codici NC ex 4202 12 19, ex 4202 12 99, ex 4202 92 11 ed ex 4202 92 91 originari della Repubblica popolare cinese.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

(3) GU n. C 111 del 17. 4. 1996, pag. 4.

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