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Document 31997D0354

97/354/CE: Decisione della Commissione del 20 maggio 1997 che modifica per la sesta volta la decisione 95/32/CE che approva il programma austriaco di aiuti in applicazione dell'articolo 138 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

GU L 151 del 10.6.1997, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/12/1997; abrog. impl. da 398D0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/354/oj

31997D0354

97/354/CE: Decisione della Commissione del 20 maggio 1997 che modifica per la sesta volta la decisione 95/32/CE che approva il programma austriaco di aiuti in applicazione dell'articolo 138 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 10/06/1997 pag. 0043 - 0043


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1997 che modifica per la sesta volta la decisione 95/32/CE che approva il programma austriaco di aiuti in applicazione dell'articolo 138 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (97/354/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 138, paragrafo 5,

considerando che l'8 novembre 1994, l'Austria ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 143 del suddetto atto, il suo programma di aiuti previsti all'articolo 138 per alcuni prodotti per il periodo compreso tra il 1995 e il 1999 incluso;

considerando che il programma, modificato conformemente ad una lettera datata 16 dicembre 1994, è stato approvato con la decisione 95/32/CE della Commissione (1); che tale decisione è stata modificata dalle decisioni 95/209/CE (2), 95/416/CE (3), 96/38/CE (4), 96/140/CE (5) e 97/24/CE (6);

considerando che il 14 gennaio 1997, l'Austria ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 143 dell'atto di adesione, una richiesta di autorizzazione della Commissione a modificare ulteriormente tale programma; che detta richiesta è stata oggetto di modifiche, conformemente alla lettera del 22 gennaio 1997;

considerando che il 14 gennaio 1997 l'Austria ha chiesto che il quantitativo di patate destinate alla fecoleria, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/32/CE, sia aumentato per tener conto della quota di produzione assegnata all'Austria dal regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (8); che la richiesta è conforme a detta evoluzione della politica agraria comune e che la sua accettazione contribuirebbe a migliorare la coerenza tra le diverse misure applicabili nel settore degli amidi e delle fecole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/32/CE, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«- Patate da fecola

>SPAZIO PER TABELLA>

Il quantitativo di patate da fecola della categoria di prezzo B è subordinato al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio.»

Articolo 2

La Repubblica dell'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 53.

(2) GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 34.

(3) GU n. L 242 dell'11. 10. 1995, pag. 21.

(4) GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 46.

(5) GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 33.

(6) GU n. L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 27.

(7) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 4.

(8) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

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