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Document 31997D0353

97/353/CE: Decisione della Commissione del 20 maggio 1997 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina

GU L 151 del 10.6.1997, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/353/oj

31997D0353

97/353/CE: Decisione della Commissione del 20 maggio 1997 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 10/06/1997 pag. 0040 - 0042


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1997 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina (97/353/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dall'Italia,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, le piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extra europei, esclusi i paesi mediterranei, l'Austria, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA, non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità;

considerando che la coltivazione in Argentina di piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, ottenute da piante fornite da alcuni Stati membri nell'intento di prolungare la stagione di crescita delle piantine, è oggi divenuta una pratica corrente; che, successivamente, tali piantine sono riesportate nella Comunità e vengono piantate per la produzione di frutta;

considerando che la decisione 93/411/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 96/403/CE (4), ha autorizzato gli Stati membri a prevedere deroghe, a determinate condizioni, ad alcune norme generali della direttiva 77/93/CEE per le piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina nelle campagne dal 1993 al 1996;

considerando che nelle campagne d'importazione 1993 e 1994 non è stata mai confermata la presenza di organismi nocivi nel corso delle ispezioni effettuate sulle piantine importate in applicazione della decisione 93/411/CEE; che tuttavia, per le campagne d'importazione 1995 e 1996, i Paesi Bassi hanno segnalato alla Commissione quattro casi, uno nella campagna 1995 e tre nella campagna 1996, nei quali è stata constatata la presenza dell'organismo nocivo Xanthomonas fragariae Kennedy & King, individuato durante le ispezioni prescritte nel periodo di crescita sulle piantine di fragole importate dall'Argentina; che non è possibile confermare la fonte dei focolai; che si ritiene che sussistano tuttora le condizioni che hanno motivato le precedenti autorizzazioni; che è opportuno concedere un'ulteriore autorizzazione con analoghi requisiti rigorosi per l'importazione di piantine di fragole dall'Argentina per un periodo limitato che scade il 31 dicembre 1998;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere, alle condizioni di cui al paragrafo 2, deroghe alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE, in riguardo ai requisiti di cui all'allegato III, parte A, punto 18, per le piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina.

2. Oltre ai requisiti fissati nella parte A degli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE, per le piantine di fragole, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) Le piantine devono essere destinate alla produzione di frutta nella Comunità e devono:

i) essere ottenute esclusivamente da piante madri certificate nel quadro di un programma di certificazione approvato di uno Stato membro e importate da tale Stato membro;

ii) essere coltivate su superfici:

- situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita;

- situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni e non conforme alle condizioni della presente decisione;

- situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere Fragaria non conforme alle condizioni della presente decisione;

- che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione della coltura precedente, sono state analizzate con metodi appropriati o trattate per garantire che siano indenni da organismi nocivi del suolo;

iii) essere ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario dell'Argentina almeno tre volte durante la stagione di crescita e prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE e di qualsiasi altro organismo nocivo di cui non è nota la presenza nella Comunità;

iv) risultare indenni, all'atto delle ispezioni di cui al punto iii), dagli organismi nocivi indicati al punto iii);

v) prima dell'esportazione:

- essere scosse per togliere residui di terra o di altri supporti di coltura,

- essere pulite (prive di residui vegetali) e prive di fiori e di frutti.

b) Le piantine destinate alla Comunità devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Argentina conformemente agli articoli 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE, in base all'esame ivi prescritto per quanto concerne la verifica delle condizioni stabilite, segnatamente il fatto di essere indenni dagli organismi nocivi di cui alla lettera a), punto iii) e conformi ai requisiti di cui alla lettera a), punti i), ii), iv) e v). Il certificato deve recare:

- al punto «Disinfestazione e/o disinfezione», indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti subiti prima dell'esportazione;

- al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 97/353/CE», nonché il nome della varietà e il programma di certificazione dello Stato membro nel cui ambito le piante madri sono state certificate.

c) Le piantine devono essere introdotte attraverso punti di entrata situati nel territorio dello Stato membro che si avvale della presente deroga e specificati ai fini della stessa da detto Stato membro.

d) Prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore deve notificare ogni importazione con 10 giorni di anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione, il quale inoltrerà i dati della notifica alla Commissione indicando:

- il tipo di materiale,

- il quantitativo,

- la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto d'entrata,

- i nomi e gli indirizzi delle aziende di cui alla lettera f) dove le piantine saranno piantate.

Al momento dell'importazione, l'importatore conferma i dati della notifica preventiva suddetta. Prima dell'introduzione delle piantine, l'importatore deve essere ufficialmente informato delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), e f).

e) Le ispezioni e gli eventuali controlli di cui all'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE devono essere eseguiti dagli organismi ufficiali responsabili, indicati nella suddetta direttiva, dello Stato membro che si avvale della presente deroga, se del caso con l'assistenza degli stessi organismi dello Stato membro in cui le piantine saranno piantate. Ferma restando la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c) della medesima direttiva.

f) Le piantine importate devono essere piantate soltanto nelle aziende di cui la persona che intende piantarle in applicazione della presente decisione ha notificato il nome e l'indirizzo ai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono situate le aziende. Qualora il luogo di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano, al momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine verranno piantate indicando il nome e l'indirizzo delle aziende in causa.

g) Nel periodo di crescita successivo all'importazione, una percentuale appropriata di piantine deve essere ispezionata dai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine sono piantate, ad intervalli appropriati, nei locali di cui alla lettera f).

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutti i casi in cui si sono avvalsi dell'autorizzazione e forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° novembre di ogni anno, le informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione con una relazione tecnica dettagliata degli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e). Inoltre, tutti gli Stati membri in cui le piantine sono piantate trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° marzo dell'anno successivo a quello dell'importazione, una relazione tecnica dettagliata sull'esame ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g).

Articolo 3

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 si applica dal 1° giugno 1997 al 31 dicembre 1998. Essa viene revocata qualora venisse accertato che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non sono sufficienti per impedire l'introduzione di organismi nocivi ovvero non sono state osservate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1997, pag. 17.

(3) GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 63.

(4) GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 37.

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