This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31997D0259
97/259/EC: Commission Decision of 1 April 1997 concerning the tonnage objectives of the multiannual guidance programmes for the Community fishing fleets for the period 1992 to 1996
97/259/CE: Decisione della Commissione del 1o aprile 1997 relativa agli obiettivi in termini di stazza dei programmi di orientamento pluriennali per la flotta peschereccia della Comunità nel periodo 1992-1996
97/259/CE: Decisione della Commissione del 1o aprile 1997 relativa agli obiettivi in termini di stazza dei programmi di orientamento pluriennali per la flotta peschereccia della Comunità nel periodo 1992-1996
GU L 104 del 22.4.1997, p. 28–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996
97/259/CE: Decisione della Commissione del 1o aprile 1997 relativa agli obiettivi in termini di stazza dei programmi di orientamento pluriennali per la flotta peschereccia della Comunità nel periodo 1992-1996
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 22/04/1997 pag. 0028 - 0030
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1997 relativa agli obiettivi in termini di stazza dei programmi di orientamento pluriennali per la flotta peschereccia della Comunità nel periodo 1992-1996 (97/259/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 25/97 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 5 e 6, considerando che in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, il Consiglio ha adottato la decisione 94/15/CE (3) relativa agli obiettivi e alle modalità inerenti alla ristrutturazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996 del settore comunitario della pesca, al fine di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e il loro sfruttamento; considerando che le decisioni da 92/588/CEE a 92/598/CEE inclusa della Commissione (4) hanno istituito programmi d'orientamento pluriennali che stabilivano obiettivi in termini di capacità espressi in tonnellate di stazza lorda (TSL) per le flotte da pesca degli Stati membri relativamente al periodo dal 1992 al 1996 e che il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (5) ha prescritto agli Stati membri di misurare parte della loro flotta in unità di stazza lorda (GT) anteriormente al 18 luglio 1994; considerando che il ricorso alle formule illustrate all'articolo 1, paragrafo 3 delle decisioni da 95/238/CE a 95/248/CE della Commissione (6) per la conversione degli obiettivi dei programmi in unità di stazza lorda potrebbe penalizzare quegli Stati membri che avessero iniziato la misurazione dei pescherecci della propria flotta in unità di GT prima del 1992 nell'intento di soddisfare gli obblighi imposti dal regolamento (CEE) n. 2930/86; considerando che per alcuni Stati membri la definizione di TSL di cui ai rispettivi programmi d'orientamento pluriennali si basava su unità di stazza definite a livello nazionale; considerando che la stazza di qualsiasi peschereccio non misurata in unità utilizzate per definire gli obiettivi del programma deve essere stimata in tonnellate di stazza lorda (TSL) nel solo intento di valutare in modo omogeneo la situazione di ogni segmento delle flotte degli Stati membri rispetto agli obiettivi definitivi dai rispettivi programmi d'orientamento pluriennali per il periodo 1992-1996; considerando che le formule utilizzate per valutare i valori di stazza mancanti dovrebbero basarsi sui dati che figurano nel registro delle navi da pesca della Comunità per quanto concerne i pescherecci dei singoli Stati membri che sono stati misurati sia in GT che in unità utilizzate per definire gli obiettivi del programma stesso; che dette formule possono essere diverse da uno Stato membro all'altro a motivo delle differenze nella composizione delle flotte; considerando che gli obiettivi dei programmi d'orientamento pluriennali sono espressi in GT per la Svezia e la Finlandia e che Germania, Grecia, Spagna, Francia e Portogallo hanno fornito, per il registro dei pescherecci della Comunità, valori in termini di TSL per tutti i pescherecci delle rispettive flotte e che pertanto non sono richieste formule per valutare le TSL di detti Stati membri; considerando che i dati sulle flotte da pesca vengono raccolti conformemente alle procedure definite dal regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CE) n. 493/96 (8); considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione della pesca e dell'acquacoltura, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini della presente decisione, le «TSL» è definita conformemente alla convenzione di Oslo del 10 giugno 1947 o conformemente alle unità di stazza definite a livello nazionale in funzione della definizione utilizzata per formulare gli obiettivi del programma d'orientamento pluriennale dello Stato membro di cui trattasi per il periodo 1992-1996. Articolo 2 I risultati dei programmi d'orientamento pluriennali dei singoli Stati membri saranno valutati mediante raffronto con gli obiettivi in materia di stazza espressa in TSL fissata per il 31 dicembre 1996 dai suddetti programmi per ciascun segmento della flotta con la situazione espressa in TSL, a norma dell'articolo 1, per i pescherecci dei singoli segmenti della flotta al 31 dicembre 1996. Articolo 3 1. Le «TSL», così come definite all'articolo 1, dei pescherecci per i quali detta misurazione non era stata dichiarata al registro dei pescherecci della Comunità conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 109/94 al momento dell'adozione della presente decisione saranno valutate utilizzando la formula specificata nell'allegato alla presente decisione. Tali stime sono considerate definitive ai fini della valutazione dei risultati dei programmi d'orientamento pluriennali per il periodo 1992/1996. 2. La Commissione calcolerà i valori di stima in TSL di ciascun segmento della flotta utilizzando i dati contenuti nel registro dei pescherecci della Comunità e li trasmetterà agli Stati membri interessati entro un mese dall'adozione della presente decisione di modo che sia possibile applicare le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3699/93, in particolare del paragrafo 1. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1997. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione (1) GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 7. (3) GU n. L 10 del 14. 1. 1994, pag. 20. (4) GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag. 3. (5) GU n. L 274 del 25. 9. 1986, pag. 1. (6) GU n. L 166 del 15. 7. 1995, pag. 1. (7) GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5. (8) GU n. L 72 del 21. 3. 1996, pag. 12. ALLEGATO Per gli Stati membri interessati, i valori TSL che non figurano nel registro dei pescherecci sono stimati secondo le formule seguenti: >SPAZIO PER TABELLA>