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Document 31997D0247

    97/247/CE: Decisione della Commissione del 4 aprile 1997 relativa all'istituzione di una sezione specializzata «acquacoltura» del comitato consultivo per la pesca

    GU L 97 del 12.4.1997, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1999; abrogato da 399D0478

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/247/oj

    31997D0247

    97/247/CE: Decisione della Commissione del 4 aprile 1997 relativa all'istituzione di una sezione specializzata «acquacoltura» del comitato consultivo per la pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 097 del 12/04/1997 pag. 0028 - 0029


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 1997 relativa all'istituzione di una sezione specializzata «acquacoltura» del comitato consultivo per la pesca (97/247/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    considerando che occorre conoscere i pareri degli ambienti professionali e dei consumatori sui vari aspetti relativi all'istituzione di un regime comunitario per la pesca e per l'acquacoltura nel settore dell'acquacoltura;

    considerando che, nel settore della pesca, è stato istituito un comitato consultivo per la pesca con la decisione 71/128/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1971 (1), il cui testo è stato sostituito da ultimo dalla decisione 89/4/CEE (2);

    considerando che, visto lo sviluppo del settore dell'acquacoltura, la sua importanza economica ed alcune delle sue peculiarità, è opportuno istituire una sezione specializzata «acquacoltura» del comitato consultivo per la pesca, per meglio garantire la consultazione del settore;

    considerando che, per garantire il coordinamento delle consultazioni del settore della pesca e dell'acquacoltura, sembra opportuno affidare la presidenza della sezione al presidente del comitato consultivo per la pesca e organizzare, ogniqualvolta ciò fosse necessario, riunioni congiunte del comitato consultivo per la pesca e della sezione specializzata,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. È istituita, presso la Commissione europea, una sezione specializzata «acquacoltura» del comitato consultivo per la pesca, in appresso denominata «la sezione».

    2. La sezione è composta di rappresentanti delle seguenti categorie economiche del settore dell'acquacoltura: i produttori, le cooperative, gli enti creditizi, il commercio e l'industria, i lavoratori salariati e i consumatori.

    Articolo 2

    1. La sezione può essere consultata dalla Commissione in merito alle questioni inerenti all'acquacoltura e in particolare alle misure che la Commissione è tenuta ad adottare per questo settore nell'ambito della politica comune della pesca e dell'acquacoltura.

    2. Il presidente della sezione può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare la sezione su una questione che rientra nelle competenze di quest'ultima.

    3. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

    Articolo 3

    La sezione è composta di 20 membri. I seggi sono attribuiti nel seguente modo:

    - 13 ai produttori e alle cooperative di acquacoltura, di cui almeno 4 seggi spettano ai produttori e alle cooperative di molluschicoltura;

    - 3 al settore del commercio e della trasformazione dei prodotti dell'acquacoltura;

    - 2 ai lavoratori del settore dell'acquacoltura;

    - 1 seggio in comune per le banche commerciali e gli istituiti specializzati di credito a carattere cooperativo;

    - 1 ai consumatori.

    Articolo 4

    1. I membri della sezione sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni e degli organismi professionali costituiti a livello della Comunità e più rappresentativi delle categorie economiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Per ogni seggio tali organismi propongono due candidati di diversa nazionalità.

    2. Il mandato di membro della sezione ha una durata di tre anni, ad eccezione del primo mandato che termina alla data di scadenza del mandato dei membri del comitato consultivo per la pesca. Il mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

    Al termine del triennio, i membri della sezione rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

    Il mandato di un membro termina prima della scadenza del triennio in caso di dimissioni o di decesso.

    Si può inoltre interrompere il mandato di un membro qualora l'organismo che ne ha presentato la candidatura ne chieda la sostituzione.

    Egli è sostituito per la restante durata del mandato, secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

    3. L'elenco dei membri è pubblicato, a titolo informativo, dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    La presidenza della sezione è affidata al presidente del comitato consultivo per la pesca. La sezione elegge un vicepresidente per la durata di tre anni, ad eccezione del primo mandato che termina alla data di scadenza del mandato dei membri della sezione secondo quanto prevede l'articolo 4, paragrafo 2. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti. Alla stessa maggioranza dei voti, la sezione può nominare altri membri dell'ufficio di presidenza. In tal caso detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante per ciascuna delle categorie economiche rappresentate nella sezione. L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori della sezione.

    Articolo 6

    Su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente può invitare un delegato di tale categoria ad assistere alle riunioni della sezione. Egli può anche invitare ad assistere ai lavori della sezione, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza specifica su una delle questioni scritte all'ordine del giorno; gli esperti partecipano alle deliberazioni per la sola questione che ha motivato la loro presenza.

    Articolo 7

    Nell'intento di agevolare le proprie attività, la sezione può costituire gruppi di lavoro.

    Articolo 8

    1. La sezione si riunisce presso la sede della Commissione europea su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

    2. Riunioni congiunte con il comitato consultivo per la pesca sono organizzate su richiesta del presidente del comitato consultivo per la pesca oppure della Commissione.

    3. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni della sezione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

    4. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segreteria della sezione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

    Articolo 9

    Le deliberazioni della sezione vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

    Nel chiedere il parere della sezione, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dev'essere espresso.

    Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto trasmesso alla Commissione.

    Qualora il parere chiesto sia espresso all'unanimità, la sezione redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

    Articolo 10

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri della sezione sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori della sezione o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia a carattere riservato.

    In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri della sezione e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

    Articolo 11

    La presente decisione entra in vigore il 4 aprile 1997.

    Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1997.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 68 del 22. 3. 1971, pag. 18.

    (2) GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 33.

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