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Document 31997D0242

97/242/CE: Decisione della Commissione del 18 settembre 1996 che modifica la decisione 92/317/CEE, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna alla Hilaturas y Tejidos Andaluces SA ora Mediterráneo Técnica Textil SA, e al suo acquirente (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 96 del 11.4.1997, p. 30–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/242/oj

31997D0242

97/242/CE: Decisione della Commissione del 18 settembre 1996 che modifica la decisione 92/317/CEE, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna alla Hilaturas y Tejidos Andaluces SA ora Mediterráneo Técnica Textil SA, e al suo acquirente (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 096 del 11/04/1997 pag. 0030 - 0036


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 1996 che modifica la decisione 92/317/CEE, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna alla Hilaturas y Tejidos Andaluces SA ora Mediterráneo Técnica Textil SA, e al suo acquirente (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/242/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a formulare le proprie osservazioni, conformemente all'articolo 93 del trattato CE,

considerando quanto segue:

I

Hilaturas y Tejidos Andaluces SA (di seguito «Hytasa»), attualmente denominata Mediterráneo Técnica Textil SA (di seguito «MTT»), era una società privata che, a seguito di difficoltà finanziarie, è stata acquisita dal Patrimonio del Estado nel 1982. La Hytasa fabbricava prodotti tessili nei suoi stabilimenti di Siviglia e della regione circostante.

Sin dall'acquisizione dell'impresa nel 1982, il Patrimonio del Estado ha attuato fino al 1986 un piano di ristrutturazione, finanziato tramite un regime di aiuti settoriali e conferimenti di capitale per 6 600 milioni di ESP. Nonostante tali sforzi, i risultati economici della Hytasa sono stati negativi. Alla vigilia dell'adesione della Spagna alla Comunità, il capitale della Hytasa era quasi completamente scomparso.

Nel 1989, in seguito ad un reclamo, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di fornirle tutte le informazioni relative a presunti conferimenti di capitale alla Hytasa a partire dal 1986. Alla luce della risposta data dalle autorità spagnole, la Commissione ha stabilito che la Hytasa aveva ricevuto apporti di capitale per un valore di 7 100 milioni di ESP.

Nel 1990 le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione che la Hytasa sarebbe stata privatizzata. Le condizioni di privatizzazione prevedevano un conferimento di capitale per 4 300 milioni di ESP da parte del Patrimonio del Estado.

Tra le varie proposte d'acquisto pervenute per la Hytasa il governo spagnolo ha scelto l'offerta presentata dalla «Hilaturas Gossypium SA», con sede a Barcellona, e dalla «Industria Textil del Guadiana SA», con sede a Badajoz. A giudizio del governo spagnolo, tale offerta era la più interessante dal punto di vista economico e dava le migliori garanzie di futura efficienza economicofinanziaria della società. Una simile valutazione si fondava sul piano di ristrutturazione industriale avanzato dagli acquirenti nonché sulla loro capacità finanziaria di procedere alle ulteriori ricapitalizzazioni previste, sulla loro esperienza nel settore tessile e sul vantaggio di disporre già di strutture industriali e commerciali, agevolando così l'attuazione del piano di ristrutturazione industriale della Hytasa.

Dal testo del contratto di vendita presentato dalle autorità spagnole si rilevavano le seguenti condizioni di cessione:

- il prezzo di vendita per la totalità delle azioni della società era fissato a 100 milioni di ESP;

- per un periodo di tre anni:

- gli acquirenti si impegnavano a non cedere il proprio pacchetto azionario senza l'autorizzazione preventiva del Patrimonio del Estado;

- le eventuali modifiche dell'assetto proprietario si sarebbero limitate ad operazioni che garantissero il mantenimento di una quota di maggioranza agli acquirenti;

- gli acquirenti non avrebbero soppresso posti di lavoro se non in caso di prepensionamento o sospensione temporanea, previo accordo con le rappresentanze dei lavoratori;

- per cinque anni non sarebbe stato pagato alcun dividendo. Nello stesso periodo gli acquirenti non avrebbero potuto frazionare la società né procedere a scorpori, conservando peraltro l'obbligo di mantenere tutte le strutture esistenti all'atto della vendita nonché alcune proprietà immobiliari;

- il ricavato dell'eventuale vendita di altre proprietà immobiliari sarebbe rimasto per intero all'interno della società;

- gli acquirenti avrebbero messo in atto il piano di ristrutturazione annesso al contratto di vendita;

- tutti i nuovi marchi di fabbrica e gli altri attivi immateriali sarebbero stati acquisiti dalla Hytasa;

- il conferimento di capitale di 4 300 milioni di ESP effettuato dal Patrimonio del Estado all'atto della vendita sarebbe stato utilizzato per migliorare la situazione finanziaria della Hytasa, operare investimenti e coprire le spese per i licenziamenti;

- gli acquirenti rinunciavano ad eventuali utili finanziari che potessero derivare da crediti pregressi della Hytasa nei confronti del Patrimonio del Estado. Riconoscevano inoltre lo stato patrimoniale della Hytasa al 30 giugno 1990 come parte integrante del contratto, a condizione che tutte le conseguenze finanziarie derivanti da atti precedenti alla vendita della società fossero a carico della parte cedente;

- gli acquirenti si impegnavano ad aumentare di 3 700 milioni di ESP il capitale sociale della Hytasa, versando il 25 % della somma all'atto dell'acquisizione.

Nel luglio 1990 (1) la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti sia dei conferimenti di capitale pari a 7 100 milioni di ESP effettuati dallo Stato spagnolo a favore della Hytasa tra il 1986, data di adesione della Spagna, e il 1988, sia di tutti gli eventuali aiuti supplementari che lo Stato poteva aver erogato nel quadro della vendita della società. La Commissione ha ritenuto che tali interventi finanziari costituivano un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, e che non sembravano presentare in linea di principio i requisiti per usufruire delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3. Tale decisione è stata notificata al governo spagnolo con lettera del 3 agosto 1990.

Il 16 ottobre 1990 il governo spagnolo ha presentato le sue osservazioni riguardo all'apertura della procedura. Tra le varie argomentazioni avanzate, le autorità spagnole sostenevano che non vi fosse stato aiuto alcuno nella vendita della Hytasa, dal momento che la società era stata ceduta al miglior offerente, dopo essere stata messa in vendita sul mercato internazionale.

Il governo spagnolo ha poi sottolineato che la vendita della Hytasa, anche qualora configurasse elementi di aiuto, andava ben oltre la mera privatizzazione della società, connessa com'era all'attuazione di un piano di ristrutturazione elaborato dagli acquirenti, i quali avrebbero partecipato al finanziamento con un conferimento di capitale di 3 700 milioni di ESP e avrebbero apportato il loro know-how alle attività immateriali della società. Secondo il governo spagnolo, la vendita non mirava semplicemente a mantenere l'impresa in attività, bensì a garantirne il rilancio economico, tecnico e finanziario e quindi gli interventi pubblici erano conformi alle disposizioni della normativa comunitaria.

Le autorità spagnole hanno inoltre sostenuto che l'ubicazione della società a Siviglia, zona ammessa al beneficio degli aiuti regionali, lasciava comunque prevedere l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

Nel quadro della procedura sono state ricevute con lettera datata 21 gennaio 1991 le osservazioni della federazione tedesca dell'industria tessile, poi trasmesse alle autorità spagnole il 6 febbraio 1991. A tali argomentazioni il governo spagnolo ha risposto con lettera del 27 marzo 1991.

Insieme alle proprie osservazioni riguardo all'apertura della procedura, le autorità spagnole hanno presentato un piano di ristrutturazione messo a punto dai nuovi proprietari, che prevedeva l'attuazione di un programma di investimenti per 2 500 milioni di ESP, fondamentalmente nel settore del cotone. L'esito sperato era un aumento dei prodotti finiti compreso tra l'80 % e il 300 % rispetto alle cifre del 1989.

Il piano prevedeva inoltre una riduzione della forza lavoro, da 1 050 unità nel 1990 a 700 nel 1992, mediante prepensionamenti e incentivi alle dimissioni volontarie. Tali incentivi avrebbero comportato una spesa stimata intorno a 2 040 milioni di ESP a carico della Hytasa.

Secondo le previsioni del piano la situazione finanziaria della Hytasa avrebbe dovuto migliorare gradualmente, passando da un ammontare di 1 957 milioni di ESP di perdite registrate nel 1990 ad un modesto profitto di 139 milioni di ESP nel 1994.

La Commissione ha espresso i suoi dubbi in relazione al suddetto piano di ristrutturazione nel corso di una riunione con rappresentanti del Patrimonio del Estado svoltasi il 18 marzo 1991 e ha chiesto alle autorità spagnole di presentare un piano di ristrutturazione modificato. Il nuovo piano è stato presentato il 13 giugno 1991.

Il nuovo piano prevedeva una serie di modifiche nella strategia produttiva e commerciale della Hytasa. La società avrebbe venduto soltanto prodotti finiti, aumentandone la produzione del 50-230 %, a seconda dei prodotti. Sarebbero state inoltre avviate nuove linee di produzione attribuendo maggior peso al design e alla moda, allo scopo di conferire al prodotto un più alto valore di vendita.

In base alle informazioni disponibili, la capacità produttiva per le attività di filatura e tessitura avrebbe subito una riduzione del 51-40 % rispetto al 1989. Per soddisfare il fabbisogno supplementare di semilavorati, la Hytasa avrebbe fatto ricorso a forniture esterne.

I posti di lavoro sarebbero passati da 1 050 unità nel 1990 a 720 nel 1992, con un onere stimato di 1 250 milioni di ESP (750 milioni di ESP nel 1990 e 500 milioni nel 1991).

Secondo le previsioni, la Hytasa avrebbe registrato delle perdite nel 1991 e nel 1992, mentre per il 1993 era previsto un risultato positivo modesto di 95 milioni di ESP. Nel 1994 la società avrebbe ottenuto risultati positivi pari a 716 milioni di ESP.

Nel quadro della suddetta procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, la Commissione ha adottato, il 25 marzo 1992, la decisione 92/317/CEE (2).

In base a tale decisione, gli interventi a favore della Hytasa da parte del Patrimonio del Estado andavano considerati come aiuti di Stato, trattandosi di risorse finanziarie di carattere pubblico, a fronte peraltro di un comportamento del Patrimonio del Estado certamente non ispirato al principio dell'investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato.

Nella sua decisione 92/317/CEE, la Commissione ha ritenuto illegale il conferimento di capitali per 7 100 milioni di ESP nel periodo 1986-1988 a favore della Hytasa, in quanto violava gli obblighi di notifica imposti dall'articolo 93, paragrafo 3. La Commissione ha tuttavia tenuto conto del fatto che, prima dell'adesione della Spagna alla Comunità il 1° gennaio 1986, la politica industriale spagnola in materia di imprese pubbliche si era talvolta basata su principi completamente diversi da quelli a cui si ispira la politica della concorrenza nel trattato CE, e che dopo l'adesione tali imprese avevano dovuto adeguarsi al nuovo contesto di libera concorrenza. I conferimenti di capitale per 7 100 milioni di ESP a favore della Hytasa non erano intesi a rilanciarne artificialmente le attività, bensì ad agevolare il suddetto adeguamento; per questi motivi, l'articolo 1 della decisione della Commissione stabiliva che gli aiuti erano conformi alle condizioni richieste per poter usufruire della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

La Commissione ha tuttavia ritenuto (e ne ha fatto menzione nella decisione) che l'aiuto di Stato pari a 4 200 milioni di ESP (3) insito nel conferimento di capitale effettuato da parte del Patrimonio del Estado a favore della Hytasa prima della privatizzazione nel luglio 1990 fosse illegale, in quanto peraltro concesso dal governo spagnolo in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3. A giudizio della Commissione, il suddetto aiuto era altresì incompatibile con il mercato comune, non essendo conforme ai requisiti previsti per l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

Riguardo alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), la Commissione ha reputato che, malgrado l'ubicazione della Hytasa a Siviglia, regione ammessa a beneficiare dell'aiuto regionale ai sensi del suddetto articolo, l'aiuto concesso alla Hytasa non era stato erogato nel quadro di programmi regionali precedentemente autorizzati dalla Commissione, bensì sulla base di una decisione ad hoc del governo spagnolo. Secondo la Commissione, peraltro, anche considerando regionale l'aiuto in questione, non si poteva comunque invocare la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), dal momento che non si configurava alcun apporto efficace allo sviluppo a lungo termine della regione.

In merito alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), la Commissione, dopo aver esaminato il primo piano di ristrutturazione e la successiva nuova versione, ha ritenuto che le riduzioni previste nella produzione e nella vendita di semilavorati fosse ampiamente controbilanciata dall'accresciuta fabbricazione e vendita di prodotti finiti. A giudizio della Commissione, pertanto, il piano di ristrutturazione della Hytasa non conteneva una contropartita sufficiente rispetto all'aiuto erogato.

In ordine alla riduzione della manodopera prevista dal piano, e alla luce dei tagli effettivamente realizzati fino al momento dell'adozione della decisione 92/317/CEE, la Commissione non ha ritenuto che fosse possibile raggiungere l'obiettivo di ridimensionare il numero dei lavoratori fino a 720 nel 1992.

Gli articoli 2 e 3 della suddetta decisione consideravano l'aiuto in questione incompatibile con il mercato comune e imponevano pertanto al Patrimonio del Estado di esigere dalla Hytasa il rimborso dei 4 200 milioni di ESP.

II

Il 19 giugno 1992 la Spagna ha presentato ricorso in virtù dell'articolo 173 del trattato CE, chiedendo l'annullamento degli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione 92/317/CEE.

Con la sentenza del 14 settembre 1994 nelle cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (4), la Corte di giustizia ha riconosciuto che i 4 200 milioni di ESP costituivano un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. La Corte ha altresì riconosciuto l'illegalità di tale elemento d'aiuto, in quanto concesso in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3.

Secondo la Corte di giustizia, la Commissione, alla luce delle indicazioni fornite dalla sua comunicazione sui regimi di aiuto a finalità regionale (5), aveva ragione di ritenere che in linea di massima gli aiuti concessi in base a decisioni ad hoc non rispondessero al criterio della specificità regionale. Di conseguenza, allo Stato membro interessato incombe l'onere di provare che l'aiuto in questione risponda effettivamente al suddetto criterio della specificità regionale. Tuttavia la Corte di giustizia ha stabilito che la Commissione avrebbe dovuto prima precisare i criteri in base ai quali gli aiuti ad hoc vengono da essa eccezionalmente considerati a carattere regionale. Il fatto che degli aiuti siano concessi con decisioni ad hoc non permette infatti di escluderli automaticamente dalla definizione di aiuti regionali ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, lettera a).

La Corte di giustizia ha reputato che la Commissione non avesse giustificato a sufficienza la propria affermazione secondo cui il nuovo piano di ristrutturazione non avrebbe garantito l'efficienza economico-finanziaria della Hytasa. La Commissione non aveva analizzato l'incidenza del nuovo piano sul ripristino della redditività della Hytasa ed era opinione della Corte che tale analisi fosse necessaria, tanto più che la versione modificata del piano prevedeva un sostanziale riorientamento della produzione verso la confezione di prodotti finiti. La Corte di giustizia concludeva che l'analisi della Commissione sulla compatibilità dell'aiuto in questione con l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), non soddisfaceva i criteri da essa stessa stabiliti.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di giustizia ha annullato l'articolo 2, secondo comma, nonché gli articoli 3, 4 e 5 della decisione 92/317/CEE. Resta pertanto aperta la procedura avviata a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato e, poiché la sentenza della Corte comporta l'annullamento parziale della decisione 92/317/CEE, la Commissione deve ora adottare una nuova decisione che modifichi detta decisione e concluda la procedura.

III

Allo scopo di tenere in debito conto la sentenza della Corte di giustizia, la Commissione deve nuovamente valutare se sia compatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dal Patrimonio del Estado a favore della Hytasa nell'ambito della privatizzazione di tale società.

L'articolo 92, paragrafo 2 del trattato elenca i casi in cui sono compatibili con il mercato comune gli aiuti che rientrano nella definizione contenuta nello stesso articolo, al paragrafo 1. L'aiuto a favore della Hytasa non rientra in alcuno dei suddetti casi.

L'articolo 92, paragrafo 3 elenca i casi in cui tali aiuti possono considerarsi compatibili con il mercato comune. La lettera a) riguarda gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni il cui tenore di vita sia anormalmente basso o che presentino una grave situazione di sottoccupazione. La lettera c) fa riferimento agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o regioni economiche, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

L'aiuto erogato a favore della Hytasa nel quadro della sua privatizzazione non era stato concesso in base ad un programma di aiuti regionali, bensì in virtù di una decisione ad hoc. Come già ricordato nella parte II della presente decisione, la Corte di giustizia con la sentenza del 14 settembre 1994 ha deliberato che il fatto che degli aiuti siano concessi mediante decisioni ad hoc non permette di escluderli dalla definizione di aiuti regionali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Bisogna pertanto stabilire se l'aiuto concesso alla Hytasa possa considerarsi compatibile con il mercato comune non solo alla luce dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), ma anche in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) (6).

All'epoca della concessione degli aiuti, la Commissione aveva fissato la sua politica in materia di aiuti alla ristrutturazione nel punto 228 della VIII Relazione sulla politica di concorrenza. Tali aiuti dovevano essere rigorosamente vincolati all'attuazione di un solido programma di ristrutturazione o di riconversione e mirare al ripristino effettivo dell'efficienza economico-finanziaria della linea produttiva in questione. Intensità e ammontare degli aiuti andavano limitati al minimo indispensabile per sostenere l'impresa nel corso dell'inevitabile periodo di transizione in attesa degli effetti prodotti dal programma. Doveva dunque trattarsi di un periodo limitato, durante il quale gli aiuti sarebbero gradualmente diminuiti. Tali condizioni andavano rispettate scrupolosamente, onde evitare il rischio, attraverso gli aiuti, di diffondere i problemi sociali

o industriali da uno Stato membro all'altro e offrire semplicemente un momentaneo sollievo alle imprese beneficiarie in vista del prevedibile riacutizzarsi dei problemi.

Quando ha ricevuto il primo piano di ristrutturazione della Hytasa, la Commissione ha ritenuto che esso non assicurasse il ripristino della redditività dell'impresa e ha chiesto pertanto alle autorità spagnole di presentare un nuovo piano che desse garanzie in tal senso.

Le autorità spagnole hanno avanzato un nuovo piano per il periodo compreso fra il 1991 e il 1994, anno in cui la società avrebbe dovuto recuperare l'efficienza economico-finanziaria. Il piano prevedeva un riorientamento radicale dell'attività della Hytasa, con particolare attenzione alla fase finale del processo produttivo. Nel piano si faceva altresì menzione di incrementi e decrementi della capacità produttiva, senza quindi fornire elementi chiari che permettessero una valutazione esatta dell'eventuale riduzione delle attività dell'impresa.

Secondo il piano, le vendite della Hytasa avrebbero fatto registrare un aumento della quota relativa ai prodotti finiti di cotone dal 42 % nel 1990 al 64 % nel 1994, mentre la percentuale delle confezioni di cotone sarebbe passata dal 10 % nel 1990 al 20 % nel 1994. Nel corso dello stesso periodo, la quota delle vendite relativa ai prodotti finiti di lana sarebbe diminuita tra il 31 % e il 16 %.

Una volta concluso il piano di ristrutturazione, la manodopera sarebbe stata formata da 720 dipendenti rispetto ai 700 previsti nel piano iniziale.

L'elemento di aiuto (4 200 milioni di ESP) superava ampiamente la previsione di investimento (2 500 milioni di ESP). In base al bilancio patrimoniale della società, gli investimenti netti sarebbero stati pari a 1 418 milioni di ESP nel 1991 e 1 000 milioni nel 1992. Poiché tali cifre nette comprendono anche il valore degli impianti chiusi (in cifre negative), i nuovi investimenti erano addirittura più elevati di quanto dichiarato.

Alla luce dei bilanci presentati, la società aveva un rapporto capitale sociale/mezzi propri insolitamente alto nonché attivi consistenti. Nel 1991 gli attivi dichiarati della Hytasa ammontavano a 14 991 milioni di ESP rispetto a un utile di gestione di 3 173 milioni di ESP. Ne derivava un rapporto fra vendite e consistenze patrimoniali dell'impresa pari a 0,2 nel 1991, a indicare che il volume di produzione era troppo basso e/o che la società conservava attivi superflui. In entrambi i casi ne avrebbe sofferto la redditività dell'impresa, dal momento che sarebbe stato troppo elevato l'ammortamento rispetto al giro d'affari e alle consistenze attive da finanziare. Anche nel 1994 - anno in cui era previsto il ripristino della redditività - il rapporto fra vendite e consistenze patrimoniali pari complessivamente a 0,5 sarebbe stato troppo basso per la società.

In base all'analisi della Commissione, la Hytasa possedeva scorte di magazzino estremamente alte, soprattutto nel 1991, quando la giacenza media di prodotti finiti era di 429 giorni. Il volume delle scorte non variava nei successivi bilanci di previsione per gli anni a seguire. Si tratta di un elemento importante, giacché una riduzione delle scorte sarebbe stata necessaria ai fini di un esito positivo della ristrutturazione. A questo proposito va ricordato che un raffronto tra la produzione prevista di unità finite di cotone e le vendite previste mostra una crescente eccedenza di produzione nel periodo 1991-1994 pari a circa 3 000 milioni di ESP, vale a dire quasi il 100 % rispetto alle vendite nette del 1991 (3 173 milioni di ESP).

Il problema principale della Hytasa era la sua scarsa redditività. È opinione della Commissione che, per dimostrare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa, il piano di ristrutturazione muoveva da una serie di presupposti essenziali che tuttavia non sono stati poi chiariti: fra gli altri, una crescita consistente delle vendite nel periodo 1991-1994, dei prezzi notevolmente più alti per unità vendute di prodotti finiti di cotone nonché un miglioramento significativo della produttività della manodopera.

Secondo le previsioni, le vendite sarebbero salite del 70 % tra il 1991 e il 1992 fino a far segnare un incremento del 136 % nel 1994; i prodotti finiti e le confezioni di cotone sarebbero dovuti crescere dell'83 % nel 1992, del 120 % nel 1993 e del 175 % nel 1994, rispetto alle vendite complessive del 1991. Alla luce dell'analisi dei costi della società, un aumento delle vendite era decisivo ai fini della ristrutturazione. Le autorità spagnole tuttavia non hanno presentato argomentazioni a sostegno dei suddetti aumenti, soprattutto quello fra il 1991 e il 1992. Si trattava di previsioni troppo ottimistiche, se si considera che la Hytasa intendeva fabbricare e vendere nuovi prodotti, cosa che in genere comporta particolari difficoltà all'inizio.

Il piano prevedeva per la principale linea di produzione dell'impresa, vale a dire i prodotti finiti di cotone, un incremento del prezzo medio per unità pari al 53 % nel periodo 1990-1991. Pur trattandosi di un presupposto essenziale, nessuna informazione è stata fornita a giustificare un simile livello dei prezzi. La Hytasa non avrebbe raggiunto la redditività nel 1994 se il prezzo medio per unità dei suddetti prodotti fosse stato del 15 % inferiore a quello calcolato nel piano di ristrutturazione, anche se questo già comportava un aumento del prezzo medio pari al 30 % nel periodo 1990-1991.

Quanto all'attendibilità del miglioramento nell'analisi dei costi della manodopera, la Commissione ha calcolato le tonnellate, le unità e i metri prodotti per lavoratore ogni anno, raffrontando poi le cifre ottenute con i livelli di produttività per il 1990 e il 1991. Il piano di ristrutturazione prevedeva che la maggioranza dei lavoratori avrebbe operato sia alla filatura e tessitura di cotone e lana, sia alla fabbricazione di prodotti finiti di cotone. Sebbene gli indici rivelassero una produttività molto bassa della manodopera all'interno dell'impresa, evidenziando così margini di miglioramento, la crescita preventivata dal piano di ristrutturazione era molto alta e doveva avvenire in un periodo molto breve. Secondo l'analisi della Commissione, era previsto un aumento della produttività della manodopera in prodotti finiti di cotone pari al 71 % nel periodo 1991-1992 e al 105 % nel periodo 1991-1993. La produttività in confezioni di cotone sarebbe cresciuta dell'83 % dal 1991 al 1992 fino a raggiungere il 175 % nel 1994, mentre quella in tessuti e filati di cotone avrebbe fatto registrare un aumento del 60 % nel periodo 1991-1992. Anche considerando il 1991 un anno improduttivo e confrontando le cifre della produzione per dipendente con la produttività della società nel 1990, la crescita pronosticata sarebbe stata estremamente alta.

Parallelamente ad una previsione di aumento delle vendite pari a oltre il 130 % nell'arco di quattro anni, la forza lavoro impegnata in mansioni amministrative doveva passare da 291 nel 1990 a 188 nel 1994, pari a una riduzione del 55 %. Un simile risultato sarebbe stato possibile solo se certe competenze amministrative fossero state affidate a personale esterno, con susseguente impennata dei costi per servizi esterni; tale elemento non è stato tuttavia considerato nel piano di ristrutturazione.

Il previsto aumento consistente delle vendite per le confezioni di cotone, considerate materiali di consumo, nonché il crescente fabbisogno di semilavorati, causato dalla limitata capacità produttiva, avrebbero dovuto portare ad un incremento delle materie prime, sussidiarie e di consumo; ciononostante, le spese calcolate restavano modeste. Nel piano mancavano purtroppo informazioni supplementari relative ai margini o al fabbisogno di semilavorati.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, tenendo altresì presente che il piano di ristrutturazione conteneva alcune cifre prive di senso nel formato in cui erano state presentate, la Commissione ritiene poco realistici e attendibili i presupposti necessari per dimostrare l'efficienza economico-finanziaria a lunga scadenza della Hytasa entro un termine ragionevole, poiché non possono essere generalmente riconosciuti e mancano di informazioni a sostegno.

Ugualmente discutibile appare la capacità dell'impresa di procedere al rimborso dei creditori in caso di volume di vendite più basso (e più realistico). Secondo il piano, la Hytasa avrebbe raggiunto un risultato positivo nel 1994 (circa 716 milioni di ESP). Appare altresì poco chiaro in che modo la proprietà sarebbe riuscita ad attuare e finanziare un processo di ristrutturazione eventualmente più lungo di quanto previsto nel piano.

Proprio la mancanza di credibilità è il problema che la Commissione ravvisa nel nuovo piano di ristrutturazione. Come è già stato sottolineato, non solo il piano si fondava su previsioni quanto meno altamente ottimistiche, ma le autorità spagnole si sono per giunta astenute in questi ultimi anni dal fornire elementi che permettano alla Commissione di ritenere che l'obiettivo sia effettivamente quello di garantire la ricostruzione e la redditività dell'impresa. La Commissione deve peraltro tener conto del fatto che gli acquirenti della Hytasa non hanno voluto o potuto far fronte all'obbligo, assunto nel quadro del contratto di vendita, di corrispondere il 25 % dell'aumento di capitale, pari a 925 milioni di ESP su un totale di 3 700 milioni di ESP.

Le informazioni a disposizione della Commissione indicano che all'atto della vendita sono stati versati solo 512 milioni di ESP, la metà dell'ammontare previsto, e che non sono stati erogati altri contributi a favore dell'impresa fino al momento dell'adozione della decisione 92/317/CEE. Ciò solleva seri dubbi riguardo alla capacità e alla volontà da parte degli acquirenti della Hytasa di adempiere l'obbligo di ricapitalizzazione della società per un importo di 3 700 milioni di ESP. A giudizio della Commissione la carenza di mezzi finanziari, su cui l'impresa poteva legittimamente contare, pregiudicava sia la fattibilità dell'operazione sia la sopravvivenza stessa della Hytasa, elementi che dipendevano entrambi dalle risorse allocate e dalla rapidità d'azione.

Malgrado l'impresa da risanare sia insediata in una zona ammessa a usufruire di aiuti regionali, la Commissione ritiene comunque ingiustificato un atteggiamento di permissivismo in materia di aiuti alla ristrutturazione. A medio e lungo termine, il sostegno artificiale di una società in ultima analisi non redditizia non solo non rientra nella deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), ma finisce anche per penalizzare gravemente l'economia di queste regioni, dove le scarse risorse dei programmi regionali andrebbero piuttosto impiegate per generare ricchezza e neutralizzare così il ritardo strutturale. Il processo di ristrutturazione dovrebbe pertanto consentire all'impresa di raggiungere l'efficienza economica, contribuendo così allo sviluppo effettivo della regione senza bisogno di aiuti continui.

Secondo la Commissione il piano di ristrutturazione presentato dalle autorità spagnole nel caso della Hytasa non garantiva la redditività a lungo termine dell'impresa. Non si può dunque affermare che, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), l'aiuto in questione favorisca lo sviluppo economico della regione né che sia compatibile con il mercato comune.

Né lo si può considerare compatibile con il mercato comune in base alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). La Commissione ritiene che gli aiuti alle imprese in difficoltà comportino un rischio notevole per il mercato comune in quanto possono vanificare o ritardare indebitamente il processo di riassetto strutturale, tenendo in vita aziende che nelle normali condizioni di un'economia di mercato sarebbero destinate a scomparire o ad operare una ristrutturazione. Per tale ragione la Commissione esige che gli aiuti siano vincolati all'attuazione di un solido programma di ristrutturazione o di riconversione mirato al ripristino della redditività a lungo termine del beneficiario. Poiché il piano di ristrutturazione presentato non garantiva la redditività della Hytasa, non è applicabile la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

L'opinione della Commissione in merito all'incapacità del suddetto piano di assicurare la redditività dell'impresa risulta corroborata dagli interventi finanziari che le autorità spagnole hanno dovuto effettuare a favore della Hytasa dopo il 1992. Il piano di ristrutturazione non è stato mai attuato. A seguito del fallimento di uno dei proprietari, la Hilaturas Gossypium, il 30 % delle azioni della MTT è stato acquisito nel 1992 dalla Improasa, società operativa del Patrimonio del Estado. Varie proprietà della MTT per un valore di 726 milioni di ESP sono state ipotecate a favore della Improasa, la quale ha altresì acquisito dei pagherò emessi dalla MTT per un totale di 4 660 milioni di ESP.

Nel 1992 la Hytasa ha beneficiato di due crediti concessi dall'Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) (7) per un valore di 300 milioni di ESP nell'ambito di un programma di aiuti autorizzato dalla Commissione (8). La MTT sta attualmente attraversando una fase di difficoltà finanziarie, con un passivo di circa 10 000 milioni di ESP, a tal punto che le autorità spagnole competenti avrebbero deciso di sospendere a tempo indefinito i pagamenti della società, in vista della sua liquidazione e successiva cessione delle attività al fine di ripianarne i debiti.

IV

Nei casi in cui gli aiuti siano considerati incompatibili con il mercato comune, la Commissione esige che lo Stato membro sia rimborsato dal beneficiario [al riguardo cfr. la comunicazione della Commissione pubblicata il 24 novembre 1983 (9), nonché le sentenze della Corte di giustizia nella causa 70/72, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (10), e nella causa 310/85, Deufil contro Commissione delle Comunità europee (11)]. Poiché rientrano in questi casi anche gli aiuti a favore della Hytasa oggetto della presente decisione, i 4 200 milioni di ESP erogati alla suddetta società vanno rimborsati.

Tale rimborso deve essere effettuato conformemente alla legislazione spagnola, in particolare alle norme relative al pagamento degli interessi di mora sui crediti dello Stato. Tali interessi decorrono dalla data di concessione dell'aiuto illegale [cfr. la lettera della Commissione agli Stati membri SG (91) D/4577 del 4 marzo 1991 e la sentenza della Corte di giustizia nella causa 142/87, Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee (12)].

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia al riguardo, l'applicazione delle suddette norme deve avvenire in modo tale da non rendere praticamente impossibile il rimborso imposto dal diritto comunitario. Le eventuali difficoltà, procedurali o di altro tipo, nell'esecuzione del provvedimento non possono incidere sulla legittimità del provvedimento stesso (causa 142/87 sopra menzionata).

Il contratto di vendita firmato all'epoca dalle autorità spagnole e dagli acquirenti stabiliva che tutte le conseguenze finanziarie di rilievo derivanti da atti precedenti alla vendita della società fossero a carico della parte cedente. Tale clausola avrebbe permesso allo Stato di compensare gli acquirenti a fronte dell'obbligo di restituire l'aiuto considerato dalla Commissione incompatibile con il mercato comune. Come già sottolineato nella sua decisione 92/317/CEE, la Commissione ritiene che ciò neutralizzerebbe chiaramente la sua decisione e perpetuerebbe la distorsione della concorrenza che l'aiuto ha provocato. Sarebbe un modo per eludere, privandole di efficacia, le norme del trattato in materia di aiuti di Stato. Per questo motivo, in conformità del principio di supremazia del diritto comunitario, la clausola in questione sarà inefficace e l'impresa che beneficia del vantaggio indebito fornito dall'aiuto illegale dovrà procedere al rimborso del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/317/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«Tale aiuto è incompatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE in quanto non soddisfa i requisiti necessari per la concessione di una delle deroghe previste da detto articolo nei paragrafi 2 e 3.»

2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Il Patrimonio del Estado è tenuto ad esigere dalla Mediterráneo Técnica Textil SA (già Hytasa SA) il rimborso dell'aiuto concesso di 4 200 milioni di ESP. Il rimborso è effettuato conformemente alla legislazione spagnola, in particolare alle norme in materia di interessi di mora sui crediti dello Stato, interessi che decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto illegale.

Tali norme si applicano in modo tale da non rendere praticamente impossibile il rimborso previsto dal diritto comunitario. Le eventuali difficoltà, procedurali o di altro tipo, nell'esecuzione del provvedimento, non incidono sull'efficacia di quest'ultimo.»

3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Qualsiasi clausola che faccia carico allo Stato o al Patrimonio del Estado di risarcire gli acquirenti della Hilaturas y Tejidos Andaluces SA per l'obbligo di restituire gli aiuti ricevuti imposto dalla presente decisione è inefficace.»

Articolo 2

Il governo spagnolo informa la Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1996.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. C 320 del 20. 12. 1990, pag. 14.

(2) GU n. L 171 del 26. 6. 1992, pag. 54.

(3) Tale elemento di aiuto si otteneva come differenza tra i 4 300 milioni di ESP erogati dal Patrimonio del Estado e i 100 milioni di ESP pagati dall'acquirente per la società.

(4) Racc. 1994, pag. I-4103.

(5) GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.

(6) Al caso in questione non si applicano le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e d).

(7) L'IFA è un organismo pubblico della Comunità autonoma dell'Andalusia.

(8) Aiuto di Stato n. N 624/92.

(9) GU n. C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3.

(10) Racc. 1973, pag. 813.

(11) Racc. 1987, pag. 901.

(12) Racc. 1990, pag. I-0959.

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