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Document 31997D0216

97/216/CE: Decisione della Commissione del 26 marzo 1997 recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi e abrogazione della decisione 97/122/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 87 del 2.4.1997, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/1998; abrogato da 398D0412

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/216/oj

31997D0216

97/216/CE: Decisione della Commissione del 26 marzo 1997 recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi e abrogazione della decisione 97/122/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 02/04/1997 pag. 0024 - 0025


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1997 recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi e abrogazione della decisione 97/122/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/216/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che nei Paesi Bassi si sono manifestati vari focolai di peste suina classica in zone caratterizzate da un'alta concentrazione di suini;

considerando che i Paesi Bassi hanno adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che a seguito del numero crescente di focolai la Commissione ha adottato, il 14 febbraio 1997, la decisione 97/122/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi (4);

considerando che la propagazione della peste suina classica in due centri di raccolta dello sperma impone l'adozione di misure supplementari per ridurre il rischio di diffusione della malattia in altri Stati membri;

considerando che è necessario vietare i movimenti di suini vivi e di sperma suino dai Paesi Bassi verso altri Stati membri;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'allegato IV della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE (5), modificata da ultimo dalla decisione 95/166/CE della Commissione (6), gli ovuli e gli embrioni di suini sono soggetti alle stesse restrizioni previste per i suini vivi e che sono quindi vietati loro movimenti dai Paesi Bassi verso altri Stati membri;

considerando che è necessario riesaminare la presente decisione prima del 15 aprile 1997;

considerando che occorre abrogare, per maggiore chiarezza, le misure protettive introdotte dalla decisione 97/122/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi non spediscono in altri Stati membri:

a) suini vivi,

b) sperma suino.

Articolo 2

1. Ogni otto giorni le autorità dei Paesi Bassi comunicano dati sulla situazione della peste suina classica secondo il modello riportato nell'allegato.

2. La presente decisione è sottoposta a revisione prima del 15 aprile 1997.

Articolo 3

La decisione 97/122/CE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(3) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

(4) GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 48.

(5) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

(6) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 23.

ALLEGATO

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Rapporto sulla peste suina classica

>FINE DI UN GRAFICO>

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