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Document 31997D0185
97/185/EC: Commission Decision of 28 February 1997 approving the programme on viral heamorrhagic septicaemia submitted by the United Kingdom (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance)
97/185/CE: Decisione della Commissione del 28 febbraio 1997 che approva il programma relativo alla setticemia emorragica virale presentato dal Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/185/CE: Decisione della Commissione del 28 febbraio 1997 che approva il programma relativo alla setticemia emorragica virale presentato dal Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 77 del 19.3.1997, p. 31–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2000; abrogato da 32000D0188 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
97/185/CE: Decisione della Commissione del 28 febbraio 1997 che approva il programma relativo alla setticemia emorragica virale presentato dal Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 077 del 19/03/1997 pag. 0031 - 0031
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1997 che approva il programma relativo alla setticemia emorragica virale presentato dal Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/185/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, considerando che gli Stati membri possono ottenere, per una o più regioni del loro territorio, la qualifica di zona riconosciuta indenne dalla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e dalla setticemia emorragica virale (VSH); considerando che con decisione 92/538/CEE della Commissione (3) è stata accordata alla Gran Bretagna la qualifica di zona riconosciuta indenne dalla IHN e dalla VSH; considerando che, in seguito ad un caso di VHS verificatosi nella zona della Gran Bretagna costituita dall'Isola di Gigha, la qualifica di zona riconosciuta relativamente alla VSH accordata a tale isola è stata revocata con decisione 94/817/CE della Commissione (4); considerando che con lettera in data 1° ottobre 1996 il Regno Unito ha presentato, conformemente alle procedure stabilite all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE, un programma inteso a riottenere in una fase successiva la qualifica per tale isola; considerando che l'esame del programma ne ha accertato la conformità alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato il programma di controllo della SHV sull'isola di Gigha presentato dal Regno Unito. Articolo 2 Il Regno Unito mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al programma di cui all'articolo 1. Articolo 3 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 67. (4) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 88.