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Document 31997D0122
Commission Decision of 14 February 1997 concerning certain protection measures relating to classical swine fever in the Netherlands (Text with EEA relevance)
Decisione della Commissione del 14 febbraio 1997 recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione della Commissione del 14 febbraio 1997 recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 45 del 15.2.1997, p. 48–50
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 26/03/1997; abrogato da 397D0216
Decisione della Commissione del 14 febbraio 1997 recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 045 del 15/02/1997 pag. 0048 - 0050
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1997 recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/122/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, considerando che nei Paesi Bassi si sono manifestati vari focolai di peste suina classica in zone caratterizzate da un'alta concentrazione di suini; considerando che tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi; considerando che i Paesi Bassi hanno adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; considerando che le restrizioni agli scambi possono applicarsi a livello regionale, poiché è possibile delimitare geograficamente le zone che presentano particolari rischi; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. I Paesi Bassi non spediscono suini in altri Stati membri, a meno che gli animali: a) provengano da una zona diversa da quelle elencate nell'allegato I; b) provengano da un'azienda in cui non sia stato introdotto alcun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione. 2. I movimenti verso altri Stati membri di suini provenienti da zone diverse da quelle elencate nell'allegato I sono permessi solo previa notifica inviata tre giorni prima dalla competente autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie centrale e locale dello Stato membro destinatario. Articolo 2 Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (4), che scorta le spedizioni di suini provenienti dai Paesi Bassi, deve essere completato come segue: «Animali conformi alla decisione 97/122/CE della Commissione, del 14 febbraio 1997, recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi.» Articolo 3 I Paesi Bassi provvedono affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta. Articolo 4 1. Le autorità dei Paesi Bassi comunicano ogni otto giorni dati sulla situazione relativa alla peste suina classica secondo il modello riportato nell'allegato II. 2. La presente decisione è sottoposta a revisione entro il 19 febbraio 1997. Articolo 5 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11. (4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. ALLEGATO I RVV Kringen Nijmegen Breda Weert Doetinchen Rotterdam Amsterdam Apeldoorn ALLEGATO II >INIZIO DI UN GRAFICO> Rapporto sulla peste suina classica >FINE DI UN GRAFICO>