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Document 31996R2445

Regolamento (CE) n. 2445/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli trasformati oggetto del regolamento (CE) n. 3448/93

GU L 333 del 21.12.1996, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. impl. da 397R2086

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2445/oj

31996R2445

Regolamento (CE) n. 2445/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli trasformati oggetto del regolamento (CE) n. 3448/93

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 21/12/1996 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 2445/96 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli trasformati oggetto del regolamento (CE) n. 3448/93

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), fino al 30 giugno 1995 erano soggette all'applicazione di un elemento mobile; che questi elementi mobili sono stati inseriti in una tariffa e sono ora sostituiti da importi specifici che sono stati oggetto dell'offerta della Comunità nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay round; che tali importi sono riportati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2);

considerando che per alcune merci è opportuno mantenere il regime precedente, più favorevole di quello offerto dalla Comunità;

considerando in particolare che, per quanto concerne il granoturco dolce di cui ai codici NC 0710 40 00, 0711 90 30, 2001 90 30, 2001 90 40, 2004 90 10, 2005 80 00, 2008 99 85 e 2008 99 91, gli elementi mobili erano calcolati sulla base del peso netto sgocciolato; che occorre applicare l'importo specifico anche sul peso netto sgocciolato; che, per quanto concerne gli estratti, le essenze e i concentrati di succedanei di cicoria del codice NC 2101 30 99, il precedente dazio ad valorem del 14 % deve essere mantenuto finché l'aliquota stabilita negli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round conduce ad un'aliquota convenzionale superiore; che lo stesso vale per i sorbitoli contenenti più del 2 % di D-mannitolo e di cui ai codici NC 2905 44 19, 2905 44 99, 3824 60 19 e 3824 60 99, cui si applica in via autonoma un dazio ad valorem del 9 %; che, per quanto concerne i lieviti, si tratta di merci ottenute soprattutto da melassa; che va mantenuto il legame che esisteva in precedenza, il che significa non applicare l'importo dell'elemento agricolo calcolato secondo la presente base, essendo quest'importo inferiore a 2 ECU/100 kg,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato nel modo seguente:

1) Alle sottovoci 0710 40 00, 0711 90 30, 2001 90 30, 2001 90 40, 2004 90 10, 2005 80 00, 2008 99 85 e 2008 99 91, nella colonna 4 (aliquote dei dazi convenzionali) sono aggiunti un rinvio «(*)» e la seguente nota e piè di pagina:

«(*) L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.»

2) Alla sottovoce 2101 30 99, il rinvio alla nota a piè di pagina il cui testo è «Dazio ad valorem sospeso al 14 % per una durata indeterminata», che figura nella colonna 3 (aliquota dei dazi autonomi), deve figurare anche nella colonna 4 (aliquota dei dazi convenzionali).

Questa misura si applica finché il dazio convenzionale è superiore al 14 %.

3) Alle sottovoci 2905 44 19, 2905 44 99, 3824 60 19 e 3824 60 99, il rinvio alla nota a piè di pagina, il cui testo è «Dazio ad valorem sospeso al 9 % per una durata indeterminata», che figura nella colonna 3 (aliquota dei dazi autonomi), deve figurare anche nella colonna 4 (aliquota dei dazi convenzionali).

4) Alle sottovoci 2102 10 31 e 2102 10 39, la nota a piè di pagina il cui testo è «Il dazio specifico non è riscosso» cui è fatto un rinvio alla colonna 3, è sostituita dalla seguente:

«(*) Il dazio è sospeso al livello del dazio ad valorem convenzionale per una durata indeterminata.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(2) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1734/96 (GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1).

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