This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31996R2263
COMMISSION REGULATION (EC) No 2263/96 of 26 November 1996 establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods
REGOLAMENTO (CE) N. 2263/96 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1996 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
REGOLAMENTO (CE) N. 2263/96 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1996 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
GU L 306 del 28.11.1996, p. 14–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/1996
REGOLAMENTO (CE) N. 2263/96 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1996 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
Gazzetta ufficiale n. L 306 del 28/11/1996 pag. 0014 - 0019
REGOLAMENTO (CE) N. 2263/96 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1996 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2153/96 (3), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1, considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento; considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1996. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. (3) GU n. L 289 del 12. 11. 1996, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>