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Document 31996R2154

    Regolamento (CE) n. 2154/96 della Commissione dell'11 novembre 1996 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round

    GU L 289 del 12.11.1996, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2154/oj

    31996R2154

    Regolamento (CE) n. 2154/96 della Commissione dell'11 novembre 1996 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round

    Gazzetta ufficiale n. L 289 del 12/11/1996 pag. 0002 - 0002


    REGOLAMENTO (CE) N. 2154/96 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1996 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (2), in particolare l'articolo 13, nonché le pertinenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

    considerando che l'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (4), prevede per le restituzioni differenziate, nel caso in cui la destinazione indicata nel titolo di esportazione non sia stata rispettata e qualora il tasso della restituzione corrispondente alla destinazione reale risulti inferiore al tasso della restituzione indicato nel titolo, che alla restituzione risultante dall'applicazione del tasso corrispondente alla destinazione reale venga applicata una riduzione pari al 20 % della differenza tra questo e il tasso corrispondente alla destinazione indicata nel titolo; che tale disposizione è applicabile alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1° luglio 1995; che la riduzione in causa è stata introdotta al fine di garantire il rispetto dei limiti, in quantità e in valore, stabiliti nell'ambito dell'Uruguay Round;

    considerando che, per evitare interruzioni degli scambi e al fine di garantire la transizione armoniosa tra il regime esistente prima del 1° luglio 1995 e il nuovo regime GATT, il regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione (5) prevede il rilascio, anteriormente al 1° luglio 1995, di titoli di esportazione che possono essere utilizzati successivamente a tale data; che detti titoli non devono essere contabilizzati nell'ambito del nuovo regime GATT; che occorre pertanto escluderli espressamente dal campo di applicazione della riduzione del 20 % a partire dal 1° luglio 1995;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Su richiesta dell'interessato, presentata al più tardi entro un anno dalla data della pubblicazione del presente regolamento, la riduzione del 20 % di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3665/87 non si applica alle esportazioni effettuate mediante titoli di esportazione rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 974/95.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

    (2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

    (3) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

    (4) GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14.

    (5) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.

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