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Document 31996R2111

    Regolamento (CE) n. 2111/96 della Commissione del 31 ottobre 1996 relativo al rilascio di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli

    GU L 282 del 1.11.1996, p. 61–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/11/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2111/oj

    31996R2111

    Regolamento (CE) n. 2111/96 della Commissione del 31 ottobre 1996 relativo al rilascio di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1996 pag. 0061 - 0061


    REGOLAMENTO (CE) N. 2111/96 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1996 relativo al rilascio di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1832/96 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2110/96 (4), ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;

    considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95 (6), prevede all'articolo 7, in caso di superamento dei quantitativi indicativi, una detrazione dei quantitativi che hanno formato oggetto del superamento;

    considerando che, sulla base delle informazioni di cui alla Commissione attualmente dispone, i quantitativi indicativi previsti per il periodo in corso per i pomodori, le mele e le uve da tavola stanno per essere superati o sono già stati superati; che tali superamenti avranno presumibilmente come conseguenza una riduzione dei quantitativi indicativi, per il periodo successivo; che tale riduzione pregiudicherebbe nel periodo successivo le esportazioni con domanda di titolo senza fissazione anticipata della restituzione;

    considerando che, per evitare il verificarsi di tale situazione, è opportuno respingere, fino al termine del periodo in corso, le domande di titoli senza fissazione anticipata della restituzione per i pomodori, le mele e le uve da tavola esportati dopo il 5 novembre 1996;

    considerando che tali domande non devono essere comunicate alla Commissione, in modo da evitare che siano contabilizzate in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1488/95;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per i pomodori, le mele e le uve da tavola sono respinte le domande di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1488/95, la cui dichiarazione di esportazione dei prodotti sia stata accettata dopo il 5 novembre 1996 e prima del 24 novembre 1996.

    In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1488/95, tali domande non vengono inserite nelle comunicazioni alla Commissione.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

    (3) GU n. L 243 del 24. 9. 1996, pag. 17.

    (4) Vedi pagina 58 della presente Gazzetta ufficiale.

    (5) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

    (6) GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.

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