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Document 31996R2087
Council Regulation (EC) No 2087/96 of 28 October 1996 amending, as regards the period of application, Regulation (EC) No 1543/95 derogating, for the 1995/96 marketing year, from Regulation (EC) No 3119/93 laying down special measures to encourage the processing of certain citrus fruits
Regolamento (CE) n. 2087/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 che modifica, in ordine al periodo di applicazione, il regolamento (CE) n. 1543/95, recante deroga, per la campagna 1995/1996, al regolamento (CE) n. 3119/93, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi
Regolamento (CE) n. 2087/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 che modifica, in ordine al periodo di applicazione, il regolamento (CE) n. 1543/95, recante deroga, per la campagna 1995/1996, al regolamento (CE) n. 3119/93, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi
GU L 282 del 1.11.1996, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/03/1997
Regolamento (CE) n. 2087/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 che modifica, in ordine al periodo di applicazione, il regolamento (CE) n. 1543/95, recante deroga, per la campagna 1995/1996, al regolamento (CE) n. 3119/93, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi
Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1996 pag. 0003 - 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 2087/96 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1996 che modifica, in ordine al periodo di applicazione, il regolamento (CE) n. 1543/95, recante deroga, per la campagna 1995/1996, al regolamento (CE) n. 3119/93, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che alcune industrie di trasformazione degli agrumi continuano ad incontrare difficoltà finanziarie per versare il prezzo minimo ai produttori; che, per ovviare a tale situazione, con il regolamento (CE) n. 1543/95 (4) gli Stati membri erano stati autorizzati, per la campagna 1995/1996, a versare direttamente ai produttori, a determinate condizioni, la compensazione finanziaria; che appare opportuno prorogare per la campagna 1996/1997 le disposizioni del regolamento (CE) n. 1543/95, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/95, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica per la campagna 1995/1996 e 1996/1997». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996. Per il Consiglio Il Presidente I. YATES (1) GU n. C 108 del 19. 7. 1996, pag. 17. (2) GU n. C 320 del 28. 10. 1996. (3) Parere espresso il 25 settembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 30.