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Document 31996R1823

Regolamento (CE) n. 1823/96 del Consiglio del 16 settembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (seconda serie 1996)

GU L 241 del 21.9.1996, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1823/oj

31996R1823

Regolamento (CE) n. 1823/96 del Consiglio del 16 settembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (seconda serie 1996)

Gazzetta ufficiale n. L 241 del 21/09/1996 pag. 0013 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 1823/96 DEL CONSIGLIO del 16 settembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (seconda serie 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità di aringhe intere dipende attualmente da importazioni da paesi terzi; che è nell'interesse della Comunità sospendere o totalmente i dazi doganali applicabili a tale prodotto nel limite di un contingente tariffario comunitario di volume adeguato; che, al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità assicurando un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tale contingente tariffario per il periodo a decorrere fino alla fine dell'anno 1996;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 789/96 (1), il Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti della pesca per l'anno 1996;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previsti per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi;

considerando che è compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi corrispondenti alle importazioni effetive; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1996, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati in corrispondenza di ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione non beneficiano del contingente previsto al paragrafo 1, se non a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri conformemente all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (2), sia almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti considerati.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa necessaria per garantirne una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, che richiede una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti fino a quando lo consente il saldo dei volumi contingentali.

Articolo 5

Gli Stati membri e al Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) GU n. L 108 dell'1. 5. 1996, pag. 8.

(2) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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