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Document 31996R1736
Commission Regulation (EC) No 1736/96 of 5 September 1996 amending Regulation (EEC) No 131/92 laying down common detailed rules for implementation of the specific measures for the supply of certain agricultural products to the French overseas departments
Regolamento (CE) n. 1736/96 della Commissione del 5 settembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 131/92 recante modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM)
Regolamento (CE) n. 1736/96 della Commissione del 5 settembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 131/92 recante modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM)
GU L 225 del 6.9.1996, p. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002; abrog. impl. da 32002R0020
Regolamento (CE) n. 1736/96 della Commissione del 5 settembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 131/92 recante modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM)
Gazzetta ufficiale n. L 225 del 06/09/1996 pag. 0003 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 1736/96 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 131/92 recante modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 3, paragrafo 5 e l'articolo 4, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (4) prevede che l'esenzione dai dazi all'importazione a norma del titolo I del regolamento (CEE) n. 3763/91 si applichi su presentazione del titolo di importazione rilasciato conformemente al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (6); considerando che il Consiglio, all'atto dell'adozione della modifica del regolamento (CEE) n. 3763/91 con il regolamento (CE) n. 2598/95, ha esteso il campo di applicazione del regime di approvvigionamento specifico a prodotti la cui importazione nella Comunità non è subordinata alla presentazione di un titolo all'importazione; che di conseguenza per tali prodotti è necessaria l'istituzione di un documento destinato a comprovare il diritto all'esenzione dai dazi all'importazione; che a tal fine lo stesso modulo del titolo di importazione, può essere utilizzato come titolo di esonero; che a tal fine è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 131/92; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 131/92 è così modificato: 1) Nel titolo I è aggiunto il seguente articolo 2 bis. «Articolo 2 bis 1. L'esonero dai dazi di importazione previsto dal titolo I del regolamento (CEE) n. 3763/91, per i prodotti non soggetti alla presentazione di un titolo di importazione si applica su presentazione di un titolo di esonero. 2. Il titolo di esonero è compilato sul modulo di titolo d'importazione riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 8, paragrafi 3 e 5, gli articoli 9, 10, 13-16, 19-22, 24-31 e 33-37 del regolamento (CEE) n. 3719/88. 3. Nella casella superiore sinistra del titolo è stampata o apposta con un timbro la dicitura "titolo di esonero". 4. Le autorità competenti designate dalla Francia rilasciano il titolo di esonero a richiesta dell'interessato, nei limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento. Il rilascio del titolo di esonero è subordinato alla costituzione di una cauzione il cui importo è fissato per ciascun prodotto. Le autorità competenti possono fissare un termine per il rilascio del titolo. 5. La domanda di titolo di esonero e il titolo stesso recano, nella casella 20, la seguente dicitura: "titolo di esonero da utilizzare in . . . (nome del dipartimento d'oltremare)" ed eventualmente, la seguente dicitura: "prodotti destinati all'industria di trasformazione". 6. Si applicano, mutadis mutandis, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 4 e 5.» 2) L'articolo 5 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 il primo comma è sostituito dal seguente: «Il titolare del titolo d'importazione, del titolo di esonero o del certificato di aiuto include nel contratto, in caso di cessione del prodotto ovvero del certificato o titolo, una clausola secondo cui il beneficio ottenuto deve essere trasferito fino all'utilizzo finale». b) al paragrafo 3 il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente: «- possono sospendere o limitare, in via provvisoria o definitiva a seconda della gravità dell'inadempienza, il diritto di richiedere i titoli di cui all'articolo 2 e all'articolo 2 bis o il certificato di aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2.»; c) al paragrafo 4, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente: «- il titolare del titolo di importazione, del titolo di esonero o del "certificato di aiuto" è considerato quale fruitore del beneficio concesso;». 3) All'articolo 7, paragrafo 1 il testo del primo trattino è sostituito dal seguente: «- i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli di importazione, di esonero e "certificati di aiuto", separatamente;». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13. (4) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24. (5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (6) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.