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Document 31996R1736

Regolamento (CE) n. 1736/96 della Commissione del 5 settembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 131/92 recante modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM)

GU L 225 del 6.9.1996, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002; abrog. impl. da 32002R0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1736/oj

31996R1736

Regolamento (CE) n. 1736/96 della Commissione del 5 settembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 131/92 recante modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM)

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 06/09/1996 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1736/96 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 131/92 recante modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 3, paragrafo 5 e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (4) prevede che l'esenzione dai dazi all'importazione a norma del titolo I del regolamento (CEE) n. 3763/91 si applichi su presentazione del titolo di importazione rilasciato conformemente al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (6);

considerando che il Consiglio, all'atto dell'adozione della modifica del regolamento (CEE) n. 3763/91 con il regolamento (CE) n. 2598/95, ha esteso il campo di applicazione del regime di approvvigionamento specifico a prodotti la cui importazione nella Comunità non è subordinata alla presentazione di un titolo all'importazione; che di conseguenza per tali prodotti è necessaria l'istituzione di un documento destinato a comprovare il diritto all'esenzione dai dazi all'importazione; che a tal fine lo stesso modulo del titolo di importazione, può essere utilizzato come titolo di esonero; che a tal fine è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 131/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 131/92 è così modificato:

1) Nel titolo I è aggiunto il seguente articolo 2 bis.

«Articolo 2 bis

1. L'esonero dai dazi di importazione previsto dal titolo I del regolamento (CEE) n. 3763/91, per i prodotti non soggetti alla presentazione di un titolo di importazione si applica su presentazione di un titolo di esonero.

2. Il titolo di esonero è compilato sul modulo di titolo d'importazione riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 8, paragrafi 3 e 5, gli articoli 9, 10, 13-16, 19-22, 24-31 e 33-37 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. Nella casella superiore sinistra del titolo è stampata o apposta con un timbro la dicitura "titolo di esonero".

4. Le autorità competenti designate dalla Francia rilasciano il titolo di esonero a richiesta dell'interessato, nei limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento. Il rilascio del titolo di esonero è subordinato alla costituzione di una cauzione il cui importo è fissato per ciascun prodotto.

Le autorità competenti possono fissare un termine per il rilascio del titolo.

5. La domanda di titolo di esonero e il titolo stesso recano, nella casella 20, la seguente dicitura: "titolo di esonero da utilizzare in . . . (nome del dipartimento d'oltremare)" ed eventualmente, la seguente dicitura: "prodotti destinati all'industria di trasformazione".

6. Si applicano, mutadis mutandis, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 4 e 5.»

2) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 il primo comma è sostituito dal seguente: «Il titolare del titolo d'importazione, del titolo di esonero o del certificato di aiuto include nel contratto, in caso di cessione del prodotto ovvero del certificato o titolo, una clausola secondo cui il beneficio ottenuto deve essere trasferito fino all'utilizzo finale».

b) al paragrafo 3 il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«- possono sospendere o limitare, in via provvisoria o definitiva a seconda della gravità dell'inadempienza, il diritto di richiedere i titoli di cui all'articolo 2 e all'articolo 2 bis o il certificato di aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2.»;

c) al paragrafo 4, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«- il titolare del titolo di importazione, del titolo di esonero o del "certificato di aiuto" è considerato quale fruitore del beneficio concesso;».

3) All'articolo 7, paragrafo 1 il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«- i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli di importazione, di esonero e "certificati di aiuto", separatamente;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.

(4) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

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