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Document 31996R1583

Regolamento (CE) n. 1583/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva

GU L 206 del 16.8.1996, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1583/oj

31996R1583

Regolamento (CE) n. 1583/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 16/08/1996 pag. 0014 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 1583/96 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1996 che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il prezzo indicativo alla produzione di olio d'oliva deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere stabilito in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo rappresentativo del mercato deve essere stabilito in base ai criteri di cui all'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che per garantire al produttore un reddito equo è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo solamente su una parte della produzione;

considerando che, in applicazione degli articoli 5, paragrafo 4 e 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, occorre determinare le percentuali dell'aiuto alla produzione da destinare, da un lato, al finanziamento delle azioni di miglioramento qualitativo della produzione oleicola e, dall'altro, al finanziamento delle spese occasionate dalle attività delle organizzazioni riconosciute di produttori o delle loro unioni, ai fini della gestione e del controllo dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni campagna oleicola una determinata percentuale dell'aiuto al consumo deve essere destinata, da un lato, al finanziamento di azioni degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 di detto articolo e, dall'altro, al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre stabilire tali percentuali per la campagna di commercializzazione 1996/1997; che, tenuto conto del finanziamento già previsto per le azioni di promozione menzionate all'articolo 11, paragrafo 6 di cui sopra, la relativa percentuale è stabilita a zero per la campagna 1996/1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva sono stabiliti come segue:

a) prezzo indicativo alla produzione:

383,77 ecu per 100 chilogrammi;

b) prezzo d'intervento:

186,17 ecu per 100 chilogrammi.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine corrente con un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, di 3,3 g/100 g.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva è stabilito a 229,50 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1996/1997, l'aiuto alla produzione è stabilito come segue:

a) aiuto alla produzione:

142,20 ecu per 100 chilogrammi;

b) aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna:

151,48 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 4

1. Per la campagna di commercializzazione 1996/1997, un importo pari all'1,4 % dell'aiuto alla produzione corrisposto ai produttori di olio d'oliva è destinato al finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il miglioramento qualitativo della produzione oleicola in ciascuno Stato membro produttore.

2. Per la campagna di commercializzazione 1996/1997, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, per le organizzazioni di produttori di olio d'oliva o le loro unioni, riconosciute in forza di detto regolamento, è stabilita allo 0,8 %.

Articolo 5

1. Per la campagna di commercializzazione 1996/1997, la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è stabilita al 5,5 %.

2. Per la campagna di commercializzazione 1996/1997, la percentuale dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE è stabilita a zero.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. COVENEY

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 1581/96 (vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. C 125 del 27. 4. 1996, pag. 16.

(3) GU n. C 166 del 10. 6. 1996.

(4) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 57.

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