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Document 31996R1567
Commission Regulation (EC) No 1567/96 of 2 August 1996 repealing Regulation (EC) No 291/96 fixing an export tax in relation to the product falling within CN code 1003 00 90
Regolamento (CE) n. 1567/96 della Commissione del 2 agosto 1996 che abroga il regolamento (CE) n. 291/96 che fissa una tassa all'esportazione per i prodotti di cui al codice NC 1003 00 90
Regolamento (CE) n. 1567/96 della Commissione del 2 agosto 1996 che abroga il regolamento (CE) n. 291/96 che fissa una tassa all'esportazione per i prodotti di cui al codice NC 1003 00 90
GU L 193 del 3.8.1996, p. 26–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/08/1996
Regolamento (CE) n. 1567/96 della Commissione del 2 agosto 1996 che abroga il regolamento (CE) n. 291/96 che fissa una tassa all'esportazione per i prodotti di cui al codice NC 1003 00 90
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 03/08/1996 pag. 0026 - 0026
REGOLAMENTO (CE) N. 1567/96 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 1996 che abroga il regolamento (CE) n. 291/96 che fissa una tassa all'esportazione per i prodotti di cui al codice NC 1003 00 90 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 16, considerando che il regolamento (CE) n. 291/96 della Commissione (3) ha fissato una tassa all'esportazione per l'orzo; considerando che non sussistono più le condizioni di mercato che avevano indotto ad istituire una tassa all'esportazione per l'orzo; che è pertanto necessario abrogare la tassa relativa a tali prodotti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 291/96 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1996. Per la Commissione Christos PAPOUTSIS Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (3) GU n. L 38 del 16. 2. 1996, pag. 1.