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Document 31996R1562

    Regolamento (CE) n. 1562/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che fissa il coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1996

    GU L 193 del 3.8.1996, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1562/oj

    31996R1562

    Regolamento (CE) n. 1562/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che fissa il coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1996

    Gazzetta ufficiale n. L 193 del 03/08/1996 pag. 0017 - 0017


    REGOLAMENTO (CE) N. 1562/96 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1996 che fissa il coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1996

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

    visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

    considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, con il regolamento (CE) n. 2724/95 (5), la Commissione ha fissato in via provvisoria, in attesa dell'adattamento del volume del contingente tariffario in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il coefficiente di riduzione da applicare alle domande di assegnazione annua di ciascun operatore della categoria C, in base ad un volume contingentale di 2 200 000 tonnellate per il 1996;

    considerando che il volume del contingente tariffario è stato fissato successivamente a 2 553 000 tonnellate per il 1996 dal regolamento (CE) n. 1559/96 della Commissione (6), senza tener conto del quantitativo addizionale di 72 440 tonnellate fissato dai regolamenti (CE) n. 127/96 (7) e (CE) n. 822/96 (8) della Commissione per ovviare alle conseguenze delle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn;

    considerando che, per calcolare il coefficiente di riduzione summenzionato, è necessario non prendere in considerazione il quantitativo globale assegnato agli operatori vittime delle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn; che il coefficiente deve essere quindi calcolato sulla base di 2 553 000 tonnellate;

    considerando che per maggiore chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2724/95;

    considerando che è necessario che le disposizioni previste dal presente regolamento entrino in vigore immediatamente, tenendo conto dei termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1442/93,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel quadro del contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantitativo da assegnare a ciascun operatore della categoria C per il 1996 si ottiene applicando al volume indicato nella domanda di assegnazione di ciascun operatore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, il coefficiente di riduzione di 0,000391.

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 2724/95 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

    (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

    (4) GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

    (5) GU n. L 283 del 25. 11. 1995, pag. 13.

    (6) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

    (7) GU n. L 20 del 26. 1. 1996, pag. 17.

    (8) GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 7.

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