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Dokument 31996R1465
Commission Regulation (EC) No 1465/96 of 25 July 1996 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain ring binder mechanisms originating in Malaysia and the People's Republic of China
Regolamento (CE) n. 1465/96 della Commissione del 25 luglio 1996 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese
Regolamento (CE) n. 1465/96 della Commissione del 25 luglio 1996 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese
GU L 187 del 26.7.1996, s. 47—58
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Již není platné, Datum konce platnosti: 27/01/1997
Regolamento (CE) n. 1465/96 della Commissione del 25 luglio 1996 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/1996 pag. 0047 - 0058
REGOLAMENTO (CE) N. 1465/96 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1996 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 7, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO 1. Apertura (1) Il 28 ottobre 1995, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e della Malaysia e ha iniziato un'inchiesta. Il procedimento è stato avviato in seguito alla denuncia presentata il 18 settembre 1995 dalle società Krause GmbH e Koloman Handler GmbH, la cui produzione complessiva rappresentava assertivamente il 90 % della produzione comunitaria di meccanismi per la legatura di fogli. La denuncia conteneva elementi di prova relativi al dumping da parte delle importazioni in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento. 2. Inchiesta (2) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato. Numerosi produttori dei paesi interessati e gli utilizzatori comunitari hanno comunicato osservazioni scritte. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato sono state sentite. (3) Il periodo dell'inchiesta per la determinazione del dumping era compreso tra il 1° ottobre 1994 e il 30 settembre 1995. (4) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte particolareggiate dai produttori comunitari denunzianti, dall'unico produttore malese, da cinque esportatori di Hong Kong e da un esportatore degli Stati Uniti, collegati ai produttori cinesi. Hanno inoltre risposto al questionario tre importatori nella Comunità collegati ai produttori dei paesi esportatori interessati e cinque importatori indipendenti. (5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società: a) produttori comunitari denunzianti: - Koloman Handler GmbH, Vienna (Austria), - Krause GmbH & Co. KG, Espelkamp (Germania); b) esportatori/produttori 1. Malaysia - Bensons Metal Products, Shah Alam. 2. Repubblica popolare cinese Poiché i cinque produttori/esportatori cinesi erano collegati a società con sede a Hong Kong o negli Stati Uniti e dato che queste ultime hanno risposto ai questionari inviati a detti produttori, le società collegate sono state sottoposte ad inchieste in loco: - Champion Stationery Manufacturing Co. Ltd (Hong Kong), - Hong Kong Stationery Mfg Co. Ltd (Hong Kong), - Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd (Hong Kong), - US Ring Binder Corp., New Bedford (USA), - Wah Hing Stationery Manufactory Co. Ltd (Hong Kong), - World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd (Hong Kong). La Champion Stationery Manufacturing Co. Ltd e la Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd sono controllate dallo stesso gruppo e vendono i meccanismi prodotti in Cina ad una società collegata con sede negli Stati Uniti (US Ring Binder); c) importatori collegati ai produttori/esportatori - Bensons International Systems B.V., Utrecht (Paesi Bassi), - Bensons International Systems Ltd, Stroud (RU), - Hong Kong Stationery Limited, Eastleigh (RU). d) importatori indipendenti - KWH Plast (UK) Ltd, Milton Keynes (RU), - KWH Plast Vertriebs GmbH, Speyer (Germania). 3. Paese terzo ad economia di mercato (6) Poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese retto da un'economia di mercato, in apertura del procedimento la Commissione ha dichiarato che si intendeva utilizzare la Malaysia come paese terzo ad economia di mercato di riferimento ai fini della determinazione del valore normale nei confronti della Repubblica popolare cinese. La scelta era basata sulle informazioni comunicate nella denuncia, secondo le quali, in termini di struttura dei costi e di tecnologia di produzione, la situazione in Malaysia era sufficientemente simile a quella cinese. È stato inoltre affermato che nei due paesi i costi ambientali relativi alla produzione dei meccanismi in questione sono insignificanti. (7) Tutte le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare le loro osservazioni sulla scelta prospettata e un importatore ha fatto obiezioni, senza tuttavia addurre elementi sufficienti a sostegno e non proponendo alcun paese ad economia di mercato alternativo. (8) Dall'inchiesta è risultato che la Malaysia è l'unico paese ad economia di mercato al di fuori della Comunità europea in cui i meccanismi in questione siano prodotti da una società non collegata ai produttori comunitari denunzianti. (9) In base alle informazioni presentate da una società collegata ad un esportatore cinese, la Commissione ha stabilito che il processo e la tecnologia di produzione e il grado di automazione in Malaysia e nella Repubblica popolare cinese sono comparabili. (10) Il mercato malese è inoltre competitivo, in quanto la produzione locale è in concorrenza con le importazioni. Secondo quanto la Commissione ha constatato, sul mercato malese sono venduti tanto i meccanismi di produzione locale quanto quelli originari della Repubblica popolare cinese. (11) Alla luce di quanto precede, la Commissione considera equa e opportuna la scelta della Malaysia come paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per le esportazioni cinesi di meccanismi per la legatura nella Comunità. B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1. Prodotto in esame (12) I prodotti oggetto del procedimento sono alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli utilizzati per raccoglitori, manuali tecnici e per software, album per fotografie e per francobolli, cataloghi e opuscoli. Tali meccanismi sono costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli di filo metallico e sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Il sistema di apertura è a trazione oppure con un dispositivo a scatto fissato al meccanismo. I prodotti in questione rientrano nel codice NC ex 8305 10 00. I meccanismi a leva, classificati nello stesso codice NC, sono esclusi dal campo di applicazione dell'inchiesta. (13) Nel periodo dell'inchiesta sono state vendute nella Comunità alcune centinaia di tipi diversi di meccanismi. Le differenze riguardano dimensioni, forma e numero di anelli, larghezza della base e sistema di apertura (a trazione o a scatto). Tuttavia, dato che tutti i meccanismi hanno le stesse caratteristiche fisiche e che i diversi tipi, entro una certa gamma, sono intercambiabili, la Commissione ha stabilito che tutti i meccanismi per la legatura esportati dalla Malaysia e dalla Repubblica popolare cinese costituiscono un unico prodotto ai fini del presente procedimento. 2. Prodotto simile (14) La Commissione ha stabilito che tutti i meccanismi prodotti e venduti in Malaysia erano identici oppure erano molto simili, in termini di caratteristiche fisiche, a quelli esportati dalla Malaysia e dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità. (15) Dall'inchiesta è inoltre emerso che i meccanismi prodotti dall'industria comunitaria e quelli esportati nella Comunità dalla Malaysia e dalla Repubblica popolare cinese sono identici oppure hanno caratteristiche molto simili. (16) Un importatore ha inoltre affermato che i meccanismi con 17 o 23 anelli non sono prodotti simili a quelli standard con 2 o 4 anelli e che pertanto avrebbero dovuto essere esclusi dal campo di applicazione del procedimento. A sostegno di questa affermazione, l'importatore ha sostenuto che, trattandosi di prodotti più complessi, i relativi costi di produzione sono da tre a sei volte maggiori di quelli dei meccanismi con un numero di anelli inferiore. L'importatore ha inoltre sostenuto che i meccanismi con 17 e 23 anelli appartengono ad una nicchia di mercato presente unicamente nei Paesi Bassi. Queste argomentazioni non sono accettabili, poiché i meccanismi con 17 e 23 anelli hanno le stesse caratteristiche fisiche, applicazioni e impieghi degli altri meccanismi per la legatura. La produzione comunitaria comprende inoltre tutta la gamma di prodotti, compresi i meccanismi con 17 e 23 anelli. (17) La Commissione ritiene pertanto che i meccanismi per la legatura prodotti e venduti nella Comunità, quelli prodotti e venduti in Malaysia e quelli esportati nella Comunità dalla Malaysia e dalla Repubblica popolare cinese debbano essere considerati prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (nel prosieguo: «il regolamento di base»). C. DUMPING 1. Malaysia (18) In considerazione del numero elevato dei diversi modelli di meccanismi per la legatura esportati nella Comunità, ai fini del calcolo del dumping sono stati presi in considerazione unicamente i modelli più venduti, corrispondenti ad oltre il 75 % del volume complessivo delle vendite realizzate dall'esportatore malese nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. a) Valore normale (19) Le vendite di meccanismi per la legatura realizzate dall'unico produttore malese sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta erano pari al 5,8 % delle sue esportazioni ad acquirenti indipendenti nella Comunità nello stesso periodo. È stato quindi considerato che tali vendite riguardassero quantitativi sufficienti. (20) Quando i modelli sono stati venduti sul mercato interno malese in quantitativi sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale per i modelli comparabili esportati nella Comunità è stato stabilito in base alla media dei prezzi pagati da acquirenti indipendenti sul mercato interno, poiché la percentuale delle vendite in perdita era inferiore al 20 %. Quando invece le vendite di un determinato modello sul mercato interno non riguardavano quantitativi sufficienti, il valore normale per il modello comparabile esportato nella Comunità è stato costruito in base al costo di produzione in Malaysia, maggiorato di un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sono stati stabiliti in base ai dati effettivi attinenti alla produzione e alle vendite del prodotto simile realizzate dal produttore malese nel corso di normali operazioni commerciali. b) Prezzo all'esportazione (21) Poiché tutte le esportazioni nella Comunità nel periodo dell'inchiesta riguardavano transazioni tra il produttore malese e importatori collegati, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base il prezzo all'esportazione è stato costruito in funzione del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità. Per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile allo stadio frontiera comunitaria, dal prezzo di rivendita sono stati dedotti tutti i costi sostenuti dagli importatori collegati tra l'importazione e la rivendita, nonché un margine di profitto del 7,8 %. Il margine di profitto è stato fissato tenendo conto del profitto medio normalmente realizzato dagli importatori indipendenti di meccanismi per la legatura nella Comunità. c) Confronto (22) Ai fini del confronto, la Commissione ha esaminato le principali caratteristiche fisiche dei meccanismi. In considerazione delle informazioni tecniche raccolte durante l'inchiesta, per identificare i modelli comparabili sono state selezionate le seguenti caratteristiche principali: - Tipo di meccanismo (lama o filo)/sistema di apertura (unicamente per il tipo a lama) - Numero di anelli - Forma degli anelli - Distanza tra gli anelli - Capacità nominale di legatura - Larghezza della base Le parti interessate non hanno contestato la scelta di dette caratteristiche. (23) Nel confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, la Commissione ha accertato che il valore normale era stato stabilito ad uno stadio commerciale diverso da quello del prezzo all'esportazione, poiché in Malaysia i prodotti erano venduti ai consumatori finali, mentre i prezzi all'esportazione corrispondevano a quelli pagati dai distributori. Poiché la differenza di stadio commerciale poteva incidere sui prezzi dei meccanismi per la legatura, ai fini delle risultanze provvisorie la Commissione, in mancanza di elementi di prova, ha stimato l'incidenza di tale differenza sui prezzi al 10 % del profitto lordo medio (differenza tra prezzo di vendita e costo di fabbricazione) realizzato dal produttore malese sulle vendite ai consumatori finali nel mercato interno. La Commissione ha quindi considerato appropriato ridurre il valore normale in misura corrispondente. (24) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, ai fini di un equo confronto sono state effettuate altre detrazioni. A richiesta dell'esportatore oppure in seguito agli accertamenti durante l'inchiesta in loco sono stati applicati adeguamenti per le differenze inerenti a sconti, trasporto assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, quando tali differenze incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. d) Margine di dumping (25) La media ponderata del valore normale per ciascun modello è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del modello corrispondente a livello franco fabbrica, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base. (26) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping, con margini pari all'importo di cui il valore normale di ogni modello superava il prezzo all'esportazione del modello comparabile. Per Bensons Metal Products, l'unico esportatore malese interessato, il margine di dumping medio per tutti i modelli considerati, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione effettivo franco frontiera comunitaria, era pari al 42,8 %. 2. Repubblica popolare cinese (27) In considerazione del numero elevato dei diversi modelli di meccanismi per la legatura esportati nella Comunità dai produttori cinesi, ai fini del calcolo del dumping la Commissione ha preso in considerazione unicamente i modelli più venduti da ciascun produttore, corrispondenti ad almeno l'80 % del rispettivo volume complessivo delle esportazioni nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. (28) Per i motivi esposti nel punto 5, lettera b) 2, le società Champion Stationery Manufacturing Co. Ltd e Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd sono state considerate come un'unica entità ai fini della determinazione del dumping. a) Valore normale (29) Poiché la Repubblica popolare cinese è considerata come un paese non retto da un'economia di mercato ed essendo stata scelta la Malaysia come paese terzo ad economia di mercato di riferimento, il valore normale per le esportazioni cinesi è stato stabilito in base ai prezzi e ai costi sul mercato malese. La Commissione ha riscontrato che tutti i produttori cinesi, con un'unica eccezione (World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd), hanno venduto tutti i modelli di meccanismi per la legatura sul mercato malese in quantitativi sufficienti rispetto ai modelli comparabili da essi venduti per l'esportazione nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. (30) Per questi produttori il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi di vendita medi del modello comparabile venduto in quantitativi sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali in Malaysia; in mancanza di vendite del modello comparabile in Malaysia, oppure quando tali vendite riguardavano quantitativi insufficienti, il valore normale è stato stabilito in funzione del valore calcolato del modello corrispondente. Il valore normale è stato calcolato in base al costo di produzione, maggiorato di un importo per tener conto delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti; questo importo è stato calcolato in considerazione dei dati effettivi attinenti alla produzione e alle vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore malese. (31) Nei confronti della World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd, che non ha realizzato un volume sufficiente di vendite sul mercato malese dei singoli modelli comparabili a quelli venduti per l'esportazione nella Comunità, il valore normale è stato calcolato per tutti i modelli applicando il metodo esposto nel punto 30. b) Prezzo all'esportazione (32) Poiché tutte le esportazioni cinesi nella Comunità sono state eseguite attraverso società collegate con sede in paesi terzi, per determinare il prezzo all'esportazione fob porto cinese sono state detratte le spese di vendita dirette sostenute da queste società. (33) Quando le esportazioni sono state effettuate attraverso una società collegata situata al di fuori della Comunità ad importatori collegati nella Comunità, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile al livello frontiera comunitaria, quest'ultimo è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, detraendo dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nella Comunità tutti i costi sostenuti dall'importatore collegato tra l'importazione e la rivendita, nonché un margine di profitto del 7,8 %. Il margine di profitto è stato fissato tenendo conto del profitto medio normalmente realizzato dagli importatori indipendenti di meccanismi per la legatura nella Comunità. c) Confronto (34) Ai fini di un equo confronto tra i modelli cinesi esportati nella Comunità e i modelli utilizzati per stabilire il valore normale, la Commissione ha applicato il metodo descritto nel punto 22. (35) Nel confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, la Commissione ha accertato che il valore normale era stato stabilito ad uno stadio commerciale diverso da quello del prezzo all'esportazione, poiché in Malaysia i prodotti erano venduti agli utilizzatori industriali finali, mentre i prezzi all'esportazione corrispondevano a quelli applicati ai distributori. Pertanto, per i motivi esposti nel punto 23 e utilizzando lo stesso metodo, dal valore normale è stato detratto un importo per tener conto delle differenze inerenti allo stadio commerciale. (36) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, ai fini di un equo confronto sono state effettuate altre detrazioni. A richiesta dell'esportatore oppure in seguito agli accertamenti durante l'inchiesta in loco sono stati applicati adeguamenti per le differenze inerenti a sconti, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, quando tali differenze incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. d) Trattamento individuale (37) Entro i termini fissati le società Champion Stationery Manufacturing Co. Ltd, Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd e World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd hanno chiesto che nei loro confronti fossero stabiliti margini di dumping individuali. (38) Poiché tuttavia la Champion Stationery Manufacturing Co. Ltd durante l'inchiesta in loco non è stata in grado di fornire documenti pertinenti, per il periodo dell'inchiesta, a sostegno della sua richiesta, la Commissione ha respinto la richiesta per omessa collaborazione. (39) Quanto alle società Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd e World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd, le informazioni comunicate hanno messo in evidenza che le operazioni di produzione in Cina non si svolgevano indipendentemente dalle autorità cinesi per quanto riguarda la politica dell'occupazione, la fornitura di materie prime e di altri materiali e lo svolgimento delle attività commerciali nella Repubblica popolare cinese. Alla luce di tali risultanze, la Commissione non ha considerato opportuno stabilire margini di dumping individuali nei confronti delle due società. e) Margine di dumping (40) La media ponderata del valore normale per ciascun modello fob porto malese è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del modello comparabile fob porto cinese, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base. (41) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping, con margini pari all'importo di cui il valore normale di ogni modello superava il prezzo all'esportazione del modello comparabile. Per la Repubblica popolare cinese la media ponderata del margine di dumping per tutti i modelli considerati, espressa in percentuale del prezzo all'esportazione effettivo franco frontiera comunitaria, era pari al 112,8 %. D. INDUSTRIA COMUNITARIA (42) L'inchiesta ha confermato che i due produttori comunitari denunzianti rappresentavano una proporzione maggioritaria, e precisamente oltre il 90 %, della produzione comunitaria complessiva di meccanismi per la legatura. (43) A questo proposito è stato riscontrato che una piccola parte delle vendite di un produttore comunitario denunziante riguardava prodotti che avevano subito l'ultima trasformazione sostanziale in Ungheria e che pertanto dovevano essere esclusi dalla produzione comunitaria. D'altra parte, è stato stabilito che alcuni prodotti, che nelle statistiche sulle importazioni figuravano come originari dell'Ungheria, erano semplicemente assemblati in tale paese a partire da componenti fabbricati in Austria e che pertanto rientravano nella produzione comunitaria del produttore interessato, poiché le operazioni di assemblaggio svolte in Ungheria non erano sufficienti, secondo le regole relative all'origine non preferenziale delle merci, per conferire l'origine ungherese ai prodotti finiti. Il fatto che tali prodotti siano stati registrati nelle statistiche sulle importazioni come originari dell'Ungheria è stato considerato irrilevante, poiché la loro origine era stata dichiarata in base alle regole relative all'origine preferenziale delle merci, che non sono applicabili alla presente inchiesta. (44) È stato inoltre stabilito che i prodotti in questione, oltre che dai due produttori comunitari denunzianti, erano fabbricati anche in Italia e in Spagna. Benché le società produttrici non abbiano comunicato dati completi alla Commissione, le informazioni ottenute da diverse fonti hanno confermato che la produzione nei due paesi suddetti non costituiva una percentuale significativa della produzione complessiva di meccanismi per la legatura nella Comunità. Una delle società interessate, situata in Spagna, si è manifestata ed ha chiesto di essere considerata come parte dell'industria comunitaria. Questa società non era tuttavia parte della denuncia, che era stata presentata da due produttori le cui produzioni costituivano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale. È stato inoltre constatato che questa società vendeva principalmente prodotti importati dalla Repubblica popolare cinese e pertanto non si poteva considerare che la produzione di meccanismi per la legatura nella Comunità fosse la sua attività principale. La società in questione non poteva quindi essere considerata come parte dell'industria comunitaria. (45) Alla luce di tali elementi, la Commissione ha stabilito che i due produttori comunitari denunzianti, che hanno collaborato pienamente all'inchiesta e le cui produzioni addizionate rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di meccanismi per la legatura, costituiscono l'industria comunitaria in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base. E. PREGIUDIZIO 1. Osservazioni preliminari (46) Ai fini dell'accertamento del pregiudizio nel presente procedimento, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 1992 e il 1995 (fino a settembre). La portata geografica dell'inchiesta per tale periodo era la Comunità nella sua composizione al momento dell'apertura del procedimento, comprendente quindi tutti i quindici Stati membri. Tutti i dati pertinenti sono stati raccolti presso i produttori, gli esportatori e gli importatori nella Comunità. Un esportatore ha sostenuto che la denuncia era irricevibile e che gli elementi di prova in essa contenuti erano fuorvianti, in quanto si riferivano ad un periodo precedente al 1995. Secondo l'esportatore, uno dei produttori comunitari denunzianti, situato in Austria, non poteva essere considerato come parte dell'industria comunitaria prima del 1° gennaio 1995, data dell'adesione dell'Austria all'Unione europea. Poiché l'Austria era uno Stato membro al momento della presentazione della denuncia, la Commissione considera che il produttore austriaco è parte dell'industria comunitaria, come definita nell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base e che pertanto ha diritto ad agire in qualità di denunziante. Riguardo alla seconda parte dell'argomentazione, la Commissione ritiene che sia possibile, anzi indispensabile, prendere in considerazione i dati relativi alla produzione in Austria in un periodo in cui il paese non aveva ancora aderito all'Unione. Poiché le eventuali misure sarebbero applicabili alle importazioni nella Comunità nel suo complesso (ovvero nei quindici Stati membri), anche il campo di applicazione dell'inchiesta deve estendersi alla Comunità nella sua interezza. A questo proposito, il periodo scelto per analizzare i dati attinenti al pregiudizio non è pertinente per l'inserimento o l'esclusione di uno Stato membro. Questa impostazione è conforme al disposto dell'articolo VI del GATT 1994. Occorre inoltre ricordare che a decorrere dal 1° gennaio 1994, data di entrata in vigore dell'Accordo sullo spazio economico europeo, i mercati dei tre nuovi Stati membri (Austria, Finlandia e Svezia) non potevano essere considerati come distinti dal mercato comunitario. A causa del numero relativamente limitato di produttori a livello mondiale l'integrazione del mercato europeo, in senso geografico, è iniziata nei primi anni '90 e quindi le condizioni del mercato non sono state sostanzialmente modificate con l'adesione dei nuovi Stati membri. L'argomentazione è stata quindi considerata infondata. 2. Consumo complessivo sul mercato comunitario (47) Per calcolare il consumo totale apparente di meccanismi per la legatura sul mercato comunitario, la Commissione ha addizionato le vendite realizzate nella Comunità dai produttori comunitari e le importazioni complessive (in base ai dati comunicati dagli esportatori che hanno collaborato). Per i paesi terzi, ad eccezione della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e dell'Ungheria, la stima è stata fatta in base alle statistiche Eurostat sulle importazioni. A questo proposito si è tenuto conto del fatto che il codice NC 8305 10 00 comprende anche prodotti esclusi dal campo di applicazione del presente procedimento. È stato in tal modo stimato che il consumo apparente di meccanismi per la legatura sul mercato comunitario è passato da 240 milioni di unità nel 1992 a 283 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 18 %. 3. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping (48) Anche se, in termini di volume, tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta le importazioni dalla Malaysia sono diminuite, la corrispondente quota di mercato è rimasta significativa. I margini di dumping e il volume delle importazioni dalla Cina e dalla Malaysia non possono essere considerati trascurabili. Sul mercato comunitario, inoltre, le condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e i prodotti dell'industria comunitaria sono simili. Non esistono infatti differenze qualitative sostanziali tra i prodotti malesi e cinesi, che sono destinati agli stessi consumatori. Inoltre, la diminuzione delle vendite dei prodotti malesi sul mercato comunitario è dovuta unicamente alla decisione dell'unico importatore collegato del produttore malese di rifornirsi in parte di prodotti originari della Repubblica popolare cinese. Per valutare l'andamento delle importazioni dalla Malaysia si deve quindi tener conto del fatto che è stato determinante la decisione di una società di diversificare le fonti di approvvigionamento. (49) La Commissione ritiene pertanto che siano soddisfatte le condizioni fissate nell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base per valutare cumulativamente gli effetti delle importazioni dalla Malaysia e dalla Repubblica popolare cinese e che gli effetti delle importazioni oggetto di dumping dai due paesi debbano essere esaminati congiuntamente. 4. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping (50) Il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Malaysia e dalla Repubblica popolare cinese, considerate complessivamente, è passato da 115,7 milioni di unità nel 1992 a 160,2 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 38 %. (51) La quota di mercato delle importazioni di meccanismi per la legatura dalla Malaysia e dalla Repubblica popolare cinese è passata dal 48,1 % nel 1992 al 56,5 % nel periodo d'inchiesta. 5. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping (52) Per stabilire se nel periodo dell'inchiesta i prezzi dei produttori/esportatori fossero inferiori ai prezzi applicati dai produttori comunitari, è stato effettuato un confronto tra i prezzi relativamente alle vendite dell'industria comunitaria e alle rivendite degli importatori collegati ad acquirenti indipendenti, considerate allo stesso stadio commerciale (costituito principalmente da produttori di raccoglitori). Riguardo alle esportazioni cinesi a importatori indipendenti, è stato applicato un adeguamento per tener conto della differenza inerente allo stadio commerciale tra gli importatori e gli acquirenti dei produttori comunitari. L'adeguamento, calcolato in base ai costi e ai profitti dell'importatore, comprendeva anche il dazio doganale. Tutti i prezzi sono stati confrontati al netto di tutti gli sconti e delle riduzioni. Ai fini di un equo confronto, sono stati presi in considerazione i prezzi di modelli aventi caratteristiche fisiche simili. (53) Alcuni importatori hanno sostenuto, senza presentare alcun elemento di prova a sostegno, che per la fabbricazione del prodotto in questione nella Repubblica popolare cinese era stato impiegato acciaio di qualità inferiore rispetto a quello utilizzato per la fabbricazione degli stessi prodotti nella Comunità e che questa differenza incideva sulla comparabilità dei prodotti. Nel corso dell'inchiesta è stato accertato che i prodotti cinesi sono stati venduti ad utilizzatori finali che hanno acquistato, per le stesse applicazioni, anche prodotti di origine comunitaria. È stato quindi considerato che l'asserita differenza qualitativa, anche se fosse stata documentata, non sarebbe stata sufficiente per giustificare la differenziazione dei prodotti. (54) A causa del numero elevato di modelli differenti, il confronto tra i prezzi è stato effettuato in base ad un campione di modelli, corrispondente ad oltre il 60 % del volume dei prodotti importati e delle vendite dei produttori comunitari. È stata così stabilita l'esistenza di sottoquotazioni dei prezzi per le importazioni dai paesi interessati ed è stato constatato che il livello di sottoquotazione per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, espresso in percentuale del prezzo medio di vendita dell'industria comunitaria, era dell'11,5 %. I prezzi delle importazioni dalla Malaysia erano inferiori a quelli applicati dei produttori comunitari di un margine del 3,1 %. 6. Situazione dell'industria comunitaria a) Produzione (55) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, nonostante l'espansione del consumo, la produzione di meccanismi per la legatura da parte dell'industria comunitaria è rimasta relativamente stabile e quindi non beneficiato di tale espansione. Il lieve aumento della produzione nel corso di questo periodo è dovuto, in realtà, all'incremento delle vendite al di fuori della Comunità. b) Capacità e utilizzazione degli impianti (56) In seguito all'aumento della capacità di produzione dell'industria comunitaria tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, il coefficiente di utilizzazione degli impianti, pari al 55 % nel 1992 è sceso al 49 % nel periodo dell'inchiesta. L'aumento della capacità era dovuto al miglioramento dell'efficienza delle macchine che erano state acquistate prima del 1993 e che hanno raggiunto la piena capacità nel 1994. c) Scorte (57) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta le scorte finali dell'industria comunitaria sono aumentate del 14 %. d) Vendite (58) Tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta le vendite di meccanismi per la legatura realizzate dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità sono rimaste stabili in termini quantitativi, ma hanno subito un calo del 10 % in termini di valore. e) Quota di mercato (59) La quota di mercato dell'industria comunitaria, in volume, è scesa dal 41,4 % nel 1992 al 35 % nel periodo dell'inchiesta. f) Depressione dei prezzi (60) Per tutti i prodotti, tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta la media ponderata dei prezzi netti di vendita dell'industria comunitaria è scesa del 10 %. Per verificare che il calo non fosse dovuto a modifiche della composizione dei prodotti, la Commissione ha valutato la tendenza dei prezzi di un campione di modelli corrispondente ad oltre il 50 % delle vendite dell'industria comunitaria. È stato stabilito che il calo dei prezzi riscontrato in base a questo campione, con una composizione di prodotti invariata, era ancora più marcato (20 % circa). È quindi confermata l'esistenza di una significativa depressione dei prezzi. g) Redditività (61) L'industria ha subito perdite sulle vendite del prodotto simile nell'intero periodo e per il periodo dell'inchiesta in particolare è stata riscontrata una perdita del 5 %. Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria è riuscita a ridurre le perdite con un costante processo di automazione e di ristrutturazione. Il lieve miglioramento era dovuto alla riduzione dei costi di fabbricazione e delle spese generali, che è stato più marcato del calo generalizzato dei prezzi. h) Occupazione e investimenti (62) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta la forza lavoro dell'industria comunitaria è scesa del 28 % e gli investimenti sono sensibilmente diminuiti. 7. Conclusioni in materia di pregiudizio (63) Appare evidente che tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta la situazione dell'industria comunitaria si è aggravata, in particolare in termini di quota di mercato e prezzi di vendita. (64) In un mercato in espansione, con un tasso di crescita totale del 18 % tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta (corrispondente ad un tasso di crescita annuo del 6 % circa), i produttori comunitari hanno perso circa il 6 % del mercato. Dato che, in termini di volume, le vendite dei produttori comunitari sono rimaste stabili, l'andamento della quota di mercato indica che l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare dell'espansione del consumo. (65) La redditività dell'industria comunitaria nel suo complesso sulle vendite del prodotto simile, nonostante un leggero miglioramento nel corso del periodo, è rimasta costantemente negativa. L'insufficiente redditività è dovuta al fatto che l'industria comunitaria, a causa della significativa sottoquotazione dei prezzi delle importazioni, tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta non ha potuto applicare alcun aumento di prezzo. Nel corso del periodo, in realtà, i prezzi dell'industria comunitaria sono mediamente diminuiti del 10 %. La situazione finanziaria dei produttori comunitari si è quindi aggravata e, a termine, non è più sostenibile. I produttori comunitari potrebbero quindi essere costretti a cessare l'attività oppure decidere di trasferire la produzione entro un periodo relativamente breve. (66) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'industria comunitaria abbia subito un grave pregiudizio. F. RAPPORTO DI CAUSALITÀ 1. Introduzione (67) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Malaysia e dalla Cina e se altri fattori abbiano causato tale pregiudizio oppure vi abbiano contribuito. I meccanismi per la legatura prodotti nella Comunità e quelli importati dalla Malaysia e dalla Repubblica popolare cinese in concorrenza diretta, essenzialmente in base al prezzo. Questa situazione è dovuta al fatto che, sul piano della qualità, non esistono differenze significative tra i prodotti importati e quelli fabbricati nella Comunità. I prodotti sono destinati agli stessi clienti, cioè ai fabbricanti di raccoglitori, nella stessa area geografica e sono venduti attraverso canali di vendita simili. 2. Incidenza delle importazioni oggetto di dumping (68) Nell'esame degli effetti delle importazioni oggetto di dumping, è stato constatato che l'aumento del volume e della quota di mercato di tali importazioni, che sono state vendute a prezzi in costante diminuzione e inferiori a quelli dell'industria comunitaria, ha coinciso con la perdita della quota di mercato e la depressione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria. (69) Per la maggior parte del mercato comunitario, che riguarda i meccanismi per la legatura standard, il mercato è trasparente e come tale sensibile al prezzo. Le vendite a basso prezzo hanno di conseguenza un inevitabile effetto di sostituzione in quanto gli acquirenti scelgono di approvvigionarsi ai prezzi più bassi tra quelli offerti. È stato pertanto concluso che le importazioni a basso prezzo possono essere chiaramente collegate al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. 3. Effetti di altri fattori (70) È stato esaminato se altri fattori, oltre alle importazioni oggetto di dumping dalla Malaysia e dalla Repubblica popolare cinese, siano all'origine delle difficoltà incontrante dall'industria comunitaria, oppure vi abbiano contribuito e in particolare se le importazioni da altri paesi oltre ai due paesi soggetti al presente procedimento abbiano contribuito a tale situazione. a) Ungheria (71) Secondo quanto esposto nel punto 43, una parte della produzione di un produttore comunitario è realizzata in Ungheria e pertanto non è stata presa in considerazione ai fini dell'accertamento del pregiudizio. Per determinare se le importazioni dall'Ungheria, considerate isolatamente, causino pregiudizio all'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato il livello delle importazioni e i relativi prezzi sul mercato comunitario. Come già è stato affermato nel punto 43, le statistiche Eurostat sulle importazioni non indicano correttamente le importazioni di meccanismi per la legatura originari dell'Ungheria e pertanto l'analisi della Commissione relativamente alle importazioni tra il 1992 e il 1995 (fino a settembre) si è basata su dati attinenti unicamente ai meccanismi per la legatura effettivamente originari dell'Ungheria in conformità delle regole relative all'origine non preferenziale. È stato così stabilito che tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta il livello delle importazioni di origine ungherese è rimasto stabile e che, rispetto ai prezzi ai primi acquirenti indipendenti, i prezzi corrispondenti erano superiori a quelli delle importazioni dalla Malaysia e dalla Cina. A causa della pressione sui prezzi da parte dei due paesi suddetti, i prodotti ungheresi sono stati venduti a prezzi leggermente inferiori a quelli della produzione comunitaria. La Commissione ha quindi considerato che le importazioni dei prodotti originari dell'Ungheria non abbiano contribuito sostanzialmente al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. b) Altri paesi terzi (72) Le statistiche Eurostat sulle importazioni mettono inoltre in evidenza le importazioni dalla Slovenia, ma, secondo fonti attendibili, si tratterebbe di meccanismi a leva, esclusi dal campo di applicazione della presente inchiesta. Il volume delle importazioni nella Comunità da altri paesi terzi non è quindi significativo, né ha tendenza ad aumentare. In tali circostanze è stato concluso che le importazioni da altre fonti non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il periodo preso in esame ai fini dell'accertamento del pregiudizio. c) Altre argomentazioni (73) È stato affermato che in passato i due produttori comunitari e un'altra impresa che allora operava nella Comunità sono stati coinvolti in pratiche anticoncorrenziali e che pertanto i denunzianti hanno contribuito al pregiudizio da essi subito. È stato tuttavia stabilito che la questione non era stata sollevata da alcun organo comunitario o nazionale responsabile in materia di concorrenza e quindi, a titolo provvisorio, non si può tener conto di un'argomentazione non documentata. 4. Conclusione sul rapporto di causalità (74) La Commissione considera che le importazioni oggetto di dumping dalla Malaysia e dalla Repubblica popolare cinese abbiano causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Questa conclusione è fondata sui diversi elementi suesposti e particolarmente sull'aumento delle importazioni in questione, in termini di quota di mercato e di volume, che ha esercitato una forte pressione sui prezzi dei meccanismi per la legatura sul mercato comunitario e in particolare sui prezzi dell'industria comunitaria. G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1. Osservazioni generali (75) La Commissione ha esaminato a titolo provvisorio, alla luce di tutti gli elementi di prova presentati, se fosse possibile concludere che l'applicazione di misure era nell'interesse della Comunità, secondo quanto previsto all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha esaminato l'incidenza di eventuali misure e le conseguenze della mancata istituzione di misure provvisorie per tutte le parti interessate dal procedimento. 2. Conseguenze per l'industria comunitaria (76) Appare molto probabile che, in mancanza di misure volte a compensare gli effetti delle importazioni oggetto di dumping, l'industria comunitaria debba ridurre ulteriormente i prezzi, poiché, in caso contrario, subirebbe una riduzione della quota di mercato ancora più rapida. Nei due casi, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria si aggraverebbe. Se le perdite registrate ininterrottamente dal 1992 dovessero continuare, a breve termine la produzione nella Comunità non sarebbe più praticabile e quindi sarebbe eliminata oppure trasferita al di fuori della Comunità, con conseguenze negative sull'occupazione e sugli investimenti, nonché sulle condizioni della concorrenza sul mercato comunitario. Questa situazione non sarebbe dovuta a normali condizioni di concorrenza, in quanto dalle informazioni ottenute risulta che i produttori comunitari sono efficienti in termini di costi, particolarmente rispetto a quelli della Malaysia. A questo proposito va ricordato che i produttori comunitari subappaltano una parte della loro produzione e che fornitori e subappaltatori, principalmente piccole e medie imprese, sarebbero danneggiati altrettanto gravemente. 3. Impatto sugli utilizzatori (77) Diverse parti interessate hanno affermato che l'istituzione di misure antidumping non sarebbe nell'interesse della Comunità. È stato affermato tra l'altro che il costo dei meccanismi in questione rappresenta, secondo il modello, un elemento significativo del costo di fabbricazione dei raccoglitori e che l'istituzione di misure avrebbe conseguenze negative per l'industria utilizzatrice (cioè per i fabbricanti di raccoglitori ad anelli e di altri articoli di cancelleria). Gli utilizzatori che hanno presentato tali argomentazioni non hanno tuttavia comunicato sufficienti elementi di prova a sostegno in tempo utile per la verifica prima dell'istituzione delle misure provvisorie. La Commissione intende esaminare la questione in modo più particolareggiato prima delle conclusioni definitive. (78) È stato inoltre affermato che l'istituzione delle misure favorirebbe una situazione di duopolio in relazione all'offerta sul mercato comunitario, con probabili effetti negativi sui prezzi. La Commissione non può accettare questa argomentazione. Essa ignora infatti il carattere correttivo, e non proibitivo, delle misure antidumping, che non intendono impedire ad esportatori di paesi terzi di accedere al mercato comunitario, sempre che applichino prezzi equi, né ridurre la concorrenza effettiva o limitare la qualità e la diversità dell'offerta. (79) È stato infine osservato che le misure antidumping danneggerebbero la capacità concorrenziale dei fabbricanti comunitari di raccoglitori nei confronti dei produttori di paesi terzi, che potrebbero continuare ad acquistare a basso prezzo i meccanismi per la legatura dai paesi interessati. È stato osservato che in queste circostanze l'industria comunitaria dei raccoglitori potrebbe perdere quote di mercato e quindi essere indotta a trasferire la produzione in paesi vicini. Per quanto riguarda la concorrenza da parte dei fabbricanti di raccoglitori di paesi terzi, occorre rilevare che il mercato dei raccoglitori è in parte orientato verso le aziende e che in tale settore è essenziale che i produttori siano situati nelle vicinanze dei clienti, abbiano una produzione flessibile e una profonda conoscenza del mercato. La concorrenza da parte dei paesi terzi è attualmente limitata e la possibilità di espansione sono frenate dal fatto che i costi di trasporto unitari dei prodotti finiti sono cinque volte superiori a quelli relativi ai meccanismi per la legatura, a causa del maggior volume. Appare quindi improbabile che in un prossimo futuro le importazioni di meccanismi per la legatura siano sostituite dalle importazioni dei prodotti finiti (raccoglitori). La Commissione non dispone inoltre di elementi dai quali si possa dedurre che l'istituzione di misure antidumping sui meccanismi per la legatura sarebbe un fattore decisivo per il trasferimento dell'industria dei raccoglitori al di fuori della Comunità. (80) La Commissione considera pertanto che, nell'interesse a medio e a più lungo termine degli utilizzatori e dei consumatori, sia preferibile istituire misure antidumping, con le quali sarebbe possibile mantenere la gamma più ampia possibile di fornitori di meccanismi per la legatura; in caso contrario la produzione comunitaria di tali meccanismi subirebbe una riduzione oppure scomparirebbe del tutto. Va ricordato infine che i vantaggi di prezzi di cui agli acquirenti hanno beneficiato in precedenza derivavano da pratiche commerciali sleali e che il persistere di tali pratiche non è giustificato. 4. Conclusione (81) Dopo aver esaminato i diversi interessi nel loro complesso, la Commissione ritiene, a titolo provvisorio, che non esistano motivi convincenti per non prendere misure antidumping. In mancanza di un'adeguata difesa contro la concorrenza sleale accertata nel presente regolamento, la situazione dell'industria comunitaria si aggraverebbe e i produttori comunitari sarebbero costretti a cessare l'attività oppure a trasferire la produzione al di fuori della Comunità. Il prevedibile aumento dei prezzi e i conseguenti costi supplementari per i consumatori non sono assolutamente comparabili al costo della totale scomparsa dell'industria comunitaria. Prima delle conclusioni definitive, la Commissione intende esaminare ulteriormente, entro i limiti considerati appropriati in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, le questioni pertinenti alla valutazione dell'interesse della Comunità. H. DAZIO (82) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha determinato il livello del dazio sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle pratiche di dumping. A tal fine, è stato deciso di calcolare un livello dei prezzi in funzione del costo di produzione dei produttori comunitari, maggiorato di un equo margine di profitto. A questo proposito è stato considerato che un margine di profitto pari al 5 % del giro d'affari fosse un profitto minimo adeguato, in considerazione della necessità di finanziare investimenti a lungo termine e in particolare dell'utile che l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere in mancanza del dumping causa del pregiudizio. Il margine di profitto è stato stabilito in base al reddito sul quale un azionista potrebbe contare in normali condizioni concorrenziali, ovvero un rendimento del capitale netto del 10 %. (83) Dato che esistono diversi tipi di modelli, la Commissione, per i modelli più venduti dell'industria comunitaria (60 % in volume) e per ciascuna categoria di questi modelli aventi le stesse caratteristiche di base, ha calcolato un livello dei prezzi corrispondente alla somma della media ponderata dei costi di produzione dei produttori comunitari, tenendo debitamente conto della redditività globale dell'industria comunitaria e del margine di profitto stabilito. (84) È stato considerato che, per le categorie comparabili, il dazio doveva essere pari alla differenza tra il prezzo calcolato e i prezzi di vendita effettivi degli esportatori nella Comunità. Per determinare il livello del dazio, gli aumenti dei prezzi così stabiliti sono stati espressi in percentuale della media ponderata del valore dei prodotti importati, franco frontiera comunitaria. (85) Secondo quanto esposto nel punto 52, ai prezzi all'esportazione cinesi ad importatori indipendenti è stato aggiunto un importo adeguato ai fini del confronto allo stesso stadio commerciale. Per la Repubblica popolare cinese è stato stabilito che il livello necessario per eliminare il pregiudizio era del 35,4 %. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio dovrebbe corrispondere a questo margine, che è inferiore al margine di dumping stabilito a titolo provvisorio. (86) Per la Malaysia è stato stabilito che il livello necessario per eliminare il pregiudizio era del 10,5 %. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio dovrebbe corrispondere a questo margine, che è inferiore al margine di dumping stabilito a titolo provvisorio. I. DISPOSIZIONI FINALI (87) A fini di buona amministrazione deve essere fissato un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte a chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminata qualora la Commissione proponga l'istituzione di dazi definitivi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00 (codice Taric: 8305 10 00 * 10), originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese. Ai fini del presente regolamento per meccanismi per la legatura di fogli si intendono i meccanismi costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli di filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Il sistema di apertura è a trazione oppure con un dispositivo a scatto fissato al meccanismo. 2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente: a) 10,5 % per le importazioni originarie della Malaysia, b) 35,4 % per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. 4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Articolo 2 Salvo il disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, gli interessati possono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione. In conformità all'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, gli interessati possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro il termine di un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore. Articolo 3 Fatto salvo il disposto degli articoli 7, 9, 10 e 14 del regolamento (CE) n. 384/96, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi, se il Consiglio non adotta misure definitive prima della scadenza di tale periodo. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. (2) GU n. C 284 del 28. 10. 1995, pag. 16.