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Document 31996R1422

    Regolamento (CE) n. 1422/96 della Commissione del 22 luglio 1996 che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva per la campagna 1995/1996

    GU L 182 del 23.7.1996, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1422/oj

    31996R1422

    Regolamento (CE) n. 1422/96 della Commissione del 22 luglio 1996 che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva per la campagna 1995/1996

    Gazzetta ufficiale n. L 182 del 23/07/1996 pag. 0015 - 0016


    REGOLAMENTO (CE) N. 1422/96 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1996 che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva per la campagna 1995/1996

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4),

    considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione, del 9 dicembre 1985, relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/95 (6), occorre stabilire per ogni campagna gli Stati membri nei quali saranno organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nonché l'importo globale destinato al finanziamento di dette campagne in ciascuno degli Stati membri interessati;

    considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2641/88 della Commissione, del 25 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2122/95 (8), la parte dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale è fissata al 25 %;

    considerando che, a norma dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1848/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1995/1996 (9), è fissato l'importo dell'aiuto per la campagna 1995/1996;

    considerando che l'importo disponibile per tale finanziamento dipende dai quantitativi dei prodotti che beneficeranno dell'aiuto; che l'importo disponibile per il finanziamento della misura per la campagna 1995/1996 è stimato a 6,5 milioni di ECU;

    considerando che i paesi che rispondono ai requisiti per la realizzazione di queste campagne promozionali sono gli Stati membri in cui sono state condotte tali azioni nella campagna precedente; che inoltre, per permettere all'Austria, che lo ha richiesto, di realizzare azioni di questo tipo allo scopo di promuovere il consumo di succo d'uva, è opportuno assegnare a questo Stato membro una somma per dare inizio ad un'azione promozionale;

    considerando che ai fini di una migliore gestione degli stanziamenti di bilancio si ravvisa la necessità di fissare un termine per la firma e il pagamento dei contratti;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per la campagna 1995/1996, le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 saranno organizzate in Germania, Austria, Francia, Spagna e nei Paesi Bassi.

    L'importo destinato al finanziamento delle campagne promozionali è così ripartito:

    - 2 120 000 ECU in Germania,

    - 300 000 ECU in Austria,

    - 1 700 000 ECU in Francia,

    - 1 500 000 ECU in Spagna,

    - 620 000 ECU nei Paesi Bassi.

    2. I contratti realizzati nell'ambito della presente campagna promozionale vengono firmati entro i nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Il pagamento relativo a tali contratti si effettua entro i tre mesi successivi alla data della loro intera realizzazione.

    3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base ai tassi di conversione agricola in vigore alla data del 1° settembre 1996.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

    (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

    (5) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.

    (6) GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 46.

    (7) GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 25.

    (8) GU n. L 212 del 7. 9. 1995, pag. 7.

    (9) GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 35.

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