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Document 31996R1420

    Regolamento (CE) n. 1420/96 della Commissione del 22 luglio 1996 che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli, per l'esercizio 1997

    GU L 182 del 23.7.1996, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1420/oj

    31996R1420

    Regolamento (CE) n. 1420/96 della Commissione del 22 luglio 1996 che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli, per l'esercizio 1997

    Gazzetta ufficiale n. L 182 del 23/07/1996 pag. 0012 - 0013


    REGOLAMENTO (CE) N. 1420/96 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1996 che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli, per l'esercizio 1997

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione «Garanzia» (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (2), in particolare l'articolo 8,

    considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento sistematico degli acquisti di prodotti agricoli effettuati in regime d'intervento pubblico deve essere operato al momento stesso dell'acquisto; che, di conseguenza, la Commissione fissa per ciascuno dei prodotti in causa, la percentuale di deprezzamento prima dell'inizio di ogni esercizio e che questa percentuale corrisponde al massimo, per ogni prodotto, alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di smercio prevedibile;

    considerando che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione, al momento dell'acquisto, può limitare il deprezzamento ad una frazione della percentuale suddetta, frazione che non può essere inferiore al 70 %; che, in base a questa disposizione, appare opportuno fissare coefficienti per l'esercizio contabile 1997 che gli organismi d'intervento dovranno applicare ai valori d'acquisto mensili dei prodotti, al fine di poter constatare gli importi del deprezzamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per i prodotti indicati in allegato, che dopo essere stati acquistati in regime d'intervento pubblico siano stati immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1° ottobre 1996 e il 30 settembre 1997, si procede ad un deprezzamento del loro valore equivalente alla differenza tra i prezzi d'acquisto e i prezzi di vendita prevedibili per tali prodotti.

    Articolo 2

    Per stabilire i montanti del deprezzamento, gli organismi d'intervento applicano ai valori dei prodotti acquistati ciascun mese i coefficienti indicati nell'allegato.

    Gli importi delle spese così calcolati vengono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (3).

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

    (2) GU n. L 163 del 2. 7. 1996, pag. 10.

    (3) GU n. L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.

    ALLEGATO

    Coefficienti «k» di deprezzamento [articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78] da applicare ai valori d'acquisto mensili

    >SPAZIO PER TABELLA>

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