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Document 31996R1357

    Regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996 che dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento

    GU L 175 del 13.7.1996, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1357/oj

    31996R1357

    Regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996 che dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento

    Gazzetta ufficiale n. L 175 del 13/07/1996 pag. 0009 - 0011


    REGOLAMENTO (CE) N. 1357/96 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 1996 che dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (2) prevede il pagamento di premi per i bovini maschi e per le vacche nutrici, intesi a compensare i produttori delle conseguenze della riduzione del prezzo d'intervento all'epoca della riforma del settore;

    considerando che il mercato delle carni bovine ha subito gravi perturbazioni per effetto delle preoccupazioni dei consumatori in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e che dovrebbero essere mobilitate ulteriori risorse per assicurare l'avvenire del settore; che, per consentire il rapido pagamento e ottenere l'effetto economico auspicato, tali risorse dovrebbero essere messe a disposizione per lo più sotto forma di pagamenti supplementari ai premi corrisposti per gli animali che hanno titolo nel 1995, se i dati necessari sono attualmente disponibili; che, tuttavia, i produttori dovrebbero avere titolo a tali supplementi soltanto se il numero di capi per i quali essi hanno titolo al premio nel 1996 non è inferiore rispetto al 1995;

    considerando che i pagamenti in eccesso saranno compensati in base ai premi spettanti ai produttori per l'anno civile 1996, oppure, se ciò non è possibile, rimborsati all'autorità competente dello Stato membro interessato; che la somma di denaro eccedente relativa a tali pagamenti sarà ridistribuita agli aventi titolo i cui premi per il 1996 sono superiori a quelli percepiti nel 1995, proporzionalmente alla maggiorazione del loro diritto;

    considerando che, a motivo della particolare struttura di produzione di uno Stato membro, i pagamenti supplementari ai produttori che ricevono i premi possono non risolvere i problemi di taluni produttori; che agli Stati membri dovrebbe essere data la facoltà di effettuare i pagamenti a tali produttori, sia che siano finanziati dalla Comunità che quale aiuto nazionale; che la dotazione dei fondi finanziata dalla Comunità e messa a disposizione degli Stati membri per questo scopo dovrebbe riflettere la consistenza del proprio patrimonio bovino più colpito dalla crisi attuale, tenendo conto dei pagamenti effettuati ai sensi del presente regolamento; che lo Stato membro dovrebbe aver titolo a pagare un aiuto nazionale unicamente nel caso in cui l'autorizzazione non comporti un superamento della perdita di reddito stimata;

    considerando che gli Stati membri, nei quali la struttura di produzione rende più opportuno un sistema di pagamento diverso da quello mediante l'aumento nei premi e/o ove ciò è necessario per ultimare tutti i pagamenti anteriormente al 15 ottobre, dovrebbero essere autorizzati, in deroga a quanto sopra, a distribuire la totalità dell'aiuto che sarebbe stato altrimenti da pagarsi mediante aumenti dei premi nonché l'importo di cui all'allegato agli allevatori di animali bovini sulla base di criteri obiettivi;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 prevede la concessione di un premio alla trasformazione per i vitelli maschi ritirati dalla produzione entro il decimo giorno di vita; che l'esperienza ha dimostrato che l'intervallo tra il momento in cui un vitello può essere prelevato dall'azienda e il termine prescritto per il ritiro alla produzione è estremamente breve; che è pertanto opportuno permettere alla Commissione di autorizzare, in determinate circostanze, un'estensione del limite di età suddetto,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Fatto salvo il paragrafo 3, i produttori aventi diritto al premio speciale per bovini di cui all'articolo 4 b) del regolamento (CEE) n. 805/68 per gli animali allevati nel 1995 hanno diritto ad un supplemento di 23 ECU per ciascun premio ricevuto. Tale supplemento è pagato, se possibile, congiuntamente al premio di cui all'articolo 4 b), paragrafo 6.

    2. Fatto salvo il paragrafo 3, i produttori aventi diritto al premio per vacche nutrici di cui all'articolo 4 d) del regolamento (CEE) n. 805/68 per gli animali allevati nel 1995 hanno diritto ad un supplemento di 27 ECU per ciascun premio ricevuto. Tale supplemento è pagato, se possibile, congiuntamente al premio di cui all'articolo 4 d), paragrafo 7.

    3. Il diritto a ciascuno dei supplementi di cui ai paragrafi 1 e 2, ricevuto riguardo all'anno civile 1995, è subordinato al numero di animali per i quali è accertato nell'anno civile 1996 il diritto a premio.

    4. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, all'atto del pagamento dei supplementi, gli aventi titolo siano informati che il diritto ai supplementi è subordinato alla condizione di cui al paragrafo 3.

    Articolo 2

    1. Se il numero di animali per i quali è accertato il diritto a premio per l'anno civile 1996 è inferiore a quello per il quale sono stati pagati il produttore ha ricevuto i supplementi a norma dell'articolo 1, la parte di supplemento alla quale questi non aveva diritto e il premio spettantegli per l'anno civile 1996 in forza del regolamento (CEE) n. 805/68 sono compensati.

    2. Se il produttore non presenta domanda di premio ai sensi del regolamento (CEE) n. 805/68 per l'anno civile 1996 o se i premi a cui egli ha diritto sono insufficienti per effettuare la compensazione di cui al paragrafo 1, egli è tenuto a rimborsare i supplementi pagati a norma dell'articolo 1 cui non aveva titolo.

    3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere di non esigere il rimborso di importi inferiori o pari a 20 ECU per produttore, purché la loro legislazione nazionale preveda analoghe norme di non recupero per simili circostanze.

    Articolo 3

    I produttori il cui diritto a premio per l'anno civile 1996 si riferisce ad un numero di capi superiore a quello per il quale sono stati pagati i premi per il 1995 possono fruire di ulteriori supplementi. Questi si effettuano unicamente:

    - nella misura in cui siano stati rimborsati o recuperati i supplementi pagati ai produttori che non ne avevano titolo nello Stato membro interessato, e

    - proporzionalmente al numero addizionale di premi ricevuti per l'anno civile 1996.

    Articolo 4

    Gli Stati membri possono:

    a) utilizzare gli importi indicati in allegato per effettuare pagamenti ai produttori nel settore delle carni bovine alle prese con gravi problemi conseguenti alla situazione del mercato e non completamente risolti dai provvedimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3, e

    b) entro il 1° luglio 1997 erogare aiuti di Stato a tali produttori, in aggiunta ai pagamenti di cui alla lettera a), a condizione che tali aiuti non comportino il superamento della perdita di reddito stimata. In nessun caso l'aiuto nazionale complessivo erogato da uno Stato membro può eccedere l'importo complessivo dell'aiuto concesso a questo Stato membro secondo il presente regolamento.

    Articolo 5

    In deroga agli articoli da 1 a 4, gli Stati membri possono concedere agli allevatori di bovini l'importo globale degli aiuti risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 e dall'articolo 4, lettera a), secondo criteri oggettivi, purché si eviti un indennizzo superiore alla perdita di introiti subita da tali allevatori e qualsiasi distorsione di concorrenza.

    Articolo 6

    Il tasso di conversione da applicare è il tasso agricolo valido il 1° gennaio 1996.

    Articolo 7

    Le misure introdotte dal presente regolamento, esclusi gli aiuti di Stato di cui all'articolo 4, si considerano interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3).

    La Comunità finanzia la spesa sostenuta dagli Stati membri per i pagamenti di cui all'articolo 1 e all'articolo 4, lettera a) e all'articolo 5 soltanto se questi hanno luogo entro e non oltre il 15 ottobre 1996.

    Articolo 8

    Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

    all'articolo 4 i), paragrafo 4 è aggiunto il seguente trattino:

    «- può, su richiesta debitamente motivata indicante idonee misure di controllo da attuarsi, autorizzare uno Stato membro a pagare il premio di cui al paragrafo 1 per gli animali ritirati dalla produzione prima del superamento del ventesimo giorno di età.»

    Articolo 9

    Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

    Articolo 10

    Le modalità particolareggiate di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. QUINN

    (1) Parere reso il 21 giugno 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/96 (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 1).

    (3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

    ALLEGATO

    Importi di cui all'articolo 4, lettera a)

    >SPAZIO PER TABELLA>

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