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Document 31996R1191

    Regolamento (CE) n. 1191/96 del Consiglio del 26 giugno 1996 che modifica, per quanto riguarda le ciliegie acide, il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

    GU L 156 del 29.6.1996, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997; abrog. impl. da 396R1734

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1191/oj

    31996R1191

    Regolamento (CE) n. 1191/96 del Consiglio del 26 giugno 1996 che modifica, per quanto riguarda le ciliegie acide, il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

    Gazzetta ufficiale n. L 156 del 29/06/1996 pag. 0011 - 0014


    REGOLAMENTO (CE) N. 1191/96 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1996 che modifica, per quanto riguarda le ciliegie acide, il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la parte III, sezione I, allegato 2 della nomenclatura combinata che costituisce l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) comprende l'elenco dei prodotti cui si applica un prezzo d'entrata nonché, per ciascuno di essi, la tabella dei prezzi d'entrata che serve per la classificazione tariffaria dei prodotti importati e per la determinazione dei dazi all'importazione applicabili; che l'applicazione dei prezzi d'entrata alle ciliegie acide, prodotti quasi esclusivamente destinati alla trasformazione, può determinare un onere eccessivo per l'industria; che è quindi opportuno fissare dei prezzi di entrata più bassi per tali prodotti, che il livello del prezzo d'entrata da determinare per questo prodotto deve tener conto, in particolare, della media dei valori unitari constatati negli scambi nel corso di un periodo rappresentativo; che è inoltre opportuno ridurre per tale prodotto le aliquote dei dazi autonomi ad valorem allo stesso livello delle aliquote dei dazi convenzionali ad valorem;

    considerando che il periodo d'importazione delle ciliegie acide inizia verso il 15 giugno; che, al fine di consentire l'approvvigionamento dell'industria in condizioni normali fin dall'inizio del periodo di trasformazione, sono state adottate le necessarie misure transitorie con il regolamento (CE) n. 1739/95 dalla Commissione, del 17 luglio 1995, che prevede talune misure transitorie relative al regime del prezzo d'entrata applicabile alle ciliegie acide (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. La parte III, sezione I, allegato 2 della nomenclatura combinata che costituisce l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come secondo l'allegato del presente regolamento.

    2. All'atto della riduzione annua delle aliquote dei dazi convenzionali ad valorem per le ciliegie acide di cui ai codici NC 0809 20 31, 0809 20 41, 0809 20 51 e 0809 20 61, decisa in attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, le corrispondenti aliquote dei dazi autonomi ad valorem subiscono la stessa riduzione allo stesso ritmo.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. PINTO

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1739/95 della Commissione (GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 7).

    (2) GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 7.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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