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Document 31996R1006

    Regolamento (CE) n. 1006/96 del Consiglio del 3 giugno 1996 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

    GU L 134 del 5.6.1996, p. 20–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/06/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1006/oj

    31996R1006

    Regolamento (CE) n. 1006/96 del Consiglio del 3 giugno 1996 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 134 del 05/06/1996 pag. 0020 - 0031


    REGOLAMENTO (CE) N. 1006/96 DEL CONSIGLIO del 3 giugno 1996 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), in particolare l'articolo 12,

    vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. MISURE PROVVISORIE

    (1) Con il regolamento (CE) n. 1984/95 (3), in appresso denominato «regolamento del dazio provvisorio», la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di carbone attivato in polvere (in appresso denominato «PAC») originario della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC ex 3802 10 00.

    Con il regolamento (CE) n. 2736/95 (4) il Consiglio ha prorogato la validità di detto dazio per un periodo di due mesi.

    (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio un esportatore cinese, i denunzianti e altre parti interessate hanno presentato osservazioni scritte, rendendo noto il loro punto di vista sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. In particolare, nove importatori/distributori, membri dell'Associazione delle società europee importatrici di carbone attivato (in appresso «CACIC»), hanno presentato osservazioni comuni circa le conclusioni della Commissione.

    (3) Inoltre, dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, una società con sede negli Stati Uniti d'America (USA) ha fatto presente alla Commissione di aver iniziato ad esportare PAC prodotto in società mista nella Repubblica popolare cinese con etichetta registrata verso la Comunità nel 1994 (ossia dopo il periodo dell'inchiesta) e ha chiesto l'esenzione dall'eventuale dazio definitivo. La società è stata informata che tale esenzione avrebbe potuto essere concessa soltanto dopo che fosse stato chiesto e svolto un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3283/94. Inoltre, poiché il presente procedimento riguarda esportazioni da un paese non retto da un'economia di mercato, la società è stata informata che avrebbe anche dovuto dimostrare alle istituzioni comunitarie che, nel suo caso specifico, era giustificato un trattamento individuale. Tuttavia, alcune osservazioni di carattere generale fatte dalla società erano state presentate anche da altre parti interessate ed erano quindi, ove opportuno, già state prese in considerazione.

    (4) Come indicato nel punto 76 del regolamento del dazio provvisorio, a quello stadio dell'inchiesta nessun utilizzatore industriale o pubblico di PAC aveva presentato osservazioni alla Commissione. Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, invece, parecchi di tali utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni alla Commissione.

    Inoltre, alcuni importatori/distributori hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto rivolgersi agli utilizzatori «principali» di PAC per ottenere informazioni sull'andamento dei loro consumi negli ultimi anni e per sapere come essi consideravano il PAC cinese rispetto a quello prodotto nella Comunità. Trattandosi di un richiesta che la Commissione poteva accogliere, un semplice questionario è stato inviato a molti utilizzatori di PAC con sede nella Comunità. In totale la Commissione si è rivolta a ventidue utilizzatori di sei Stati membri. Osservazioni o risposte significative sono state trasmesse soltanto da dodici di essi, che rappresentano il 6 % circa del consumo comunitario totale. Le informazioni supplementari raccolte sono esposte in modo dettagliato più avanti nei punti da 62 a 66 del presente regolamento.

    (5) La Commissione ha continuato a chiedere e verificare ogni altra informazione da essa ritenuta necessaria ai fini delle conclusioni definitive e ha inoltre riesaminato alcuni aspetti dei calcoli fatti nel regolamento del dazio provvisorio per la determinazione del dumping, della sottoquotazione e dell'aliquota necessaria per eliminare il pregiudizio. Le parti sono state informate della revisione effettuata, nonché dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni in seguito alle informazioni ricevute. Le osservazioni trasmesse sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni della Commissione sono state modificate di conseguenza.

    B. QUESTIONI PROCEDURALI

    (6) Per quanto riguarda l'avvio dell'inchiesta, la CACIC ha affermato che la denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (in appresso «CEFIC») era «sostanzialmente incompleta», conteneva «affermazioni false» e ometteva «diversi dati pertinenti che avrebbero impedito alla Commissione di avviare l'inchiesta». A sostegno di queste affermazioni la CACIC ha asserito che i denunzianti avevano omesso nome e indirizzo di importatori loro noti di diversi Stati membri e che, di conseguenza, tali importatori non avevano potuto partecipare all'inchiesta. La CACIC ha inoltre sostenuto che la Commissione, pur essendo stata informata dei numerosi indirizzi errati e dati inesatti figuranti nella denuncia, non aveva preso misure sufficienti per esaminare la situazione in tutti gli Stati membri.

    La CACIC ha altresì asserito che la Commissione aveva respinto la collaborazione di un importatore/distributore svedese e che, quindi, il regolamento del dazio provvisorio non considerava la situazione di tutti i mercati comunitari. Pertanto la CACIC riteneva che detto regolamento non soltanto violava i diritti degli importatori dei nuovi Stati membri, ma era anche incompleto in termini di analisi di mercato.

    (7) Per quanto riguarda l'osservazione della CACIC circa gli importatori omessi dalla denuncia, si fa presente che quando la Commissione, all'inizio del procedimento, è stata informata dell'esistenza di tali società si è immediatamente provveduto ad inviare loro dei questionari. Nella fase iniziale di un'inchiesta la Commissione non può essere a conoscenza di tutti gli importatori o esportatori interessati dal procedimento, in quanto in un primo momento essa si basa sulle informazioni contenute nella denuncia. Nella fattispecie la Commissione era convinta che il denunziante avesse fornito tutte le informazioni pertinenti in suo possesso. Si ricorda inoltre che uno degli scopi dell'avviso di apertura di un procedimento antidumping pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è quello di invitare tutte le parti interessate a manifestarsi e a partecipare al procedimento.

    Quanto all'osservazione della CACIC circa l'inesatta indicazione nella denuncia dell'indirizzo di alcune parti interessate, si noti che la Commissione, quando è stata informata degli errori da uno degli importatori noti, ha nuovamente spedito il questionario alle società in questione.

    Quanto inoltre all'asserito rifiuto da parte della Commissione della collaborazione di un importatore/distributore svedese, occorre precisare che la società in questione si è manifestata nel febbraio 1995 ed è stata informata che, essendo l'inchiesta ad uno stadio avanzato, essa non poteva rispondere al questionario. Le è stato tuttavia comunicato che le sue osservazioni sarebbero state ben accette, specialmente riguardo all'interesse della Comunità. Successivamente, la società ha contattato di nuovo la Commissione soltanto dopo l'istituzione del dazio provvisorio e ha effettivamente dichiarato di non aver effettuato importazioni di PAC dalla Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta.

    (8) Alla luce di quanto precede, si ritiene che il diritto di difesa di tutte le parti interessate sia stato rispettato. Per quanto riguarda l'osservazione che l'inchiesta della Commissione non avrebbe considerato tutti i mercati e che pertanto l'analisi sarebbe incompleta, la questione è trattata più avanti nel punto 67 del presente regolamento.

    C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (9) Alcune parti hanno ribadito che il PAC cinese non deve essere considerato un prodotto simile al PAC prodotto nella Comunità (o a quello prodotto negli USA, paese analogo). Dette parti hanno osservato che, viste le svariate qualità di PAC sul mercato e considerata la diversità dei relativi metodi di produzione, delle materie prime utilizzate e delle caratteristiche tecniche conferite al prodotto finito, la Commissione aveva operato un'eccessiva semplificazione considerando tutte le qualità un unico prodotto simile.

    (10) Un importatore/distributore ha ribadito che la qualità di PAC cinese «GA» (chimicamente attivato con lo zinco) è estremamente efficace per il trattamento delle acque di rifiuto, in particolare rispetto al PAC prodotto nella Comunità generalmente utilizzato a tale scopo. La società pertanto ha nuovamente sostenuto che la qualità di PAC cinese in questione non deve essere considerata simile a quelle prodotte nella Comunità. A questo proposito, un utilizzatore principale ha affermato che la qualità di PAC cinese da lui acquistata per il trattamento delle acque di rifiuto dall'importatore/distributore in questione era, in termini economici, migliore di certe qualità prodotti nella Comunità. Più precisamente, il PAC cinese in oggetto era di migliore qualità e aveva un prezzo competitivo rispetto ad alcune qualità prodotte nella Comunità. Questo fatto ovviamente non implica che nella Comunità non vengano prodotti tipi di migliore qualità, bensì semplicemente che i tipi di qualità analoga prodotti nella Comunità sono più costosi e non sono quindi in genere utilizzati per il trattamento delle acque di rifiuto.

    Secondo il medesimo importatore/distributore, inoltre, la qualità «GA» non sarebbe un prodotto simile in quanto, essendo di purezza inferiore rispetto al PAC attivato chimicamente nella Comunità con acido fosforico, non sarebbe adatta a molte applicazioni per le quali viene utilizzato il PAC prodotto nella Comunità.

    (11) In relazione alle osservazioni sopra esposte si fa presente, sulla base dell'inchiesta, che la qualità «GA» era venduta nella Comunità a vari tipi di utilizzatori ai quali i produttori comunitari vendono anche le loro qualità di PAC (ad es. industria alimentare, industria chimica, trattamento dell'acqua). Inoltre, l'unico esportatore cinese che ha collaborato all'inchiesta ha dichiarato che la sua qualità «GA» è adatta a molti scopi, compreso l'impiego nell'industria chimica, farmaceutica e alimentare. Ciò è stato anche confermato durante l'inchiesta da alcuni importatori/distributori.

    (12) Un altro distributore ha sostenuto che il PAC cinese «GA» è una qualità molto efficiente nella produzione del vino e che, poiché nella Comunità non viene prodotto PAC attivato con lo zinco, tale qualità non dovrebbe essere considerata un prodotto simile. A tale riguardo si rileva che, anche se non vi è produzione comunitaria di PAC attivato chimicamente con lo zinco (vedi punti da 11 a 17 del regolamento del dazio provvisorio), dall'inchiesta è emerso che esistono qualità prodotte nella Comunità equivalenti che sono state attivate con acido fosforico e messe a punto specificamente per l'industria del vino. Questo fatto è stato indirettamente ammesso dal distributore stesso quando ha sostenuto che un dazio antidumping elevato sul PAC cinese lo avrebbe costretto ad uscire dal mercato comunitario lasciando soltanto i due principali produttori comunitari a concorrere tra loro per la vendita di questo particolare tipo di PAC.

    (13) È stato anche osservato che il confronto tra il PAC attivato chimicamente prodotto negli Stati Uniti e quello prodotto nella Repubblica popolare cinese era inappropriato in quanto gli attivatori chimici usati nei due paesi per la produzione di PAC sono diversi. A questo proposito si considera che, pur non essendo gli attivatori chimici sempre gli stessi, il metodo di produzione usato è simile (vedi punto 13 del regolamento del dazio provvisorio). Inoltre, le materie prime usate negli Stati Uniti sono identiche a quelle usate nella Repubblica popolare cinese. Ne conseguono prodotti finiti sufficientemente simili per essere comparabili.

    (14) Sulla base di quanto precede si conclude che, anche se possono esservi alcune differenze tra le qualità di PAC importate dalla Repubblica popolare cinese e quelle prodotte negli Stati Uniti, come già indicato nei punti 18 e 19 del regolamento del dazio provvisorio, i prodotti finiti rimangono comunque sufficientemente analoghi per quanto riguarda le loro caratteristiche fisiche da poter essere tutti considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Tutti gli argomenti esposti nei precedenti punti del presente regolamento riguardano soltanto potenziali differenze nella qualità e, inoltre, nessuna delle parti interessate ha fornito prove del fatto che il PAC cinese importato non sia direttamente concorrente del PAC prodotto nella Comunità e negli Stati Uniti. Di conseguenza, le conclusioni dei punti 17, 20 e 21 del regolamento del dazio provvisorio sono confermate.

    D. INDUSTRIA COMUNITARIA

    (15) Non sono stati ricevuti ulteriori argomenti in relazione al punto 22 del regolamento del dazio provvisorio. Le conclusioni ivi contenute sono pertanto confermate.

    E. DUMPING

    1. Valore normale - scelta del paese analogo

    (16) Alcune parti interessate hanno contestato la scelta degli Stati Uniti come paese analogo nel caso in esame, sostenendo che i grandi impianti moderni americani non potevano essere messi a confronto con le più piccole unità produttive tradizionali della Repubblica popolare cinese e che le differenze nel costo di investimento e deprezzamento negli Stati Uniti rendevano «assurdo» qualsiasi confronto di tal genere.

    (17) L'argomento addotto tuttavia prescinde totalmente dal fatto che la Repubblica popolare cinese è un paese non retto da un'economia di mercato e che vari aspetti inerenti ai fattori della produzione e alla produzione di un produttore sono direttamente controllati dallo Stato. Questo intervento impedisce la determinazione di prezzi e costi interni attendibili e per tale ragione si sceglie un paese analogo ai fini della determinazione del valore normale. La Commissione utilizza comunque il paese analogo più indicato secondo le circostanze del caso e, se necessario, effettua gli opportuni adeguamenti. Nella fattispecie, per le ragioni esposte nel punto 25 del regolamento del dazio provvisorio, la scelta degli Stati Uniti come paese analogo e stata ritenuta adeguata.

    (18) In relazione alla scelta del paese analogo le medesime parti hanno anche asserito che le società statunitensi non identificate che hanno collaborato erano collegate ai produttori comunitari e che tale circostanza non favoriva l'obiettività dei risultati. Nonostante le richieste in tal senso, la Commissione non può rivelare il nome dei produttori statunitensi che hanno collaborato dal momento che i loro prezzi medi di vendita interni (e le specifiche tecniche delle qualità prese in considerazione per il confronto del valore normale) sono stati comunicati agli importatori e all'esportatore cinese che ha collaborato. Divulgare anche il loro nome costituirebbe una violazione della segretezza. Si ricorda d'altra parte che la Commissione ha effettuato visite presso i produttori in questione e che i dati forniti sono stati verificati in loco. Inoltre, le vendite interne sulle quali è stato basato il calcolo del valore normale erano remunerate, effettuate solo ad acquirenti non collegati e rappresentative dei prezzi praticati sul mercato interno degli Stati Uniti. Pertanto, la questione se i produttori statunitensi in oggetto fossero o meno collegati ai produttori comunitari è del tutto irrilevante.

    (19) Un'altra parte interessata ha chiesto per quale ragione invece degli Stati Uniti non fosse stata scelta come paese analogo la Malaysia, il cui prezzo medio all'esportazione verso la Comunità, quale indicato dai dati Eurostat durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993), era inferiore a quello della Cina nello stesso periodo. La medesima parte ha anche proposto di utilizzare il prezzo medio all'esportazione malaysiano (ottenuto da Eurostat) per la determinazione del valore normale del PAC cinese attivato a vapore. Ha inoltre sostenuto che, poiché la Malaysia non produce PAC attivato chimicamente, si dovrebbe utilizzare, per determinare il valore normale del PAC cinese attivato chimicamente, un prezzo all'esportazione teorico di un corrispondente PAC malaysiano.

    (20) La proposta di determinare il valore normale in Malaysia sulla base di un prezzo medio all'esportazione ottenuto da Eurostat per molte qualità diverse non note (che potrebbero non tutte essere tipi di PAC) contrasta con la richiesta di tutte le altri parti interessate, ossia che i confronti necessari ai fini della determinazione del dumping e del pregiudizio siano effettuati sulla base di dati relativi a singole qualità di PAC comparabili, separatamente per ciascuno dei due metodi di attivazione. Di conseguenza, la proposta non ha potuto essere accettata.

    (21) Un'altra ragione per la quale nella fattispecie non è stata scelta la Malaysia come paese analogo è esposta nel punto 25 del regolamento del dazio provvisorio. Il principale produttore malaysiano di PAC noto alla Commissione, pur essendo stato contattato, non ha infatti risposto alla richiesta di informazioni della Commissione. Si noti inoltre che, secondo le informazioni disponibili, la Malaysia produce soltanto PAC attivato a vapore, mentre gli Stati Uniti, come la Repubblica popolare cinese, producono e vendono sul mercato interno sia qualità di PAC attivato a vapore che qualità di PAC attivato chimicamente.

    (22) Di conseguenza, le conclusioni relative alla scelta del paese analogo esposte nel punto 26 del regolamento del dazio provvisorio sono confermate.

    2. Valore normale

    (23) Ai fini delle conclusioni definitive, il valore normale è stato determinato sulla base dei metodi di cui ai punti 27 e 28 del regolamento del dazio provvisorio.

    3. Prezzo all'esportazione

    (24) L'unico esportatore cinese che ha collaborato all'inchiesta ha presentato una domanda debitamente giustificata relativa all'inesatta attribuzione di una commissione ad alcune transazioni d'esportazione nel calcolo del prezzo all'esportazione. È stato quindi effettuato un opportuno adeguamento.

    (25) Nessun'altra osservazione è pervenuta in relazione alle risultanze di cui ai punti da 29 a 32 del regolamento del dazio provvisorio. Tali risultanze sono pertanto confermate.

    4. Confronto

    (26) La Commissione ha fornito, su richiesta, a tutte le parti interessate informazioni supplementari circa le specifiche tecniche e gli impieghi di base di alcune qualità di PAC prodotte negli Stati Uniti che erano state usate per il confronto dei prodotti.

    (27) Alcune parti hanno sostenuto che i confronti effettuati tra i prezzi all'esportazione cinesi e i valori normali erano basati su inammissibili semplificazioni. Esse hanno ribadito che dovevano essere effettuate analisi di laboratorio esterne per consentire quello che esse ritenevano un «confronto equo» tra qualità cinesi e degli Stati Uniti per il calcolo del dumping e tra qualità cinesi e della Comunità per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto (vedi i punti 35, 46, 47 del regolamento del dazio provvisorio).

    (28) Si noti che l'importatore/distributore che per primo ha proposto il ricorso ad analisi di laboratorio esterne aveva egli stesso fatto confronti tra qualità di PAC cinesi e prodotte nella Comunità nelle osservazioni presentate alla Commissione nel 1994 e aveva persino indicato una qualità di PAC prodotta negli Stati Uniti che considerava comparabile al prodotto cinese. La Commissione ha usato alcuni di tali confronti in caso di prodotti con specifiche commerciali e impieghi di base apparentemente simili. Soltanto nel gennaio 1995 la medesima società ha avanzato la proposta di analisi di laboratorio esterne.

    A questo proposito si ricorda che dall'inchiesta è emerso che le differenti qualità di PAC, indipendentemente dalla loro origine, sono praticamente intercambiabili per quanto riguarda le loro applicazioni di base. Come indicato nei punti 14 e 15 del regolamento del dazio provvisorio, qualità diverse di PAC vendute per le stese applicazioni possono anche presentare alcune differenze nelle loro particolari specifiche tecniche e spetta all'utilizzatore scegliere la qualità di PAC più vantaggiosa in termini di costo per le sue esigenze. Tali differenze figurano nei fogli illustrativi forniti dai produttori o dagli importatori/distributori per informazione generale dell'utilizzatore o acclusi alle fatture, ai contratti d'acquisto ecc. La Commissione si è basata su tali fogli illustrativi e sulle applicazioni di base note per confrontare i prezzi di qualità di PAC apparentemente simili, evitando in tal modo, su richiesta di alcune parti interessate, l'uso di prezzi medi generali. Si è pertanto concluso che approfondite analisi di laboratorio non apporterebbero ulteriori elementi significativi per questo specifico aspetto dell'inchiesta.

    (29) La medesima società ha chiesto di poter incontrare i denunzianti e «possibilmente un'autorità neutra» per discutere del confronto dei prodotti. Poiché tale eventualità è prevista dall'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha trasmesso la richiesta ai denunzianti. Il CEFIC tuttavia ha dichiarato che non considerava l'incontro necessario in quanto riteneva di aver già fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti e le valutazioni tecniche a sua disposizione per effettuare validi confronti. Nessun incontro ha quindi avuto luogo tra le parti direttamente interessate.

    (30) Benché tutte le parti interessate, tra cui in particolare gli importatori/distributori (che hanno anche una sufficiente competenza in materia di PAC cinese, comunitario e persino statunitense), siano state invitate a proporre con la debita giustificazione specifici confronti alternativi o anche adeguamenti per differenze nelle caratteristiche fisiche tra le diverse qualità di PAC, è stata fornita soltanto una quantità limitata di informazioni pertinenti. Queste tuttavia hanno fatto sorgere dei dubbi sull'adeguatezza del confronto effettuato dalla Commissione per una qualità di PAC cinese attivato a vapore e, di conseguenza, la Commissione ha modificato il confronto relativo alla qualità in questione.

    (31) Si ritiene pertanto che i confronti per singole qualità effettuati dalla Commissione sulla base delle specifiche tecniche commerciali disponibili e degli impieghi noti debbano essere mantenuti.

    (32) È stato anche osservato che i prezzi vigenti sul mercato statunitense utilizzati per calcolare il margine di dumping non erano relativi allo stesso stadio commerciale e che si dovevano pertanto effettuare gli opportuni adeguamenti. In particolare è stato sostenuto che un importatore/distributore di PAC cinese nella Comunità non svolge la stessa funzione di un distributore di PAC di origine statunitense negli Stati Uniti e che spese quali reimballaggio, magazzinaggio, finanziamento, assistenza tecnica/sviluppo e assicurazione della qualità sono tutti elementi incorporati nei prezzi di vendita interni dei produttori statunitensi, ma non nel prezzo cinese all'esportazione. Le parti che hanno sollevato la questione non hanno tuttavia proposto livelli specifici per gli adeguamenti in questione.

    (33) In termini generali, si noti che la Commissione ha determinato il valore normale sulla base dei prezzi interni degli Stati Uniti reso distributore (ossia allo stesso livello di vendita delle esportazioni cinesi agli importatori/distributori della Comunità). A norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, possono essere effettuati adeguamenti soltanto in considerazione delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi (ad es. nelle spese di vendita). A questo riguardo, come indicato nel punto 34 del regolamento del dazio provvisorio, la Commissione ha adeguato i prezzi interni degli Stati Uniti utilizzati per il confronto in modo da tener conto di tutti gli sconti, gli abbuoni, le commissioni e le spese di imballaggio.

    (34) Per quanto riguarda il reimballaggio, dall'inchiesta è emerso che il PAC cinese è sempre confezionato in sacchi che vengono spediti verso la Comunità in container merci. Tuttavia, alcuni importatori/distributori comunitari hanno sostenuto che i sacchi in questione sono di qualità non accettabile per i loro clienti e che pertanto prima della vendita occorre provvedere al reimballaggio del prodotto. A tale riguardo si noti che, come indicato nel regolamento del dazio provvisorio, la Commissione ha già effettuato le necessarie deduzioni dal prezzo interno degli Stati Uniti per tutti i costi di imballaggio sostenuti dai produttori statunitensi; non possono quindi essere concessi ulteriori adeguamenti o detrazioni.

    (35) L'argomento che nei prezzi all'esportazione cinesi, a differenza che in quelli degli Stati Uniti, non sono incorporati i costi di magazzinaggio non si considera realistico. Si ritiene inevitabile che anche i prezzi all'esportazione cinesi contengano un elemento connesso ai costi di magazzinaggio, in quanto il prodotto dovrà essere tenuto in deposito fino a quando non si raggiunga un quantitativo economicamente redditizio per l'esportazione e/o in funzione dei tempi di consegna previsti dai contratti di vendita. Non si ravvisano pertanto differenze relative ai costi di magazzinaggio, che si ritengono incorporati sia nei prezzi degli Stati Uniti che in quelli cinesi.

    (36) Per quanto riguarda i costi di finanziamento incorporati nei prezzi interni degli Stati Uniti e non nei prezzi all'esportazione cinesi, si fa presente che nel quadro dell'economia di mercato tutte le società che svolgono attività di importazione, distribuzione, produzione, commercio ecc., devono sostenere questo tipo di spese. Altrettanto avverrebbe per gli esportatori e i produttori cinesi se anch'essi dovessero operare a condizioni di libero mercato. Non essendo questo il caso, l'argomento si ritiene irrilevante ai fini del presente procedimento. Quanto alle condizioni di pagamento concesse dagli esportatori cinesi per le esportazioni verso la Comunità e dai produttori statunitensi che hanno collaborato per le loro vendite interne, esse sono risultate simili. Non occorrono pertanto adeguamenti a questo riguardo.

    (37) Circa i costi relativi ad assistenza tecnica/sviluppo e assicurazione della qualità, dall'inchiesta è emerso che gli esportatori cinesi, pur garantendo nel contratto di vendita la qualità del prodotto consegnato, non forniscono ai clienti né assistenza tecnica né sviluppo del prodotto. Poiché il PAC è un prodotto orientato al cliente (ossia all'utilizzatore) e molto spesso i produttori sviluppano qualità specifiche in funzione delle esigenze di alcuni clienti, si è concluso che i tipi di spesa in questione costituiscono una parte delle spese di vendita sostenute dai produttori statunitensi anche se contabilizzati sotto la voce «ricerca e sviluppo». Di conseguenza è stato effettuato un adeguamento nei prezzi di vendita interni di ciascun produttore statunitense per tener conto degli effettivi costi sostenuti da ciascun produttore per l'assistenza tecnica e lo sviluppo del prodotto.

    5. Margini di dumping

    (38) Alla luce delle conclusioni sopra esposte riguardo alle determinazione del valore normale e del prezzo all'esportazione e al confronto tra i due, dall'esame definitivo dei fatti è emersa l'esistenza di dumping sulle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese.

    (39) Tenendo conto della modifica effettuata connessa al confronto alternativo per una qualità di PAC, della corretta attribuzione di una commissione e dell'adeguamento concesso per il valore normale in considerazione delle spese di assistenza tecnica e sviluppo del prodotto, il margine di dumping medio ponderato espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 69,9 %.

    F. PREGIUDIZIO

    1. Consumo della Comunità

    (40) Una parte ha sostenuto che per esaminare l'andamento del consumo nella Comunità la Commissione avrebbe dovuto considerare non soltanto il periodo dal 1990 al periodo dell'inchiesta, bensì anche gli anni precedenti, in quanto in tal modo avrebbe riscontrato un calo del consumo (invece del lieve incremento del 3,3 % osservato nel periodo dal 1990 al 1993). Si asserisce che, se l'analisi fosse stata effettuata su un periodo più lungo, gli effetti della chiusura di un grande stabilimento per la produzione di PAC in Germania prima del 1990 avrebbero fatto rilevare un andamento diverso nel consumo della Comunità.

    (41) È prassi delle istituzioni comunitarie esaminare l'andamento del consumo, del volume delle importazioni, della quota di mercato, dei prezzi ecc. su un periodo di diversi anni (in genere quattro compreso il periodo dell'inchiesta). Questa prassi è stata seguita anche nella fattispecie, in quanto ritenuta appropriata per fornire un quadro obiettivo dello sviluppo della situazione del mercato per tutte le parti interessate. Si noti tuttavia che anche se il periodo considerato fosse esteso e l'andamento del consumo risultasse diverso, l'andamento della quota di mercato dei produttori comunitari (in diminuzione) e quello delle importazioni cinesi (in aumento) rimarrebbero comunque invariati.

    (42) Alcuni importatori/distributori hanno anche sostenuto che considerevoli quantità di PAC sono state spedite verso la Comunità dalla Repubblica popolare cinese, ma non sono mai state effettivamente immesse in «libera pratica» (in quanto depositari in un magazzino doganale e poi vendute in paesi terzi). È stato inoltre affermato che del PAC cinese era stato immesso in libera pratica nella Comunità, ma era poi stato riesportato verso paesi terzi. Per chiarire la situazione, la Commissione ha chiesto documenti e dati specifici alle parti interessate. Queste tuttavia non hanno fornito le informazioni necessarie che avrebbero consentito alla Commissione di individuare l'effettivo anno di importazione delle riesportazioni di PAC cinese in questione e di accertare che, come sostenuto, nella Comunità erano stati realmente consumati quantitativi di PAC inferiori rispetto a quelli rilevati nell'inchiesta della Commissione.

    2. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

    (43) Oltre agli argomenti di cui al precedente considerando, non sono state presentate nuove osservazioni circa il volume e la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping. Pertanto le conclusioni di cui ai punti da 37 a 44 del regolamento del dazio provvisorio sono confermate.

    3. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping e sottoquotazione

    (44) Come per i confronti effettuati dalla Commissione ai fini della determinazione del dumping, è stato nuovamente sostenuto da alcune parti interessate che i confronti tra le qualità di PAC prodotto nella Comunità e le qualità di PAC importato dalla Repubblica popolare cinese effettuati per determinare la sottoquotazione dovessero essere basati su analisi di laboratorio esterne.

    È stato altresì sostenuto che le specifiche tecniche delle diverse qualità di PAC utilizzate dalla Commissione per i confronti erano incomplete.

    Nei punti 46 e 47 del regolamento del dazio provvisorio e da 27 a 31 del presente regolamento è stato spiegato perché i confronti effettuati sulla base delle specifiche tecniche commerciali disponibili e degli impieghi del PAC in questione si ritengono sufficienti ai fini della presente inchiesta. La Commissione ha utilizzato le specifiche tecniche commerciali fornite dagli stessi produttori comunitari e le specifiche tecniche che generalmente accompagnano i contratti d'acquisto degli importatori.

    (45) Si fa inoltre notare che, benché i confronti della Commissione siano stati resi noti a tutte le parti interessate molto prima dell'istituzione delle misure provvisorie, nessuna di dette parti ha proposto specifici confronti alternativi né adeguamenti per differenze nelle caratteristiche finche tra diverse qualità di PAC. Si può supporre che gli importatori/distributori, che in alcuni casi trattano anche PAC prodotto nella Comunità, avessero la competenza necessaria per fornire le informazioni suddette qualora lo avessero ritenuto importante.

    (46) È stato sostenuto che il prezzo di mercato del PAC cinese nella Comunità è al livello di quello dei produttori comunitari o, in alcuni casi, addirittura più elevato. Pur essendo possibile che alcune transazioni d'esportazione di talune qualità di PAC cinese siano effettuate a livelli di prezzo simili o persino più elevati rispetto a quelli di certe transazioni relative ad alcune qualità dei produttori comunitari (vedi punto 48 del regolamento del dazio provvisorio), non si dovrebbe dimenticare che, globalmente, i prezzi all'importazione del PAC cinese oggetto di dumping erano notevolmente inferiori rispetto ai prezzi dei produttori comunitari.

    (47) Per quanto riguarda l'effettivo livello di sottoquotazione rilevato, si ricorda che è stato effettuato, per ciascuna qualità, il confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita netti franco fabbrica praticati dai produttori comunitari nella Comunità nei confronti degli utilizzatori e la media ponderata dei prezzi all'importazione per ciascuna qualità cinese equivalente, previo adeguamento ai livelli del prezzo netto franco deposito, dazio corrisposto.

    È stato tuttavia osservato che, nel maggiorare i prezzi all'importazione del prodotto cinese per renderli franco magazzino e portarli quindi ad un livello e ad uno stadio commerciale comparabili ai prezzi di vendita franco fabbrica dei produttori comunitari, la Commissione non aveva tenuto conto di tutti i costi sostenuti dagli importatori/distributori comunitari né di un appropriato margine di profitto. Questa affermazione non è corretta in quanto, come indicato durante l'inchiesta alle parti che hanno collaborato, proprio in considerazione di questo aspetto è stato aggiunto un adeguamento del 27 % ai prezzi all'importazione cif del PAC cinese.

    (48) La suddetta percentuale rappresenta la media ponderata di tutti i costi indicati dagli importatori che hanno collaborato (dazi doganali pagati, trasporto, magazzinaggio, reimballaggio, finanziamento, deprezzamento, ecc.) e di un equo margine di profitto basato sul conto profitti e perdite degli importatori/distributori. Tuttavia, conformemente all'adeguamento concesso ai fini della determinazione del valore normale per i costi di assistenza tecnica e di sviluppo del prodotto in funzione delle esigenze del cliente, che si suppone non siano incorporati nei prezzi cinesi, è stato deciso, ai fini del calcolo definitivo della sottoquotazione, di dedurre dai prezzi di vendita di ciascun produttore comunitario le spese di vendita in questione sostenute dallo stesso durante il periodo dell'inchiesta.

    (49) Su tale base sono stati calcolati margini riveduti di sottoquotazione fino al 35 %. La media ponderata di tali margini riveduti è tuttavia pari al 21 %.

    4. Situazione dell'industria comunitaria

    (50) Non essendo state presentate nuove osservazioni circa produzione, capacità produttiva, scorte, vendite e quota di mercato, redditività e occupazione (punti da 51 a 59 del regolamento del dazio provvisorio), le conclusioni provvisorie in materia sono confermate.

    5. Conclusioni relative al pregiudizio

    (51) Alla luce di quanto precede e in assenza di altre osservazioni giustificative, le conclusioni esposte nei punti 60 e 61 del regolamento del dazio provvisorio, ossia che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, sono confermate.

    G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

    1. Osservazioni di carattere generale

    (52) Diverse parti interessate hanno ribadito le loro precedenti osservazioni circa la causa del pregiudizio. Esse hanno sostenuto che la Commissione, al momento di trarre le conclusioni provvisorie e di comunicare i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali intendeva proporre misure definitive, non aveva tenuto sufficientemente conto degli argomenti da esse addotti. Come dimostrato più avanti, questa obiezione non è fondata poiché gli argomenti in questione sono stati esplicitamente trattati dalla Commissione nei punti da 62 a 71 del regolamento del dazio provvisorio.

    (53) Gli importatori hanno ribadito che tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta la domanda di PAC nella Comunità ha registrato una flessione a causa dei progressi tecnologici e del crescente uso di carboni attivati riciclabili. Nel punto 70 del regolamento del dazio provvisorio la Commissione ha ammesso che possa esservi stato un aumento della domanda di tali prodotti alternativi; tuttavia non ne consegue necessariamente che la domanda di PAC sia diminuita. Come indicato nei punti 42, 62 e 70 del regolamento del dazio provvisorio, tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta la domanda (ossia il consumo nella Comunità) ha registrato un effettivo aumento del 3,3 %. In ogni modo, il fattore principale di cui tenere conto è il fatto che le vendite dei produttori comunitari sono diminuite, mentre le importazioni (e specialmente quelle in dumping dalla Cina) sono aumentate in misura significativa.

    (54) È stato inoltre sostenuto che la chiusura di una grande fabbrica tedesca di PAC prima del 1990 (punto 40 del presente regolamento) avrebbe determinato un aumento delle importazioni cinesi; il partner commerciale del produttore in questione ha infatti asserito di essere stato «costretto» a sostituire il PAC prodotto nella Comunità con quello cinese, pur operando anche come distributore di PAC prodotto da altri produttori comunitari e come importatore/distributore di PAC proveniente da vari paesi terzi. Ammesso che il suddetto partner abbia dovuto rivolgersi altrove per acquistare il PAC, una simile giustificazione dell'aumento delle importazioni di PAC cinese non modifica il fatto che tali importazioni sono state effettuate a prezzi di dumping notevolmente inferiori rispetto ai prezzi dei produttori comunitari e tali quindi da causare un pregiudizio notevole.

    (55) Con riferimento ai punti 45 e 56 del regolamento del dazio provvisorio, una parte ha sostenuto che le importazioni di PAC cinese non possono aver arrecato pregiudizio all'industria comunitaria in quanto tra il 1990 e il 1993 il loro prezzo medio è aumentato del 10,6 % e nello stesso periodo è globalmente aumentato anche il prezzo medio di vendita del PAC dei produttori comunitari. A questo riguardo si ricorda che nel periodo in questione i prezzi dei produttori comunitari sono complessivamente aumentati soltanto dell'1,4 % che in alcuni casi il prezzo del PAC prodotto nella Comunità è addirittura diminuito. Tenendo conto della significativa sottoquotazione del 21,0 % determinata per il 1993, si deve concludere che nel 1990 (quando le importazioni cinesi hanno cominciato a penetrare nel mercato comunitario) il livello di sottoquotazione fosse ancora più elevato e non che non vi sia alcun nesso di causalità tra le importazioni cinesi in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    (56) È stato poi affermato che le difficoltà finanziarie dei produttori comunitari non sono state causate dalle importazioni cinesi, bensì principalmente da considerevoli aumenti nei costi di produzione e, per uno dei produttori, dal costo particolarmente elevato delle materie prime.

    Benché i produttori comunitari dovrebbero poter prevedere di vendere i loro prodotti a prezzi che coprono tutti i costi in un mercato in cui vige una concorrenza leale, alla luce delle osservazioni fatte da varie parti interessate la Commissione ha riesaminato la situazione generale dell'andamento dei costi di produzione dei produttori comunitari che hanno collaborato. Si è concluso che per rispecchiare i costi normalmente sostenuti, nel determinare il livello necessario per l'eliminazione del pregiudizio, certi costi supplementari di carattere eccezionale sostenuti per le materie prime da un produttore comunitario durante il periodo dell'inchiesta non dovessero essere presi in considerazione. Questa impostazione è confermata.

    (57) Alcune parti interessate hanno nuovamente fatto riferimento all'impatto sul mercato comunitario delle importazioni di PAC dalla Malaysia a prezzi apparentemente bassi. Tuttavia le medesime parti non hanno presentato nuovi argomenti rilevanti e si ritiene che il ragionamento esposto nei punti 67 e 68 del regolamento del dazio provvisorio costituisca un'adeguata risposta alle osservazioni già presentate.

    (58) Come indicato nel punto 68 del regolamento del dazio provvisorio, la Commissione non disponeva di dati atti a dimostrare che durante il periodo dell'inchiesta le esportazioni dalla Malaysia erano effettuate a prezzi di dumping. Alcuni elementi di prova forniti alla Commissione riguardo ad esportazioni malaysiane assertivamente oggetto di dumping si riferiscono al 1994 (un anno dopo il periodo dell'inchiesta) e pertanto nessun nesso tra eventuali pratiche di dumping da parte della Malaysia nel 1994 e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta poteva essere stabilito sulla base delle prove fornite.

    (59) Alcune parti interessate hanno presentato calcoli intesi a dimostrare che, anche se durante il periodo dell'inchiesta invece del totale delle importazioni cinesi fosse stato venduto l'equivalente in PAC di produzione comunitaria dai produttori della Comunità, questi ultimi avrebbero comunque registrato perdite considerevoli. I calcoli presentati tuttavia non tengono conto del fatto che gli effettivi volumi e valori di vendita realizzati dai produttori comunitari nel periodo in questione sono stati in realtà condizionati dai bassi prezzi delle importazioni cinesi oggetto di dumping e non possono pertanto costituire la base di un calcolo teorico di questo genere. Il calcolo si ritiene quindi non valido e non atto a dimostrare quale avrebbe potuto essere la situazione finanziaria dei produttori comunitari se non vi fossero state importazioni di PAC cinese sul mercato della Comunità.

    (60) È stato inoltre affermato da alcune parti che i produttori comunitari effettuavano vendite di PAC all'esterno della Comunità a prezzi molto più bassi di quelli praticati nella Comunità e che, pertanto, il livello del prezzo sul mercato comunitario non era l'unica regione della loro effettiva situazione «economica». Come indicato nel punto 69 del regolamento del dazio provvisorio, la Commissione ha rilevato che le vendite dei produttori comunitari all'esterno della Comunità erano effettuate con profitto e quindi a prezzi ben più elevati di quelli del PAC venduto nella Comunità in perdita. Infatti, il prezzo di vendita medio ponderato di tutte le qualità di PAC vendute all'esterno della Comunità dai produttori comunitari che hanno collaborato è aumentato da 1 792 ECU/t nel 1990 a 1 839 ECU/t durante il periodo dell'inchiesta. L'argomentazione, quale presentata, è quindi basata su presupposti inesatti. Tuttavia, l'impatto della diminuzione del volume delle vendite effettuate dai produttori comunitari all'esterno della Comunità è riconosciuto nei punti 69 e 71 del regolamento del dazio provvisorio.

    2. Conclusioni relative alla causa del pregiudizio

    (61) Alla luce di quanto precede e in assenza di altri argomenti significativi e giustificati si confermano le conclusioni di cui al punto 71 del regolamento del dazio provvisorio.

    H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (62) Come esposto nel punto 4 del presente regolamento, dopo l'istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha contattato ventidue società, la maggior parte delle quali indicate da taluni importatori/distributori come utilizzatori «principali» di PAC, aventi sede in sei diversi Stati membri. Hanno fornito osservazioni rilevanti o risposto ad un semplice questionario soltanto dodici utilizzatori, che rappresentano il 6 % circa del consumo comunitario totale.

    (63) Per quanto riguarda gli acquisti di PAC, dei dodici utilizzatori suddetti cinque hanno dichiarato consumi stabili, quattro in diminuzione e tre in aumento.

    (64) Tra gli utilizzatori che hanno risposto al questionario o presentato osservazioni, sette hanno indicato che i prezzi del PAC comunitario e di quello cinese erano comparabili, ma soltanto due di essi hanno fornito il nome commerciale delle qualità che avevano confrontato. Esaminando le specifiche delle qualità di produzione comunitaria confrontate dai due utilizzatori si è tuttavia constatato che il prodotto cinese era tecnicamente superiore rispetto a quello prodotto nella Comunità e quindi non comparabile ai fini della presente inchiesta. Altri due utilizzatori hanno indicato che il PAC cinese è molto meno costoso della stessa qualità di PAC prodotto nella Comunità. Tre utilizzatori hanno dichiarato di aver scelto il PAC cinese a causa del rapporto qualità-prezzo. D'altro canto, un altro utilizzatore ha dichiarato di aver scelto il prodotto comunitario esattamente per la stessa ragione. Data la contraddittorietà delle informazioni fornite dagli utilizzatori, non è possibile trarne conclusioni decisive.

    (65) Inoltre, nonostante specifiche richieste in tal senso, gli utilizzatori non hanno fornito osservazioni giustificate circa l'impatto che misure antidumping sul PAC cinese potrebbero avere sul loro bilancio operativo. La maggior parte di essi ha tuttavia osservato che un dazio antidumping elevato potrebbe comportare l'esclusione delle importazioni cinesi dal mercato comunitario, eventualmente con una conseguente riduzione del livello di concorrenza.

    (66) A questo proposito si ribadisce che lo scopo delle misure di difesa commerciale è quello di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping sugli scambi e di ristabilire un'effettiva concorrenza. Di conseguenza, non si potrebbero trarre conclusioni diverse da quelle esposte nei punti 75 e 76 del regolamento del dazio provvisorio.

    (67) Un importatore/distributore svedese ha sostenuto che l'istituzione di misure antidumping sul PAC cinese avrebbe un effetto fortemente negativo sulla sua attività. Tuttavia lo stesso importatore ha dichiarato che durante il periodo dell'inchiesta non si registravano importazioni di PAC cinese nel suo ambito di vendita scandinavo (Svezia, Finlandia e Danimarca). Inoltre, ha sostenuto che nell'inchiesta la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione anche la Svezia e la Finlandia sebbene durante il periodo contemplato non fossero membri della Comunità. A questo proposito la Commissione osserva che il consumo totale di PAC nei due paesi è stimato approssimativamente a 700 t annue, pari al 2 % circa del consumo totale della Comunità. Data inoltre l'assenza di importazioni di PAC cinese durante il periodo dell'inchiesta, si ritiene che, anche se nelle conclusioni si fosse tenuto conto dei dati relativi alle importazioni, alle vendite e al consumo dei due nuovi Stati membri, l'impatto di tali dati sarebbe stato irrilevante.

    (68) Alla luce di quanto precede si ritiene che le conclusioni tratte dalla Commissione nel regolamento del dazio provvisorio circa l'interesse della Comunità debbano essere confermate. Non sono infatti emerse ragioni sufficienti per concludere che adottare misure definitive non sarebbe nell'interesse della Comunità.

    I. IMPEGNO

    (69) L'unico esportatore cinese che ha collaborato ha offerto un impegno basato sulla combinazione di un prezzo minimo e di un limite quantitativo per le esportazioni di PAC attivato chimicamente. L'esportatore ha suggerito che le autorità cinesi avrebbero potuto assicurare il controllo del rispetto dell'impegno, ma le autorità in questione non hanno dal canto loro assunto nessun impegno in tal senso. La proposta, tuttavia, non specificava nessun prezzo o livello quantitativo, né faceva riferimento alle esportazioni di PAC attivato a vapore effettuate dalla società verso la Comunità. A questo proposito, si ricorda che esistono molte qualità diverse di PAC con prezzi differenti. Un impegno che prevedesse un prezzo minimo medio non potrebbe pertanto essere accettato. Inoltre, se fosse stato offerto un impegno sulla base delle singole qualità, controllarne l'adempimento sarebbe stato praticamente impossibile poiché le qualità esportate verso la Comunità non avrebbero potuto essere controllate con riferimento alle statistiche ufficiali (che non sono basate sui dati relativi alle importazioni per singole qualità).

    (70) Si fa presente che questo esportatore cinese, in realtà una società commerciale, pur essendo forse il maggior esportatore di PAC cinese verso la Comunità, non rappresenta la totalità e nemmeno la maggior parte delle esportazioni di PAC cinese verso il mercato comunitario. Dato che vi sono altri esportatori e che le stesse autorità cinesi non hanno manifestato l'intenzione di garantire il rispetto dell'impegno, questa soluzione non è ritenuta appropriata nel caso in esame.

    (71) L'esportatore è stato di conseguenza informato che l'impegno non poteva essere accettato. Tale impostazione viene confermata.

    J. DAZIO

    (72) Per quanto riguarda il metodo di calcolo dettagliato seguito per determinare il livello necessario ai fini dell'eliminazione del pregiudizio, gli effettivi prezzi di vendita netti franco fabbrica medi ponderati delle qualità di PAC prodotto nella Comunità considerate comparabili a quelle cinesi importate sono stati singolarmente aumentati della perdita media ponderata di tutti i produttori comunitari fino a livelli che comportavano un adeguato margine di profitto del 5 %. A questo riguardo, il CEFIC ha sostenuto che l'adeguato margine di profitto da aggiungere ai prezzi di vendita in pareggio dei produttori comunitari per determinare il livello atto ad eliminare il pregiudizio doveva essere basato soltanto sulle vendite realizzate con profitto dai produttori comunitari nelle loro attività relative al carbone attivato e non su un profitto medio comprendente anche le vendite di PAC effettuate in perdita. È stato inoltre osservato che un profitto al lordo di imposte del 5 % è troppo basso per garantire un adeguato utile sugli investimenti, in particolare in quanto nel 1990, prima della significativa penetrazione del mercato da parte delle importazioni cinesi, i produttori comunitari realizzavano sulle loro vendite di PAC nella Comunità un profitto medio del 9,6 %.

    (73) A tale riguardo si fa presente che, durante il periodo dell'inchiesta, il margine di profitto medio realizzato da ciascuno dei tre produttori comunitari che hanno collaborato sul loro giro d'affari complessivo in tutte le attività relative al carbone attivato, escluso il PAC venduto in perdita nella Comunità, era compreso tra il 4,1 % e il 5,4 %. Inoltre, poiché soltanto il 70 % del volume delle vendite di PAC perse dai produttori comunitari tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta è stato sostituito da importazioni cinesi in dumping, non è ragionevole ai fini del presente calcolo, aumentare i prezzi in pareggio dei produttori comunitari dell'intero margine di profitto del 9,6 % da essi realizzato nel 1990.

    (74) Tuttavia, alla luce delle osservazioni di cui sopra fatte da alcune parti interessate, certi aspetti del metodo seguito per le misure provvisorie sono stati riesaminati e un metodo alternativo si ritiene ora il più appropriato per calcolare livelli di prezzo in pareggio (ossia il costo di produzione complessivo) ed equamente remunerativi per le diverse qualità dei produttori comunitari confrontate con le singole qualità cinesi.

    (75) Al riguardo, è stato considerato il costo di produzione complessivo delle singole qualità per ciascun produttore comunitario, adeguato se necessario (vedi punto 56 del presente regolamento), e ad esso è stato aggiunto un profitto del 5 %. Per effettuare confronti corretti, da questi prezzi teorici, remunerativi, sono state dedotte le spese di vendita relative all'assistenza tecnica e allo sviluppo del prodotto sostenute durante il periodo dell'inchiesta da ciascuno dei suddetti produttori (vedi punto 48 del presente regolamento).

    (76) Il prezzo medio di vendita franco magazzino (ossia il prezzo all'importazione cif più il 27 % per la maggiorazione degli importatori/distributori) per ogni qualità cinese importata è stato poi confrontato con un unico prezzo remunerativo medio ponderato dei produttori comunitari. Tale prezzo unico dei produttori comunitari per ogni qualità cinese è stato calcolato ai fini dell'eliminazione del pregiudizio utilizzando i prezzi delle singole qualità per produttore comunitario come determinati nel punto precedente (ponderati in funzione dei quantitativi venduti da ciascun produttore comunitario).

    (77) La differenza risultante dal suddetto confronto (ponderata in funzione dei quantitativi importati) rappresenta l'importo necessario per eliminare il pregiudizio. Il totale di questo importo è stato poi espresso in percentuale del totale del valore all'importazione cif cinese.

    (78) La metodologia di cui sopra è confermata e l'importo riveduto necessario per l'eliminazione del pregiudizio, espresso in percentuale del prezzo netto all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 38,6 %.

    Dato che la suddetta percentuale riveduta risulta inferiore al margine di dumping riveduto (vedi punto 39 del presente regolamento), si dovrebbe istituire il dazio antidumping definitivo basandosi sul livello di eliminazione del pregiudizio.

    Per quanto attiene alla forma del dono definitivo, si è ritenuto che la struttura di un'economia controllata dallo Stato attribuisca agli esportatori cinesi un ampio margine di manovra per diminuire i propri prezzi all'esportazione. Pertanto per ridurre il rischio di assorbimento del dazio da parte degli esportatori cinesi un dazio specifico (cioè un importo determinato per tonnellata) è più adatto in tal caso rispetto ad un dazio ad valorem o un dazio variabile.

    L'ammontare di tale dazio è stato calcolato sulla base del livello di eliminazione del pregiudizio di cui sopra ed è pari a 323 ECU per tonnellata (peso netto). Ciò è confermato dal Consiglio.

    (79) La Commissione terrà sotto osservazione la situazione del mercato conseguente all'imposizione di misure anti dumping e nel caso le circostanze, in particolare l'evoluzione dei prezzi, richiedano un riesame, esso avverrà due anni dopo l'adozione di misure definitive.

    K. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

    (80) In prospettiva della modifica della forma del dazio, il Consiglio ritiene inopportuna in tale particolare caso la riscossione del dazio antidumping provvisorio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere di cui al codice NC ex 3802 10 00 (codice addizionale Taric: 3802 10 00 * 91) originario della Repubblica popolare cinese.

    2. L'importo del dazio antidumping definitivo è pari a 323 ECU per tonnellata (peso netto).

    3. Salvo diversa disposizione, il suddetto dazio è soggetto alle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. A. CIAMPI

    (1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

    (2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

    (3) GU n. L 192 del 15. 8. 1995, pag. 14.

    (4) GU n. L 285 del 29. 11. 1995, pag. 2.

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