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Document 31996R0703

Regolamento (CE) n. 703/96 della Commissione, del 18 aprile 1996, che avvia un'inchiesta concernente l'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese con operazioni di assemblaggio nella Comunità europea

GU L 98 del 19.4.1996, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/703/oj

31996R0703

Regolamento (CE) n. 703/96 della Commissione, del 18 aprile 1996, che avvia un'inchiesta concernente l'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese con operazioni di assemblaggio nella Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 098 del 19/04/1996 pag. 0003 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 703/96 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1996 che avvia un'inchiesta concernente l'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese con operazioni di assemblaggio nella Comunità europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

(1) La Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base») relativa all'apertura di un'inchiesta sull'asserita elusione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (2) sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese effettuata importando parti, originarie del paese in questione, utilizzate in seguito nelle operazioni di assemblaggio di biciclette nella Comunità; nella domanda si chiede inoltre di sottoporre l'importazione di queste parti a registrazione acura delle autorità doganali, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base e di estendere, se necessario, i dazi antidumping anzidetti a tali importazioni.

B. RICHIEDENTE

(2) La domanda è stata presentata dall'associazione europea dei fabbricanti di biciclette il 7 marzo 1996, in nome dell'industria comunitaria.

C. PRODOTTO

(3) I prodotti oggetto dell'asserita elusione sono parti e accessori di biciclette originari della Repubblica popolare cinese, utilizzati nelle operazioni di assemblaggio nella Comunità europea. Questi prodotti sono classificati attualmente nei codici NC 8714 91 10-8714 99 90. Questi codici sono riportati a titolo informativo e non hanno effetto vincolante per quanto riguarda la classificazione del prodotto.

D. REGISTRAZIONE

(4) Considerata la varietà e l'ampio numero di parti di biciclette, la registrazione delle importazioni deve limitarsi alle parti principali utilizzate nelle operazioni di assemblaggio, segnatamente telai, forcelle, cerchi e mozzi che rientrano rispettivamente nei codici NC 8714 91 10, 8714 91 30, 8714 92 10 e 8714 93 10.

E. ELEMENTI DI PROVA

(5) La domanda contiene elementi di prova sufficienti, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, che dimostrano l'elusione dei dazi antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese attraverso l'importazione di parti di biciclette originarie del paese in questione, utilizzate nelle operazioni di assemblaggio nella Comunità.

(6) La denuncia contiene i seguenti elementi di prova:

a) Dall'apertura dell'inchiesta antidumping originaria, il 12 ottobre 1991, la configurazione degli scambi tra il paese di cui trattasi e la Comunità europea si è modificata in maniera netta. Tra il 1992 e il 1995 le importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese nei tre Stati membri cui corrisponde la maggior quota degli scambi del prodotto in questione nella Comunità, sono scese di oltre il 96 %, mentre, nello stesso periodo, le corrispondenti importazioni di telai di biciclette sono aumentate di oltre il 200 %.

Questa modifica della configurazione degli scambi è attribuita all'aumento delle operazioni di assemblaggio nella Comunità, per le quali non si ravvisa una sufficiente motivazione o giustificazione economica, se non il fatto che sia stato istituito un dazio antidumping. È evidente che la modificazione della configurazione degli scambi è ascrivibile al fatto che le importazioni di parti di biciclette non devono corrispondere il dazio antidumping del 30,6 % che grava sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

b) Inoltre la domanda riporta elementi di prova che dimostrano che i prezzi ai quali sono vendute nella Comunità le biciclette assemblate con parti originarie della Cina, sono inferiori al livello del prezzo all'esportazione predumping fissato nel corso dell'inchiesta originaria per quanto riguarda le biciclette assemblate nella Repubblica popolare cinese.

c) Infine, il richiedente sostiene che l'asserita elusione ha un'azione gravemente riduttiva degli effetti correttivi dei dazi antidumping in vigore per quanto riguarda i prezzi del prodotto simile finito. Questa situazione impedisce all'industria comunitaria di ottenere profitti ragionevoli che le permetterebbero di riprendersi dagli effetti pregiudizievoli del dumping e di risanare la propria situazione finanziaria negativa.

F. PROCEDIMENTO

(7) Alla luce di quanto esposto nella domanda, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base e la registrazione delle importazioni di parti di biciclette di cui al considerando n. (4), ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 di detto regolamento.

i) Questionari

(8) Per ottenere le informazioni necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle industrie che provvedono all'assemblaggio di biciclette nella Comunità, citate nella domanda. Se necessario, informazioni saranno chieste anche ai produttori comunitari.

(9) Le altre parti interessate, per le quali l'esito dell'inchiesta potrebbe avere evidenti ripercussioni, dovranno chiedere una copia del questionario al più presto, perché anch'esse devono rispettare i termini fissati dal presente regolamento. Le richieste dei questionari devono essere inviate per iscritto all'indirizzo indicato in appresso, specificando nome, indirizzo, numeri di telefono e di telefax della parte interessata.

Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

ii) Certificati di non elusione

(10) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base, nei casi in cui le importazioni non costituiscono una forma di elusione è previsto il rilascio di certificati che esonerano le importazioni del prodotto in questione dalla registrazione o dall'applicazione di altre misure.

La Commissione prenderà in esame le domande di certificati di questo tipo svolgendo una valutazione approfondita della fondatezza delle domande.

G. TERMINI

(11) Ai fini di una sana gestione, è necessario fissare un termine entro il quale le parti interessate, in grado di dimostrare che l'esito dell'inchiesta potrebbe recare loro un pregiudizio, possono presentare osservazioni per iscritto. È necessario inoltre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano presentare per iscritto una domanda di audizione, nella quale dovranno precisare che esistono motivi specifici per essere sentite.

Inoltre, va sottolineato che nei casi in cui le parti interessate rifiutino l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichino entro il termine previsto od ostacolino di fatto l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 sulle importazioni di parti di biciclette classificate nei codici NC 8714 91 10-8714 99 90 originarie della Repubblica popolare cinese ed utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di biciclette nella Comunità.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni di telai, forcelle, cerchi e mozzi di biciclette classificati rispettivamente nei codici NC 8714 91 10, 8714 91 30, 8714 92 10 e 9714 93 10, per garantire che, nell'ipotesi di un'estensione dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni anzidette, tali dazi possano essere riscossi a decorrere dalla data della registrazione.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Non sono soggetti a registrazione i prodotti accompagnati da un certificato doganale rilasciato a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96.

Articolo 3

Le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare osservazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del presente regolamento alle autorità della Repubblica popolare cinese, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Il presente regolamento si considera trasmesso alle autorità della Repubblica popolare cinese il terzo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Relazioni economiche esterne

(Unità I-C-3)

All'attenzione del sig. A. Tradacete

CORT 100 3/100

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

[Telefax: (32-2) 295 65 05].

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 228 del 9. 9. 1993, pag. 1.

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