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Document 31996R0666

    Regolamento (CE) n. 666/96 della Commissione, del 12 aprile 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 447/96 recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e recante modifica del regolamento (CE) n. 1477/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva

    GU L 92 del 13.4.1996, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1998; abrogato da 398R0953

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/666/oj

    31996R0666

    Regolamento (CE) n. 666/96 della Commissione, del 12 aprile 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 447/96 recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e recante modifica del regolamento (CE) n. 1477/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva

    Gazzetta ufficiale n. L 092 del 13/04/1996 pag. 0009 - 0010


    REGOLAMENTO (CE) N. 666/96 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1996 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 447/96 recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e recante modifica del regolamento (CE) n. 1477/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 447/96 del Consiglio, dell'11 marzo 1996, recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia (1), in particolare l'articolo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 febbraio 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (2), in particolare l'articolo 3,

    considerando che, in applicazione degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 447/96, è necessario stabilire il ritmo delle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia; che la situazione attuale e prevedibile dell'approvvigionamento del mercato comunitario in olio d'oliva permette lo smaltimento del quantitativo previsto senza rischio di turbative del mercato, a condizione che le importazioni non si concentrino in un breve periodo di ogni campagna; che è opportuno prevedere che i titoli di importazione possano essere rilasciati secondo un calendario mensile;

    considerando che l'olio importato dalla Tunisia non può superare un determinato quantitativo massimo; che è pertanto opportuno non ammettere la tolleranza prevista dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (4);

    considerando che è necessario inserire il riferimento al regolamento (CE) n. 447/96 nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1477/95 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 2572/95 (6), per garantire che l'immissione in libera pratica dell'olio sia subordinata al deposito di una cauzione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di titoli di importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 447/96, possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I titoli di importazione sono rilasciati a norma dell'articolo 2 del presente regolamento limitatamente a 46 000 tonnellate.

    Articolo 2

    1. Il rilascio dei titoli è autorizzato alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 447/96, limitatamente a 10 000 tonnellate al mese. Se il quantitativo utilizzato per un dato mese non viene interamente utilizzato durante quel mese, il quantitativo rimanente va ad aggiungersi a quello del mese successivo, senza ulteriori possibilità di riporto.

    Ai fini della contabilizzazione della quantità utilizzata ogni mese, la settimana che ha inizio in un dato mese e termina nel mese seguente si considera far parte del mese in cui cade il giovedì.

    2. Non appena è raggiunta la quantità massima prevista dal regolamento (CE) n. 447/96, la Commissione ne informa gli Stati membri.

    Articolo 3

    I titoli di importazione di cui all'articolo 2 sono validi sessanta giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, e comunque non oltre il 31 ottobre 1996.

    I titoli sono rilasciati al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla rispettiva autorizzazione della Commissione.

    L'aliquota della cauzione relativa al titolo di importazione è di 5 ECU/100 chilogrammi netti.

    Articolo 4

    I titoli di importazione di cui all'articolo 2 recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    - Derecho de aduana fijado por el Reglamento (CE) n° 666/96

    - Told fastsat ved forordning (EF) nr. 666/96

    - Zoll gemäß Verordnung (EG) Nr. 666/96

    - Äáóìüò ðïõ êáèïñßóôçêå áðü ôïí êáíïíéóìü (ÅÊ) áñéè. 666/96

    - Customs duty fixed by Regulation (EC) No 666/96

    - Droit de douane fixé par le règlement (CE) n° 666/96

    - Dazio doganale fissato dal regolamento (CE) n. 666/96

    - Bij Verordening (EG) nr. 666/96 vastgesteld douanerecht

    - Direito aduaneiro fixado pelo Regulamento (CE) nº 666/96

    - Asetuksessa (EY) N:o 666/96 vahvistettu tulli

    - Tull fastställd genom förordning (EG) nr 666/96.

    In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la quantità messa in libera pratica non può superare quella indicata nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

    Articolo 5

    All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1477/95, il rinvio al regolamento «(CE) n. 287/94» è sostituito dal rinvio al regolamento «(CE) n. 447/96».

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 62 del 13. 3. 1996, pag. 1.

    (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (4) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

    (5) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 37.

    (6) GU n. L 262 dell'1. 11. 1995, pag. 37.

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