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Document 31996R0665

Regolamento (CE) n. 665/96 della Commissione, del 12 aprile 1996, recante derogazione al regolamento (CEE) n. 3567/92 per quanto riguarda i trasferimenti dei diritti e delle cessioni temporanee previsti dal regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

GU L 92 del 13.4.1996, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/01/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/665/oj

31996R0665

Regolamento (CE) n. 665/96 della Commissione, del 12 aprile 1996, recante derogazione al regolamento (CEE) n. 3567/92 per quanto riguarda i trasferimenti dei diritti e delle cessioni temporanee previsti dal regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 13/04/1996 pag. 0006 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 665/96 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1996 recante derogazione al regolamento (CEE) n. 3567/92 per quanto riguarda i trasferimenti dei diritti e delle cessioni temporanee previsti dal regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (2), in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera f) e l'articolo 5 ter, paragrafo 4,

considerando che l'applicazione del regime dei limiti individuali istituito dall'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3013/89, nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1847/95 (4), ha creato nel Regno Unito difficoltà di ordine amministrativo nel corso della campagna 1995, con conseguenti ritardi nell'attribuzione della riserva nazionale per detta campagna; che pertanto alcuni produttori non sono stati in grado di procedere a trasferimenti di diritti o a cessioni temporanee a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89 nei termini stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3567/92 per la campagna 1995; che si è quindi ritenuto opportuno autorizzare questo Stato membro, a determinate condizioni intese a limitare al massimo il rischio di irregolarità, a fissare per la campagna 1995 un secondo termine per la notificazione dei trasferimenti o delle cessioni temporanee dei diritti da parte dei produttori interessati;

considerando che le suddette difficoltà di ordine amministrativo possono ripercuotersi anche sui meccanismi istituiti per i trasferimenti e le cessioni temporanee dei diritti per la campagna 1996; che è quindi opportuno permettere allo Stato membro suddetto, alle stesse condizioni di cui sopra, di fissare un secondo termine di notificazione per determinati trasferimenti e cessioni temporanee dei diritti per la campagna 1996;

considerando che l'applicazione, in conformità del regolamento (CE) n. 2134/95 della Commissione (5), della riserva speciale di 600 000 diritti, rispettivamente per l'Italia e la Grecia, istituita dall'articolo 5 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89, determina la creazione di diritti supplementari al premio per pecora e per capra a vantaggio di taluni produttori a decorrere dalla campagna 1995; che tali diritti sono stati assegnati prendendo in considerazione il numero di animali ammissibili detenuti nel corso delle campagne 1991 e 1992 da questi produttori; che la composizione dei greggi detenuti dai produttori suddetti ha potuto subire variazioni sensibili dopo tali campagne; che è quindi opportuno autorizzare i trasferimenti o le cessioni temporanee dei diritti supplementari nuovamente creati; che, di conseguenza, è necessario autorizzare l'Italia e la Grecia a fissare per le campagne 1995 e 1996 un secondo termine di notificazione per i suddetti trasferimenti o cessioni temporanee di diritti da parte dei produttori interessati;

considerando che per gli stessi motivi è necessario, in via eccezionale, autorizzare l'Italia, la Grecia e il Regno Unito a prorogare per le campagne 1995 e 1996 il termine previsto all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3567/92 per la notificazione dei trasferimenti di diritti al premio nonché delle cessioni temporanee di tali diritti;

considerando che la fissazione di un secondo termine di notificazione dei trasferimenti o delle cessioni temporanee di diritti alle condizioni suddette rende altresì necessario derogare alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3567/92 relativamente alle campagne 1995, 1996 e 1997 per l'Italia, la Grecia e il Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagne 1995, 1996 e 1997, l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3567/92 non si applica:

a) per quanto riguarda il Regno Unito, ai diritti ottenuti mediante trasferimento e/o cessione temporanea per la campagna di cui trattasi prima che sia stata comunicata l'attribuzione di diritti provenienti dalle riserve nazionali relativamente alla stessa campagna;

b) per quanto riguarda l'Italia e la Grecia, ai diritti ottenuti a decorrere dalla campagna 1995 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2134/95.

Articolo 2

In deroga all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3567/92 e per le campagne 1995 e 1996, il Regno Unito può stabilire un secondo termine di notificazione per i produttori per i quali sussista una delle seguenti condizioni:

1. Per la campagna 1995:

a) per i produttori che offrono diritti: disporre, al momento della cessione, di un quantitativo globale di diritti al premio superiore al quantitativo per il quale è stato chiesto il premio per la stessa campagna. Inoltre, la cessione può vertere al massimo sulla differenza tra il quantitativo globale di diritti e il quantitativo chiesto per la stessa campagna;

b) per i produttori che ricevono diritti:

i) non avere ottenuto dalla riserva nazionale tutti i diritti chiesti per questa campagna,

ii) oppure aver subito un ritiro di diritti con effetto a decorrere dalla campagna 1995, in virtù delle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3567/92 che hanno determinato tale ritiro, la cui comunicazione sia stata effettuata non più di dieci giorni lavorativi prima della scadenza del primo termine stabilito dal Regno Unito per la notificazione dei trasferimenti e delle cessioni temporanee per la campagna 1995.

2. Per la campagna 1996:

a) per i produttori che offrono diritti: disporre, al momento della cessione, di un quantitativo globale di diritti al premio superiore al quantitativo per il quale il premio è stato chiesto per la stessa campagna. Inoltre, la cessione può vertere al massimo sulla differenza tra il quantitativo globale di diritti e il quantitativo chiesto per la stessa campagna;

b) per i produttori che ricevono diritti:

i) non aver ottenuto dalla riserva nazionale tutti i diritti chiesti per la campagna 1996,

ii) oppure aver subito un ritiro di diritti con effetto a decorrere dalla campagna 1996, in virtù delle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3567/92 che hanno determinato tale ritiro, la cui comunicazione sia stata effettuata non più di dieci giorni lavorativi prima della scadenza del primo termine fissato dal Regno Unito per la notificazione dei trasferimenti e delle cessioni temporanee per la campagna 1996.

Articolo 3

In deroga all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3567/92 e per le campagne 1995 e 1996, l'Italia e la Grecia possono stabilire un secondo termine di notificazione per i produttori per i quali sussista una delle seguenti condizioni:

a) per i produttori che offrono diritti: disporre, al momento della cessione, di un quantitativo globale di diritti al premio superiore al quantitativo per il quale il premio è stato chiesto o sarà chiesto per l'una di queste due campagne. Inoltre, la cessione può vertere al massimo sul numero di diritti concessi in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2134/95;

b) per i produttori che ricevono diritti: disporre, al momento della cessione, di un quantitativo globale di diritti al premio inferiore al quantitativo per il quale il premio è stato chiesto o sarà chiesto per l'una di queste due campagne.

Articolo 4

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3567/92 e per le campagne 1995 e 1996, l'Italia, la Grecia e il Regno Unito effettuano la comunicazione prima di una data che ciascuno di questi Stati membri dovrà stabilire qualora la notificazione del trasferimento o della cessione temporanea dei diritti è intervenuta prima della scadenza di un secondo termine fissato da detti Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna 1995 e fino al termine della campagna 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 41.

(4) GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 32.

(5) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 12.

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