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Document 31996R0531

Regolamento (CE) n. 531/96 della Commissione, del 27 marzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

GU L 78 del 28.3.1996, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/531/oj

31996R0531

Regolamento (CE) n. 531/96 della Commissione, del 27 marzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 28/03/1996 pag. 0013 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 531/96 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 7 bis, paragrafo 3 e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95, prevede, all'articolo 4, paragrafo 4, primo trattino, che sono ammissibili come prodotti finiti, nel quadro di tale regolamento, le preparazioni alimentari di cui ai codici NC da 1902 20 10 a 1902 20 99; che il riferimento al codice NC 1902 20 99 deriva dagli adattamenti apportati dal regolamento (CE) n. 2931/95; che a causa di un'incoerenza tra le varie versioni linguistiche di tale regolamento, la suddetta modifica ha creato incertezze; che è quindi necessario modificare tale codice per evitare l'esclusione dei prodotti anteriormente inclusi; che è necessario rendere applicabile la modifica a partire dal 1° gennaio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 570/88, i termini «1902 20 10-1902 20 99» sono sostituiti dai termini «1902 20 10 a 1902 30 90».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

(3) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

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