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Document 31996R0441

    Regolamento (CE) n. 441/96 della Commissione, dell'11 marzo 1996, che stabilisce talune modalità di applicazione per un contingente tariffario di fecola di patate importata dalla Polonia e che abroga il regolamento (CEE) n. 1995/92

    GU L 61 del 12.3.1996, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/441/oj

    31996R0441

    Regolamento (CE) n. 441/96 della Commissione, dell'11 marzo 1996, che stabilisce talune modalità di applicazione per un contingente tariffario di fecola di patate importata dalla Polonia e che abroga il regolamento (CEE) n. 1995/92

    Gazzetta ufficiale n. L 061 del 12/03/1996 pag. 0004 - 0007


    REGOLAMENTO (CE) N. 441/96 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 1996 che stabilisce talune modalità di applicazione per un contingente tariffario di fecola di patate importata dalla Polonia e che abroga il regolamento (CEE) n. 1995/92

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, che stabilisce l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei e che modifica il regolamento (CE) n. 3379/94, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 8,

    visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (4), in particolare l'articolo 8,

    considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, prevede una serie di concessioni per determinati prodotti agricoli originari di detto paese; che tali concessioni comprendono riduzioni dei dazi specifici agricoli nel quadro dei contingenti tariffari e riduzioni dei dazi doganali; che il Consiglio, a titolo autonomo e transitorio, ha adottato alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei, rispettivamente per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 con il regolamento (CE) n. 2179/95 e per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 con il regolamento (CE) n. 3066/95; che l'elenco delle concessioni di cui beneficiano i prodotti agricoli originari della Polonia figura all'allegato I del regolamento (CE) n. 2179/95 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 3066/95; che la concessione relativa alla fecola di patate consiste in una riduzione dell'80 % del dazio all'importazione per un quantitativo annuo di 7 500 tonnellate;

    considerando che occorre adeguare le modalità di applicazione al fine di tener conto delle concessioni autonome e transitorie; che è pertanto necessario sostituire il regolamento (CEE) n. 1995/92 della Commissione, del 15 luglio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione, per la fecola di patate, del regime d'importazione previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1851/95 (6);

    considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa del regime summenzionato e, in particolare, per garantire che il quantitativo fissato non venga superato, occorre adottare modalità specifiche in materia di presentazione delle domande e rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (8);

    considerando che è necessario introdurre disposizioni volte a garantire l'origine del prodotto e provvedere affinché la gestione del regime in causa venga assicurata mediante i titoli d'importazione; che a tal fine occorre disporre - in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 285/96 (10) - che la cauzione relativa ai titoli d'importazione nell'ambito del regime medesimo sia fissata nella misura di 30 ECU/t;

    considerando che è necessario stabilire disposizioni particolari per garantire che la fecola di patate sia effettivamente utilizzata nella Comunità, onde prevenire qualsiasi deviazione di traffico atta a pregiudicare la corretta gestione del mercato e dell'accordo; che occorre a tal fine precisare che la fecola dev'essere trasformata in prodotti diversi da quelli delle voci tariffarie ad essa relative, comprese le fecole esterificate o eterificate; che a tale scopo è opportuno subordinare la concessione del beneficio del dazio preferenziale all'importazione, in particolare, all'impegno dell'importatore di rispettare la destinazione prevista e alla costituzione di una cauzione di importo pari alla riduzione del dazio all'importazione; che la fissazione di un termine di trasformazione ragionevole è necessaria per la regolare gestione del regime che, qualora il prodotto immesso in libera pratica sia spedito in un altro Stato membro per essere trasformato, l'esemplare di controllo T5 redatto dallo Stato membro di immissione in libera pratica, secondo le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95 (12), costituisce lo strumento appropriato per comprovare la trasformazione;

    considerando che, in base all'esperienza acquisita, benché da un lato la cauzione sia costituita per garantire l'assolvimento di un'eventuale obbligazione doganale all'importazione, dall'altro deve esistere una certa gradualità nello svincolo della cauzione stessa, in particolare per i casi in cui non sono stati rispettati i termini previsti dal regime; che è quindi opportuno basarsi sulle norme previste al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 (14);

    considerando che la riduzione del dazio all'importazione deve essere subordinata alla prova dell'avvenuta trasformazione nella Comunità;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'importazione nella Comunità, nel quadro del regime previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2179/95 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3066/95, di 7 500 tonnellate di prodotti di cui al codice NC 1108 13 00 originari della Polonia, durante il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, è soggetta alle disposizioni del presente regolamento. Per tali importazioni, il tasso del dazio all'importazione applicabile in percentuale del dazio applicabile alla nazione più favorita è del 20 %.

    Articolo 2

    1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate alle competenti autorità degli Stati membri il primo giorno lavorativo della settimana, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

    Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo pari o superiore a 50 t in peso del prodotto e non possono superare la quantità di 1 000 t.

    2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, via telex o telefax, le domande di titolo d'importazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno della presentazione.

    Questa informazione deve essere comunicata separatamente da quella relativa alle altre domande di titoli d'importazione di cereali.

    3. Entro il venerdì successivo al giorno di presentazione delle domande, la Commissione stabilisce e comunica agli Stati membri, via telex, in che misura le stesse sono accolte.

    4. Fatto salvo il paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità del titolo decorre dal giorno del rilascio effettivo.

    Articolo 3

    La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso devono recare:

    a) nella casella 8, l'indicazione «Polonia»; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

    b) nella casella 20, una delle diciture seguenti:

    - Acuerdo Polonia, Reglamento (CE) n° 441/96 debe presentarse EUR.1

    - Aftale Polen forordning (EF) nr. 441/96 EUR.1 skal forelægges

    - Abkommen Polen - Verordnung (EG) Nr. 441/96 - EUR.1 ist vorzulegen

    - Óõìöùíßá Ðïëùíßáò, êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 441/96, ðñÝðåé íá ðñïóêïìßæåôáé ôï EUR.1

    - Agreement Poland Regulation (EC) No 441/96 EUR.1 to be presented

    - Accord Pologne, règlement (CE) n° 441/96 EUR.1 à présenter

    - Accordo Polonia, regolamento (CE) n. 441/96 EUR.1 deve essere presentato

    - Overeenkomst met Polen - Verordening (EG) nr. 441/96 - EUR.1 over te leggen

    - Acordo Polónia, Regulamento (CE) nº 441/96 EUR.1 a apresentar

    - Puolan kanssa tehty sopimus, asetus (EY) N:o 441/96 EUR.1 on esitettävä

    - Avtalet med Polen förordning (EG) nr 441/96 EUR.1 skall uppvisas;

    c) nella casella 24, una delle diciture seguenti:

    - Derecho de aduana fijado en el Arancel Aduanero Común en aplicación de los Reglamentos (CE) nos 2179/95 y 3066/95

    - Nedsat FTT-told, jf. forordning (EF) nr. 2179/95 og (EF) nr. 3066/95

    - Zollermäßigung gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 2179/95 und (EG) Nr. 3066/95

    - Êáèïñéæüìåíç óôï êïéíü äáóìïëüãéï åéóöïñÜ ðïõ ìåéþíåôáé êáô' åöáñìïãÞ ôùí êáíïíéóìþí (ÅÊ) áñéè. 2179/95 êáé (ÅÊ) áñéè. 3066/95

    - Customs duty fixed by the Common Customs Tariff reduced pursuant to Regulations (EC) No 2179/95 and (EC) No 3066/95

    - Droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit en application des règlements (CE) n° 2179/95 et (CE) n° 3066/95

    - Riduzione del dazio a norma dei regolamenti (CE) n. 2179/95 e (CE) n. 3066/95

    - Het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgestelde douanerecht is verlaagd overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 2179/95 en (EG) nr. 3066/95

    - Redução do direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do Regulamento (CE) nº 2179/95 e (CE) nº 3066/95

    - Yhteisessä tullitariffissa vahvistetun tullin alentaminen asetuksen (EY) N:o 2179/95 ja (EY) N:o 3066/95 mukaan

    - Nedsatt tull enligt Gemensamma tulltaxan med tillämpning av förordning (EG) nr 2179/95 och (EG) nr 3066/95.

    Articolo 4

    1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono applicabili.

    2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 di detto titolo viene indicata la cifra 0.

    3. Si applica il disposto dell'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

    Articolo 5

    In deroga all'articolo 10, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è di

    a) 25 ECU/t fino all'entrata in vigore del presente regolamento, e di

    b) 30 ECU/t a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 6

    1. Il beneficio della riduzione del dazio è subordinato

    a) all'impegno scritto dell'importatore, assunto al momento dell'immissione in libera pratica, che tutta la merce dichiarata sarà trasformata in prodotti diversi da quelli delle voci NC 1108 e 3505 entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica;

    b) alla costituzione, da parte dell'importatore, al momento dell'immissione in libera pratica, di una cauzione dell'importo pari alla differenza tra il dazio all'importazione ridotto e il dazio integrale;

    c) alla presentazione di un certificato EUR.1 rilasciato dalle autorità competenti della Polonia; e

    d) alla presentazione di un titolo d'importazione.

    2. Al momento dell'immissione in libera pratica, l'importatore indica il luogo in cui sarà effettuata la trasformazione. Se quest'ultima deve essere effettuata in uno Stato membro diverso, la spedizione della merce comporta, nello Stato membro di partenza, il rilascio dell'esemplare di controllo T5 secondo le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93.

    L'esemplare di controllo T5 deve recare, nella casella 104, la seguente dicitura:

    - Reglamento (CE) n° 441/96 - Artículo 5 - (indicación del destino específico de la fécula importada)

    - Artikel 5 i forordning (EF) nr. 441/96 (angivelse af den særlige anvendelse af stivelsen)

    - Verordnung (EG) Nr. 441/96 - Artikel 5 (Angabe der besonderen Bestimmung der eingeführten Stärke)

    - ¶ñèñï 5 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 441/96 - (Ýíäåéîç ôïõ åéäéêïý ðñïïñéóìïý ôïõ åéóáãüìåíïõ áìýëïõ)

    - Article 5 of Regulation (EC) No 441/96 (specific use to be made of the imported starch)

    - Règlement (CE) n° 441/96 - article 5 - (indication de la destination particulière de la fécule importée)

    - Articolo 5 del regolamento (CE) n. 441/96 (indicare la destinazione specifica della fecola importata)

    - Verordening (EG) nr. 441/96 - artikel 5 (vermelding van de bijzondere bestemming van het ingevoerde zetmeel)

    - Regulamento (CE) nº 441/96 - artigo 5º - (indicação do destino específico da fécula importada)

    - Asetus (EY) N:o 441/96 - 5 artikla - (tuodun tärkkelyksen erityistä käyttötarkoitusta koskeva merkintä)

    - Artikel 5 i förordning (EG) nr 441/96 (det särskilda användningsområdet för den importerade stärkelsen).

    3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b) è svincolata quando alle competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica sia fornita la prova che i quantitativi immessi in libera pratica sono stati interamente trasformati entro il termine previsto, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), con l'indicazione del tipo di prodotto fabbricato.

    Se la trasformazione viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello dell'immissione in libera pratica, la trasformazione viene comprovata mediante l'originale dell'esemplare di controllo T5 di cui al paragrafo 2.

    Per le merci immesse in libera pratica che non sono state trasformate entro il suddetto termine, la cauzione da svincolare è ridotta:

    - del 15 % del suo importo,

    e

    - del 2 % dell'importo restante, dopo la detrazione del 15 %, per ogni giorno di superamento del termine.

    L'importo della cauzione non svincolato è incamerato a titolo di dazio.

    4. La trasformazione è comprovata alle competenti autorità entro i sei mesi successivi al termine fissato per la trasformazione. Tuttavia, se la prova è stata costituita entro il suddetto termine di sei mesi, ma fornita nei dodici mesi successivi, l'importo incamerato, diminuito del 15 % della cauzione, viene rimborsato.

    Articolo 7

    Il regolamento (CEE) n. 1995/92 è abrogato.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a partire dal 1° luglio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

    (2) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

    (3) GU n. L 223 del 20. 9. 1995, pag. 29.

    (4) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

    (5) GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 14.

    (6) GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 47.

    (7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (8) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

    (9) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

    (10) GU n. L 37 del 15. 2. 1996, pag. 18.

    (11) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    (12) GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8.

    (13) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

    (14) GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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