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Document 31996R0418

Regolamento (CE) n. 418/96 della Commissione, del 7 marzo 1996, che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

GU L 59 del 8.3.1996, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/03/1999; abrog. impl. da 399R0330

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/418/oj

31996R0418

Regolamento (CE) n. 418/96 della Commissione, del 7 marzo 1996, che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 08/03/1996 pag. 0010 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 418/96 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1996 che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/95 (2), in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni Stati membri hanno comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione che nella Comunità non risultavano essere disponibili quantitativi sufficienti di talune erbe commestibili ottenute mediante coltivazione biologica; che occorre pertanto includere tali prodotti nella sezione C dell'allegato VI;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5.

ALLEGATO

Nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, definito dal regolamento (CEE) n. 207/93, la sezione C è modificata come segue:

al punto C.1.2. «Spezie ed erbe commestibili» sono aggiunti i prodotti seguenti:

«- alpinia o galanga minore (Alpinia officinarum)

- pimento inglese o pepe garofanato (Pimenta dioica)»

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