EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0415

Regolamento (CE) n. 415/96 del Consiglio, del 4 marzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio e che fissa i limiti di garanzia per il tabacco in foglia ripartiti tra i gruppi di varietà per i raccolti 1996 e 1997

GU L 59 del 8.3.1996, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/415/oj

31996R0415

Regolamento (CE) n. 415/96 del Consiglio, del 4 marzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio e che fissa i limiti di garanzia per il tabacco in foglia ripartiti tra i gruppi di varietà per i raccolti 1996 e 1997

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 08/03/1996 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 415/96 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio e che fissa i limiti di garanzia per il tabacco in foglia ripartiti tra i gruppi di varietà per i raccolti 1996 e 1997

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 8, secondo comma e l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che l'articolo 8, secondo comma e l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevedono la ripartizione annua, tra Stati membri produttori, dei limiti di garanzia per ogni gruppo di varietà; che occorre stabilire il livello di questi limiti per i raccolti 1996 e 1997 tenendo conto, in particolare, della situazione di mercato e delle condizioni socioeconomiche e agronomiche delle zone di produzione interessate; che questo livello deve essere fissato in tempo utile per consentire ai produttori di programmare la propria produzione per i raccolti succitati;

considerando che, per taluni gruppi di varietà, possono rimanere disponibili determinate quantità del limite di garanzia una volta effettuata la distribuzione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92; che per altri gruppi di varietà, invece, i quantitativi del limite di garanzia possono rivelarsi insufficienti rispetto alla domanda di mercato; che occorre pertanto prevedere, per gli Stati membri, la possibilità di trasferire alcuni quantitativi del loro limite di garanzia da un gruppo di varietà verso altri gruppi di varietà, garantendo però che l'aumento del limite di garanzia per un determinato gruppo di varietà dovuto a questo trasferimento non comporti spese supplementari per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG); che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2075/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i raccolti 1996 e 1997 i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92, ripartiti per gruppo di varietà e per Stato membro, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:

1) Il testo della prima frase del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In base ai quantitativi stabiliti a norma del paragrafo 2 e fatta salva l'applicazione dei paragrafi 4 e 5, gli Stati membri ripartiscono le quote di produzione tra i produttori in proporzione alla media delle quantità consegnate per la trasformazione del triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartite per gruppo di varietà.».

2) È aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Prima della data limite prevista per la conclusione dei contratti di coltivazione, gli Stati membri possono essere autorizzati a trasferire verso un altro gruppo di varietà i quantitativi del limite di garanzia che restano dopo la distribuzione delle quote, a norma del paragrafo 3.

Fatta salva l'applicazione del terzo comma, ad ogni tonnellata di riduzione del quantitativo limite per un gruppo di varietà corrisponde una tonnellata al massimo di aumento per l'altro gruppo di varietà.

Il trasferimento di quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà all'altro non può comportare una spesa supplementare a carico del FEAOG.

La modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23. Esse prevedono in particolare la definizione dei quantitativi di cui al paragrafo 1.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARATTA

(1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95 (GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13).

(2) GU n. C 30 del 3. 2. 1996, pag. 6.

(3) Parere espresso il 16 febbraio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) Parere espresso il 29 febbraio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

LIMITI DI GARANZIA PER IL 1996 E 1997

>SPAZIO PER TABELLA>

Top