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Document 31996R0398
Commission Regulation (EC) No 398/96 of 4 March 1996 amending Regulation (EC) No 1466/95 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk and milk products
Regolamento (CE) n. 398/96 della Commissione, del 4 marzo 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazioni delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento (CE) n. 398/96 della Commissione, del 4 marzo 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazioni delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
GU L 54 del 5.3.1996, p. 26–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/02/1999
Regolamento (CE) n. 398/96 della Commissione, del 4 marzo 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazioni delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 05/03/1996 pag. 0026 - 0027
REGOLAMENTO (CE) N. 398/96 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazioni delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2913/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 14, considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 162/96 (4), stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che l'esperienza ha dimostrato che è necessario chiarire talune disposizioni e apportare emendamenti, in particolare per quanto riguarda la data della fissazione anticipata delle restituzioni per i titoli provvisori e per le forniture nazionali a titolo di aiuto alimentare; che, onde evitare discriminazioni tra gli operatori, occorre conferire effetto retroattivo alla modifica concernente i titoli provvisori; considerando che, nel quadro dell'accordo del 22 dicembre 1995 tra la Comunità europea e il Canada, è diventato obbligatorio presentare un titolo di esportazione rilasciato dalla Comunità europea per i formaggi importati nel Canada a condizioni preferenziali; che è opportuno precisare le modalità del rilascio di detto titolo; considerando che, ai fini di un'oculata gestione del regime delle restituzioni all'esportazione, di un'attenuazione del rischio di operazioni speculative e di perturbazioni del regime, nonché di una più rigorosa disciplina del rilascio dei titoli, risulta necessario apportare una serie di adeguamenti al sistema e, in particolare, aumentare l'importo della cauzione richiesta per i titoli relativi a taluni prodotti lattiero-caseari; considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati del presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1466/95 è modificato come segue: 1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente: «L'importo della restituzione è quello applicabile il giorno della richiesta del titolo di esportazione o dell'eventuale titolo provvisorio». 2) È inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis 1. Il presente articolo stabilisce le modalità particolari per le esportazioni di formaggi verso il Canada nel quadro del contingente istituito in virtù dell'accordo del 22 dicembre 1995 tra la Comunità europea e il Canada. 2. Tutte le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione. 3. La richiesta di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, un riferimento al presente articolo. 4. Per le esportazioni senza restituzione, si applicano le disposizioni seguenti: a) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 19, la dicitura: "prodotto esportato senza restituzione"; b) il titolo è rilasciato immediatamente dopo l'inoltro della domanda; c) il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio - ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 - fino al 30 giugno successivo a tale data; d) non si applicano le altre disposizioni del presente regolamento, eccetto l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma; e) si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.» 3) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 7 L'importo della cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 è fissato, in base alla restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione: a) al 5 % dell'importo della restituzione, per il prodotto del codice NC 0405; b) al 10 % dell'importo della restituzione, per i prodotti del codice NC 0402 10; c) al 30 % dell'importo della restituzione, per i prodotti del codice NC 0406; d) al 20 % dell'importo della restituzione, per gli altri prodotti.» 4) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Se il quantitativo esportato supera la quantità indicata nel titolo, l'eccedenza non dà diritto al pagamento della restituzione.» 5) È inserito il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis 1. L'articolo 8 non si applica al rilascio dei titoli di esportazione richiesti per forniture a titolo di aiuto alimentare, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round. 2. L'aliquota della restituzione applicabile alle forniture nazionali a titolo di aiuto alimentare, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round, è quella valida il giorno in cui lo Stato membro ha indetto la licitazione per la fornitura in questione.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il punto 1) dell'articolo 1 è applicabile dal 1° luglio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10. (3) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22. (4) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 18.