Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0321

    Regolamento (CE) n. 321/96 della Commissione, del 22 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1573/95 per quanto riguarda le qualità di riferimento di cui all' allegato I

    GU L 45 del 23.2.1996, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/321/oj

    31996R0321

    Regolamento (CE) n. 321/96 della Commissione, del 22 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1573/95 per quanto riguarda le qualità di riferimento di cui all' allegato I

    Gazzetta ufficiale n. L 045 del 23/02/1996 pag. 0003 - 0004


    REGOLAMENTO (CE) N. 321/96 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1573/95 per quanto riguarda le qualità di riferimento di cui all'allegato I

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2928/95 (2),

    considerando che, per rispecchiare la situazione reale dei mercati, si è ritenuto più opportuno calcolare il prezzo di riferimento tenendo conto, a partire dal 1° gennaio 1996, della media del prezzo caf Rotterdam del riso semigreggio surriscaldato (1 Brown Parboiled 4/88) e del prezzo del riso non surriscaldato (2 Brown 4/73); che occorre di conseguenza modificare in conformità l'allegato I del regolamento (CE) n. 1573/95;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1573/95 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53.

    (2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 5.

    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top