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Document 31996R0285

Regolamento (CE) n. 285/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

GU L 37 del 15.2.1996, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/285/oj

31996R0285

Regolamento (CE) n. 285/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 15/02/1996 pag. 0018 - 0018


REGOLAMENTO (CE) N. 285/96 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1 e l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2917/95 (4), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96 (6), stabilisce, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, le misure da adottare in caso di turbative o di rischio di turbative del mercato comunitario, in particolare le condizioni alle quali si procede all'applicazione di tasse all'esportazione;

considerando che la natura non commerciale delle azioni relative ad aiuti alimentari comunitari e nazionali, previsti nell'ambito quadro di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, induce ad escludere le esportazioni effettuate a tale scopo dal campo di applicazione della tassa all'esportazione applicabile alle esportazioni commerciali in caso di turbative nel settore dei cereali; che a tal fine è opportuno adattare il disposto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1162/95, estendendone l'applicazione ai cereali e ai prodotti a base di cereali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1162/95 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, secondo comma del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (*) e dell'articolo 17, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 1418/76, nella casella 22 del titolo di esportazione è riportata ad una delle seguenti diciture:

- Gravamen a la exportación no aplicable

- Eksportafgift ikke anvendelig

- Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

- Ìç åöáñìïæüìåíïò öüñïò êáôÜ ôçí åîáãùãÞ

- Export tax not applicable

- Taxe à l'exportation non applicable

- Tassa all'esportazione non applicabile

- Uitvoerbelasting niet van toepassing

- Taxa de exportação não aplicável

- Vientimaksua ei sovelleta

- Exportavgift icke tillämplig.

(*) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

(4) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 53.

(5) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

(6) GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

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