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Document 31996R0231

Regolamento (CE) n. 231/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, che sostituisce i valori in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo

GU L 30 del 8.2.1996, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/231/oj

31996R0231

Regolamento (CE) n. 231/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, che sostituisce i valori in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 08/02/1996 pag. 0033 - 0034


REGOLAMENTO (CE) N. 231/96 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1996 che sostituisce i valori in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 (4), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di taluni prezzi ed importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore 1,207509, che sino al 31 gennaio 1995 veniva applicato ai tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo;

considerando che, a decorrere dal 1° febbraio 1995, i nuovi valori in ecu degli importi in questione sono stati stabiliti secondo le norme previste all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, al fine di evitare confusioni ed agevolare l'applicazione della politica agricola comune, è opportuno sostituire i valori in ecu degli importi di cui al regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che sono applicabili almeno a decorrere:

- dal 1° gennaio 1996, per gli importi che non sono connessi ad una campagna di commercializzazione;

- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1996 nel caso degli importi per cui tale campagna ha inizio nel gennaio 1996;

- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/96 negli altri casi,

e che figurano negli atti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A seguito dell'adeguamento degli importi in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2080/92, effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1995 a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il citato regolamento (CEE) n. 2080/92 è modificato conformemente all'articolo 2.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2080/92 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 3, lettera a) l'importo di 2 000 ECU è sostituito dall'importo di 2 415 ECU; l'importo di 3 000 ECU è sostituito dall'importo di 3 623 ECU e l'importo di 4 000 ECU è sostituito dall'importo di 4 830 ECU.

2) All'articolo 3, lettera b) l'importo di 250 ECU è sostituito dall'importo di 301,9 ECU; l'importo di 150 ECU è sostituito dall'importo di 181,1 ECU; l'importo di 500 ECU è sostituito dall'importo di 603,8 ECU e l'importo di 300 ECU è sostituito dall'importo di 362,3 ECU.

3) All'articolo 3, lettera c) l'importo di 600 ECU è sostituito dall'importo di 724,5 ECU e l'importo di 150 ECU è sostituito dall'importo di 181,1 ECU.

4) All'articolo 3, lettera d), primo comma l'importo di 700 ECU è sostituito dall'importo di 845,3 ECU; l'importo di 1 400 ECU è sostituito dall'importo di 1 691 ECU; l'importo di 18 000 ECU è sostituito dall'importo di 21 735 ECU e l'importo di 150 ECU è sostituito dall'importo di 181,1 ECU.

5) All'articolo 3, lettera d), terzo comma l'importo di 1 200 ECU è sostituito dall'importo di 1 449 ECU e l'importo di 3 000 ECU è sostituito dall'importo di 3 623 ECU.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica, per ciascuno degli importi considerati, a decorrere dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(4) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

(5) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

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