Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0082

    Regolamento (CE) n. 82/96 della Commissione, del 22 gennaio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 17 del 23.1.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/82/oj

    31996R0082

    Regolamento (CE) n. 82/96 della Commissione, del 22 gennaio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 017 del 23/01/1996 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE) N. 82/96 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1552/95 (2), in particolare l'articolo 11,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 470/94 (4), riporta in allegato il modello di questionario annuale sull'applicazione del regime di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario; che a norma dell'articolo 8, quarto trattino dello stesso regolamento gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il questionario, debitamente compilato, anteriormente al 1° settembre di ogni anno; che l'esperienza dimostra che per una migliore gestione del regime è necessario aggiornare regolarmente le risposte al questionario ed è utile chiarire la formulazione di vari punti del questionario;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 536/93 è modificato come segue:

    1) all'articolo 8, quarto trattino, è aggiunto il seguente comma:

    « In caso di modifica dei dati, in particolare a seguito dei controlli di cui all'articolo 7, viene comunicato alla Commissione un aggiornamento anteriormente al 1° dicembre, al 1° marzo e al 1° luglio di ogni anno. »;

    2) il testo dell'allegato è sostituito da quello figurante in allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 43.

    (3) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 12.

    (4) GU n. L 59 del 3. 3. 1994, pag. 5.

    ALLEGATO

    Questionario annuale sull'applicazione del regime di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    PERIODO DI APPLICAZIONE: STATO MEMBRO:

    1. Consegne

    1.1. Numero di acquirenti

    di cui associazioni di acquirenti

    1.2. Somma dei quantitativi di riferimento individuali « consegne » assegnati, senza tener conto dei quantitativi di cui al punto 1.4 (in t)

    1.3. Numero di produttori

    di cui produttori che dispongono anche di un quantitativo di riferimento « vendite dirette »

    1.4. Numero di conversioni temporanee dei quantitativi di riferimento chiesti in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92

    - consegne trasformate in vendite dirette e relative quantità (in t)

    - vendite dirette trasformate in consegne e relative quantità (in t)

    1.5. Tenore rappresentativo medio di materia grassa (in g/kg)

    1.6. Volume delle consegne di latte e di equivalente latte (in t)

    di cui prodotti lattieri in equivalente latte (in t)

    1.7. Tenore effettivo di materia grassa dei prodotti consegnati (in g/kg)

    1.8. Adeguamento delle consegne al tenore rappresentativo di materia grassa (in t)

    1.9. Numero delle cessioni temporanee di quantitativi di riferimento registrate al 31 dicembre

    e quantitativi in questione (in t)

    1.10. Quantitativi di riferimento non utilizzati prima di un'eventuale riassegnazione (in t)

    1.11. Numero di produttori che hanno beneficiato dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92, ripartiti per categoria

    importi ridistribuiti, per categoria di produttori (in moneta nazionale)

    importi destinati al finanziamento delle misure di cui all'articolo 8, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92 (in moneta nazionale)

    2. Vendite dirette

    2.1. Somma dei quantitativi di riferimento individuali per le vendite dirette assegnati, senza tener conto dei quantitativi di cui al punto 1.4 (in t)

    2.2. Numero di produttori

    2.3. Volume delle vendite dirette di latte e di equivalente latte (in t)

    di cui prodotti lattieri in equivalente latte (in t)

    di cui: - crema e burro

    - formaggi

    - iogurt

    - altri

    2.4. Quantitativi di riferimento inutilizzati prima di un'eventuale riassegnazione (in t)

    2.5. Frazione del prelievo riscosso destinata alle misure di cui all'articolo 8, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92 (in moneta nazionale)

    >FINE DI UN GRAFICO>

    Top