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Document 31996L0013

Direttiva 96/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1996, che modifica l'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE per quanto concerne l'elenco delle esclusioni permanenti di taluni enti creditizi

GU L 66 del 16.3.1996, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2000; abrogato da 300L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/13/oj

31996L0013

Direttiva 96/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1996, che modifica l'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE per quanto concerne l'elenco delle esclusioni permanenti di taluni enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 16/03/1996 pag. 0015 - 0016


DIRETTIVA 96/13/CE DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 1996 che modifica l'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE per quanto concerne l'elenco delle esclusioni permanenti di taluni enti creditizi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la prima direttiva (77/780/CEE) del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (1), in particolare l'articolo 2, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 77/780/CEE dispone, all'articolo 2, paragrafo 2, che taluni enti creditizi di alcuni Stati membri sono permanentemente esclusi dal suo campo d'applicazione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 di detta direttiva, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, che a tal fine consulta il comitato consultivo bancario, ogni eventuale modifica dell'elenco di cui al paragrafo 2; che taluni Stati membri hanno chiesto la revisione di detto elenco;

considerando che l'adozione della presente direttiva costituisce il modo più adeguato per realizzare gli obiettivi perseguiti; che la presente direttiva si limita al minimo richiesto per conseguire gli obiettivi stessi e non va al di là di quanto è necessario a tal fine;

considerando che la presente direttiva riguarda lo Spazio economico europeo (SEE) e che è stata rispettata la procedura di cui all'articolo 99 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

considerando che l'adozione della presente direttiva ha formato oggetto di consultazioni con il comitato consultivo bancario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 2, il paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE è sostituito dal testo seguente:

«2. Ne è esclusa l'attività:

- delle Banche centrali degli Stati membri;

- degli uffici dei conti postali;

- in Belgio: dell'"Institut de Réescompte et de Garantie / Herdiscontering- en Waarborginstituut";

- in Danimarca: del "Dansk Eksportfinansieringsfond", del "Danmarks Skibskreditfond" e del "Dansk Landbrugs Realkreditfond";

- in Germania: della "Kreditanstalt für Wiederaufbau", degli organismi riconosciuti in virtù del "Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz" quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché degli organismi riconosciuti in virtù della legge succitata quali organismi d'interesse pubblico in materia di alloggi;

- in Grecia: della "ÅëëçíéêÞ ÔñÜðåæá Âéïìç÷áíéêÞò Áíáðôýîåùò" (Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos), del "Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí" (Tameio Parakatathikon kai Danion) e del "Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï" (Tahidromiko Tamieftirio);

- in Spagna: dell'"Instituto de Crédito Oficial";

- in Francia: della "Caisse des dépots et consignations";

- in Irlanda: della "credit unions" e delle "friendly societies";

- in Italia: della "Cassa depositi e prestiti";

- nei Paesi Bassi: della "Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV", della "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", della "NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering" e della "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV";

- in Austria: delle imprese riconosciute come associazioni di costruzione nel pubblico interesse e della "Österreichische Kontrollbank AG";

- in Portogallo: delle "Caixas Económicas" esistenti al 1° gennaio 1986 ad eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della "Caixa Económica Montepio Geral";

- in Finlandia: della "Teollisen yhteistyön rahasto Oy / Fonden för industriellt samarbete Ab", e della "Kera oy / Kera Ab";

- in Svezia: della "Svenska Skeppshypotekskassan";

- nel Regno Unito: della "National Savings Bank" della "Commonwealth Development Finance Company Ltd", della "Agricultural Mortgage Corporation Ltd", della "Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd", dei "Crown Agents for overseas governement and administrations", delle "credit unions" e delle "municipal bank".»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 aprile 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DINI

(1) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU n. L 168 del 18. 7. 1995, pag. 7).

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