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Document 31996E0676

    96/676/PESC: Azione comune del 25 novembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea in relazione alla nomina di un inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente

    GU L 315 del 4.12.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogato da 400X0794

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1996/676/oj

    31996E0676

    96/676/PESC: Azione comune del 25 novembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea in relazione alla nomina di un inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente

    Gazzetta ufficiale n. L 315 del 04/12/1996 pag. 0001 - 0002


    AZIONE COMUNE del 25 novembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea in relazione alla nomina di un inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente (96/676/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11,

    vista la dichiarazione adottata dal Consiglio europeo tenutosi a Firenze il 21 e 22 giugno 1996,

    considerando che nella dichiarazione del Consiglio adottata il 1° ottobre 1996 si afferma che l'Unione europea è pronta a svolgere un ruolo attivo nel promuovere il processo di pace, coerentemente con i propri interessi nella regione e sulla base dell'importante contributo sinora recato al processo di pace;

    considerando che il 28 ottobre 1996 il Consiglio ha adottato delle conclusioni relative alla nomina di un inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente che tengono conto di tutte le iniziative internazionali in corso a sostegno di tale processo,

    HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Il signor Miguel Angel Moratinos è nominato inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente.

    L'inviato speciale dell'UE è nominato per un periodo di un anno, fermo restando che il mandato, ivi compresi gli aspetti amministrativi e finanziari, è soggetto a riesame dopo sei mesi.

    Articolo 2

    Il mandato dell'inviato speciale dell'UE sarà:

    - istituire e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con gli altri paesi della regione, gli Stati Uniti d'America e altri paesi interessati, nonché con le pertinenti organizzazioni internazionali al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;

    - seguire i negoziati di pace tra le parti ed essere pronto ad offrire la consulenza e i buoni uffici dell'Unione europea qualora le parti lo richiedano;

    - contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento alle clausole di tali accordi;

    - impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto;

    - riferire alle competenti istanze del Consiglio sulle possibilità d'intervento dell'Unione europea nel processo di pace e sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione europea e l'azione da essa attualmente svolta nel quadro del processo di pace in Medio Oriente, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione europea;

    - monitorare le azioni di entrambe le parti che potrebbero compromettere l'esito dei negoziati per uno statuto permanente.

    L'inviato speciale dell'UE riceve direttive dalla presidenza e riferisce, sotto l'autorità di quest'ultima, al Consiglio periodicamente e in caso di necessità. I compiti dell'inviato lasciano impregiudicato il ruolo della Commissione, che sarà pienamente associata a tali compiti.

    Articolo 3

    1. Un importo di 2,137 milioni di ECU è iscritto nel bilancio generale delle Comunità europee allo scopo di coprire i costi connessi con la missione dell'inviato speciale. La somma è disponibile per finanziare le spese dell'inviato speciale dell'UE con effetto alla data di adozione dell'azione comune.

    2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e norme della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.

    3. L'Unione europea finanzierà l'infrastruttura e le spese correnti dell'inviato speciale dell'UE, compresa la sua retribuzione e le spese per il personale di sostegno. Gli Stati membri e la Comunità possono proporre il comando di personale presso l'inviato speciale dell'UE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro, dalla Commissione o da altre istituzioni comunitarie presso l'inviato speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro in questione, della Commissione o delle altre istituzioni comunitarie.

    4. Il Consiglio prende atto che la presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri a seconda dei casi forniscono il supporto logistico nell'area.

    5. I privilegi, le immunità e ulteriori garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'inviato speciale dell'UE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 4

    L'azione comune entra in vigore alla data dell'adozione. Essa si applica fino al 25 novembre 1997.

    Articolo 5

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    D. SPRING

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