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Document 31996D0730

96/730/CE: Decisione della Commissione del 17 dicembre 1996 recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria in seguito all'insorgenza di un focolaio di afta epizootica nonché abrogazione della decisione 96/643/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 331 del 20.12.1996, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/730/oj

31996D0730

96/730/CE: Decisione della Commissione del 17 dicembre 1996 recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria in seguito all'insorgenza di un focolaio di afta epizootica nonché abrogazione della decisione 96/643/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 20/12/1996 pag. 0049 - 0050


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria in seguito all'insorgenza di un focolaio di afta epizootica nonché abrogazione della decisione 96/643/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/730/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando che in Bulgaria è insorto un focolaio di afta epizootica il 25 ottobre 1996;

considerando che le autorità bulgare hanno preso misure volte ad impedire la diffusione della malattia;

considerando che allo scopo di proteggere il patrimonio zootecnico della Comunità, la Commissione ha adottato la decisione 96/643/CE recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria (4);

considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei in considerazione dell'afta epizootica (5), modificata da ultimo dalla decisione 96/643/CE, autorizza, a determinate condizioni, l'importazione di animali vivi, di carni fresche e di alcuni prodotti a base di carne originari e provenienti da tali paesi;

considerando che la decisione 95/340/CE della Commissione (6), modificata da ultimo dalla decisione 96/325/CE (7), reca un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte; che la Bulgaria figura in questo elenco; che occorre assicurare che i latticini importati abbiano subito un trattamento idoneo a distruggere il virus;

considerando che la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (8), modificata da ultimo dalla decisione 96/340/CE della Commissione (9), stabilisce le condizioni per l'importazione di involucri di origine animale, di pelli e cuoi, di ossa, corna, zoccoli e relativi derivati, di trofei di caccia e di lana e pelo non trasformati; che questi prodotti possono essere importati soltanto dopo aver subito un trattamento idoneo a distruggere il virus; che, tuttavia, alcuni altri prodotti possono essere comunque importati; che questo materiale comporta un rischio;

considerando che con una missione comunitaria effettuata in Bulgaria si è potuto constatare che effettivamente sono state attuate misure di controllo della malattia ed è stata impedita la diffusione della stessa;

considerando che è possibile applicare il principio della regionalizzazione;

considerando che, per motivi di chiarezza, può essere revocata la decisione 96/643/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/242/CEE è modificata come segue:

1) Nell'allegato A, il termine «Bulgaria» è sostituito da «Bulgaria, per quanto riguarda le province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Haskovo e Kardjali».

2) Nell'allegato B è aggiunto quanto segue: «Bulgaria, per quanto riguarda le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targoviohte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdiv, Smolian, Pasardjik, Sofia distretto, Sofia città, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin».

Articolo 2

1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte originari delle province bulgare di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Haskovo e Kardjali, a meno che non abbiano subito un trattamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 della decisione 95/340/CE.

2. Fatte salve le disposizioni della decisione 93/242/CEE, gli Stati membri non autorizzano l'importazione dei seguenti prodotti delle specie bovina, ovina, caprina o di altri artiodattili, originari del territorio delle province bulgare di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Haskovo e Kardjali:

- sangue ed emoprodotti di cui all'allegato I, capitolo 7 della direttiva 92/118/CEE;

- materie prime destinate alla fabbricazione di mangimi per animali o ad uso tecnico o farmaceutico di cui all'allegato I, capitolo 10 della direttiva 92/118/CEE;

- letame di origine animale di cui all'allegato I, capitolo 14 della direttiva 92/118/CEE.

3. Il divieto di cui al primo trattino del paragrafo 2 non si applica agli emoprodotti che abbiano subito il trattamento previsto all'allegato I, capitolo 7, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 92/118/CEE.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati che scortano i prodotti di origine animale trattati in conformità con il paragrafo 1 o con il paragrafo 3 e di cui è autorizzata l'importazione in provenienza delle province bulgare di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Haskovo e Kardjali rechino la dicitura seguente:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 96/730/CE della Commissione recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria».

Articolo 3

La decisione 96/643/CE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 16.

(3) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(4) GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 37.

(5) GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.

(6) GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 38.

(7) GU n. L 123 del 23. 5. 1996, pag. 24.

(8) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(9) GU n. L 129 del 30. 5. 1996, pag. 35.

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