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Document 31996D0595
96/595/EC: Commission Decision of 30 September 1996 amending Commission Decision 93/402/EEC concerning animal health conditions and veterinary certification for imports of fresh meat from South American Countries (Text with EEA relevance)
96/595/CE: Decisione della Commissione del 30 settembre 1996 che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud (Testo rilevante ai fini del SEE)
96/595/CE: Decisione della Commissione del 30 settembre 1996 che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 261 del 15.10.1996, p. 41–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. impl. da 32004D0212
96/595/CE: Decisione della Commissione del 30 settembre 1996 che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 261 del 15/10/1996 pag. 0041 - 0044
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1996 che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/595/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 14, 15 e 16, considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina sono state stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione (2), modificata da ultimo dalla decisione 95/443/CE (3); considerando che le frattaglie destinate al consumo umano e all'industria degli alimenti per animali da compagnia sono soggette a condizioni di polizia sanitaria più rigorose; che sarebbe opportuno, come dimostra l'esperienza, rafforzare il controllo su tali prodotti indicando nel certificato sanitario il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione dove avrà luogo il trattamento termico; considerando che le autorità brasiliane hanno chiesto alla Commissione di includere una parte dello Stato del Mato Grosso nei territori brasiliani da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche disossate; considerando che un'ispezione in loco effettuata nel giugno del 1996 ha evidenziato in questa parte del Mato Grosso una situazione soddisfacente per quanto riguarda la sanità animale, i servizi veterinari e il programma di lotta contro l'afta epizootica; che sarebbe opportuno includere tale parte del Mato Grosso tra le regioni del Brasile da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche bovine disossate; considerando che le autorità veterinarie del Brasile e del Mato Grosso hanno fornito le garanzie necessarie; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato I della decisione 93/402/CEE è sostituito dall'allegato I della presente decisione. Nell'allegato III della decisione 93/402/CEE, la parte 1 è sostituita dall'allegato II della presente decisione. Articolo 2 a) Durante i 60 giorni successivi alla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche dal Brasile prodotte e certificate conformemente alle disposizioni della decisione 93/402/CEE prima dell'entrata in vigore della presente decisione. b) Durante i 60 giorni successivi alla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina di frattaglie destinate alla fabbricazione di prodotti a base di carne trattati termicamente, prodotte e certificate conformemente alle disposizioni della decisione 93/402/CEE prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione si applica a decorrere dal decimo giorno successivo alla notifica agli Stati membri. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 179 del 22. 7. 1993, pag. 11. (3) GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 65. ALLEGATO I «ALLEGATO I DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DELL'AMERICA DEL SUD AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II «ALLEGATO III >INIZIO DI UN GRAFICO> PARTE 1 CERTIFICATO SANITARIO Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero Paese di destinazione: Numero di certificati di salubrità (1): Paese esportatore:Codice del territorio: Ministero: Servizio: Riferimenti: (facoltativo) I. Identificazione delle carni Carni di: (specie animale) Tipo dei pezzi: Tipo di imballaggio: Numero dei pezzi o degli imballaggi: Peso netto: II. Provenienza delle carni Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2): Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2): Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) (2): III. Destinazione delle carni Le carni sono spedite da: (luogo di spedizione) a: (paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto (3): Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione (4): (1) Facoltativo. (2) Facoltativo quando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. (3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome. (4) Per le frattaglie di cui all'articolo 1, lettera c), destinate alla fabbricazione di prodotti a base di carne trattati termicamente o di alimenti per animali da compagnia trattati termicamente.» >FINE DI UN GRAFICO>