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Document 31996D0490
96/490/EC: Commission Decision of 18 July 1996 on certain protective measures with regard to Gyrodactylus salaris in salmonids (Text with EEA relevance)
96/490/CE: Decisione della Commissione del 18 luglio 1996 relativa a talune misure protettive contro il Gyrodactylus salaris nei salmonidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
96/490/CE: Decisione della Commissione del 18 luglio 1996 relativa a talune misure protettive contro il Gyrodactylus salaris nei salmonidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 202 del 10.8.1996, p. 21–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2003; abrogato da 32003D0513
96/490/CE: Decisione della Commissione del 18 luglio 1996 relativa a talune misure protettive contro il Gyrodactylus salaris nei salmonidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 202 del 10/08/1996 pag. 0021 - 0022
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1996 relativa a talune misure protettive contro il Gyrodactylus salaris nei salmonidi (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/490/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, considerando che il Gyrodactylus salaris è un parassita esterno che colpisce i salmonidi e può provocare tassi di mortalità elevati nel Salmo salar; considerando che dall'esperienza acquisita risulta che la malattia può diffondersi da regioni contaminate verso regioni non ancora contaminate attraverso operazioni commerciali di salmoni e altri salmonidi; che la malattia può propagarsi inoltre tramite migrazione naturale di salmonidi da un fiume all'altro; considerando che occorre prevenire la propagazione della malattia a partire dalle regioni comunitarie potenzialmente infette; considerando che l'introduzione del Gyrodactylus salaris in regioni con popolazioni di salmoni molto vulnerabili a tale parassita potrebbe causare notevoli perdite fra le popolazioni suddette; che è quindi opportuno fissare delle norme per prevenire tale introduzione; considerando che occorre inoltre fissare delle procedure per proteggere le regioni con popolazioni di salmoni molto vulnerabili o che potrebbero rimanere indenni dalla malattia; considerando che nell'allegato I, punto V.E dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia è previsto che per quanto riguarda i pesci, le loro uova e i gameti destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Finlandia non sono autorizzate per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nelle regioni elencate nell'allegato non è consentita l'introduzione di salmonidi vivi provenienti da altre regioni. Articolo 2 L'introduzione ai fini della riproduzione nelle regioni elencate nell'allegato di uova di salmonidi provenienti da altre regioni è soggetta a procedure di disinfezione delle uova che assicurino la distruzione dei parassiti della specie Gyrodactylus salaris. Articolo 3 1. Nel caso di trasporto di salmonidi vivi fra le regioni elencate nell'allegato, il certificato sanitario di cui al punto VI del documento di trasporto che figura nell'allegato E, capitolo 1 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio (3) deve essere completato dalla dicitura seguente: «I pesci oggetto della presente spedizione provengono da una delle regioni elencate nell'allegato della decisione 96/490/CE della Commissione relativa a talune misure protettive contro il Gyrodactylus salaris nei salmonidi.» 2. Nel caso di introduzione ai fini della riproduzione in una delle regioni elencate nell'allegato di uova di salmonidi provenienti da altre regioni il certificato sanitario di cui al punto VI del documento di trasporto che figura nell'allegato E, capitolo 1 della direttiva 91/67/CEE deve essere completato dalla dicitura seguente: «Le uova oggetto della presente spedizione sono state disinfettate conformemente alle disposizioni della decisione 96/490/CE della Commissione relativa a talune misure protettive contro il Gyrodactylus salaris nei salmonidi.» Articolo 4 Le autorità competenti degli Stati membri responsabili per le regioni elencate nell'allegato sottopongono le loro popolazioni di salmonidi a test di controllo ed esami di laboratorio al fine di comprovare l'assenza di Gyrodactylus salaris e presentano tutti i risultati relativi alla Commissione anteriormente al 1° luglio 1997. Articolo 5 Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 6 La presente decisione sarà riesaminata entro il 1° luglio 1997. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU n. L 46 del 19. 2. 1996, pag. 1.