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Document 31996D0444
96/444/EC: Commission Decision of 21 June 1996 concerning a request for exemption made by Belgium pursuant to Article 8 (2) (c) of Council Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers (Only the Dutch and French texts are authentic)
96/444/CE: Decisione della Commissione del 21 giugno 1996 riguardante le domande di deroga presentate dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)
96/444/CE: Decisione della Commissione del 21 giugno 1996 riguardante le domande di deroga presentate dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)
GU L 182 del 23.7.1996, p. 24–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/06/1998
96/444/CE: Decisione della Commissione del 21 giugno 1996 riguardante le domande di deroga presentate dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 182 del 23/07/1996 pag. 0024 - 0025
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 1996 riguardante le domande di deroga presentate dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede) (96/444/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), considerando che le domande presentate dal Belgio con lettera del 9 febbraio 1996, pervenuta alla Commissione in data 13 febbraio 1996, contengono gli elementi prescritti dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tali domande riguardano l'installazione, su tredici tipi di veicoli, di sei tipi di terza luce di arresto, compresi nella categoria ECE S 3 del regolamento ECE (commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) n. 7 e installati in conformità del regolamento ECE n. 48; considerando l'esattezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/516/CEE della Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente; considerando che le direttive comunitarie in questione saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto; considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono approvate le domande di deroga presentate dal Belgio per la produzione e l'installazione di sei tipi di terza luce di arresto, compresi nella categoria ECE S 3 del regolamento ECE n. 7 e installati in conformità del regolamento ECE n. 48 sui tipi di veicolo cui sono destinati. Articolo 2 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1996. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 266 dell'8. 11. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54. (4) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1. (6) GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.