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Document 31996D0213

    96/213/CE: Decisione della Commissione, del 6 marzo 1996, riguardante una domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 70 del 20.3.1996, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/213/oj

    31996D0213

    96/213/CE: Decisione della Commissione, del 6 marzo 1996, riguardante una domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 070 del 20/03/1996 pag. 0040 - 0040


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 1996 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (96/213/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione (2),

    considerando che in data 13 ottobre 1995 le autorità della Repubblica federale di Germania hanno presentato una domanda concernente l'approvazione, da parte della Commissione, di una deroga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE; che tale domanda era accompagnata da una relazione contenente le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8; che la domanda riguarda un tipo di sorgente luminosa delle lampade a scarica da montare su due tipi di proiettori destinati ai veicoli a motore;

    considerando che le informazioni comunicate dalle autorità della Repubblica federale di Germania dimostrano che la tecnologia e il principio alla base di questi nuovi tipi di sorgenti luminose delle lampade a scarica e di proiettori non soddisfano i requisiti della normativa comunitaria; che, tuttavia, la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello delle lampade e dei proiettori conformi ai requisiti delle direttive in vigore, ed in particolare della direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché delle lampade elettriche ad incandescenza per tali proiettori (3);

    considerando che questi nuovi tipi di sorgente luminosa delle lampade a scarica e di proiettori soddisfano i requisiti del regolamento approvato dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; che, in attesa, è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CEE ai veicoli i cui proiettori sono muniti delle lampade oggetto della domanda di deroga, a condizione che questi veicoli siano dotati di un sistema automatico di regolazione dell'inclinazione del fascio di luce, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicura il funzionamento continuo del fascio anabbagliante;

    considerando che la direttiva comunitaria di cui sopra sarà modificata per consentire l'immissione sul mercato delle lampade a scarica prodotte con questa nuova tecnologia e dei proiettori muniti di tali lampade;

    considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Commissione approva la domanda di deroga presentata il 13 ottobre 1995 dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE, concernente un tipo di sorgente luminosa delle lampade a scarica da installare su due tipi di proiettori destinati ad essere montati sui veicoli a motore.

    La richiesta è accolta a condizione che detti veicoli siano dotati di un sistema automatico di regolazione dell'inclinazione del fascio di luce, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento continuo del fascio anabbagliante.

    Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1996.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

    (2) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.

    (3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.

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