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Document 31996D0037

96/37/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1995, relativa all'adozione di misure specifiche miranti a vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 10 del 13.1.1996, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/37(1)/oj

31996D0037

96/37/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1995, relativa all'adozione di misure specifiche miranti a vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/1996 pag. 0044 - 0045


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1995 relativa all'adozione di misure specifiche miranti a vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/37/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95 (2), in particolare l'articolo 360,

considerando che l'amministrazione doganale della Repubblica federale di Germania, con lettera del 6 settembre 1995, ha manifestato l'intenzione di applicare il suddetto articolo 360 al fine di vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per le operazioni di transito comunitario esterno relative alle merci figuranti in allegato alla presente decisione e che chiede a tal fine l'accordo della Commissione;

considerando che delle operazioni di transito comunitario esterno riguardanti le merci contemplate sono state oggetto di informazioni specifiche, in particolare in applicazione del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio (3);

considerando che, in base alle informazioni fornite dall'amministrazione doganale della Repubblica federale di Germania e a quelle raccolte dalla Commissione, la frode commessa sulle merci contemplate nel quadro del regime di transito comunitario esterno sembra aver assunto proporzioni considerevoli;

considerando che tali operazioni di transito comunitario esterno presentano rischi di frode eccezionali che possono arrecare un pregiudizio considerevole ai bilanci nazionali e comunitari e agli operatori economici interessati;

considerando che la lotta contro la frode nel transito richiede ai fini della massima efficacia l'adozione di misure a livello comunitario;

considerando che la domanda dell'amministrazione doganale della Repubblica federale di Germania è giustificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione autorizza l'amministrazione doganale della Repubblica federale di Germania a prendere, in conformità all'articolo 360 del regolamento (CEE) n. 2454/93, misure specifiche intese a vietare temporaneamente, a decorrere da una data fissata dalla medesima amministrazione, il ricorso alla garanzia globale per le operazioni di transito comunitario esterno relative alle merci figuranti in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8.

(3) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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