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Document 31995R3016

Regolamento (CE) n. 3016/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204

GU L 314 del 28.12.1995, p. 35–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/3016/oj

31995R3016

Regolamento (CE) n. 3016/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 28/12/1995 pag. 0035 - 0039


REGOLAMENTO (CE) N. 3016/95 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1995 recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (3), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (4), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (5), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (6), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (7), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (8), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure d'applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (9), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure d'applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (10), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure d'applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (11), in particolare l'articolo 1,

considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (12) la Comunità si è impegnata a sostituire, a decorrere dal 1° luglio 1995, gli accordi di autolimitazione del settore ovicaprino con un sistema di contingenti tariffari specifici per paese e con l'apertura di un contingente tariffario non specificamente attribuito ad un paese; che gli accordi europei conclusi dalla Comunità con i paesi dell'Europa centrale offrono ulteriori possibilità di accesso preferenziale al mercato comunitario;

considerando inoltre che la Comunità si è impegnata a riservare una certa parte del contingente tariffario non specificatamente attribuito ad un paese per le importazioni di carni ovine e caprine dall'Estonia (1), dalla Lettonia (2) e dalla Lituania (3);

considerando che i contingenti tariffari di cui trattasi devono venir aperti dalla Commissione e gestiti conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione del 26 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/95 (5);

considerando che le importazioni sul mercato comunitario sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile e che è d'uopo attenersi a tale sistema anche per il futuro;

considerando che, per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari, occorre stabilire un equivalente del peso carcassa; che alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni; che serve pertanto un coefficiente di conversione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, originari dei paesi indicati negli allegati, sono sospesi o ridotti durante i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari precisati dal presente regolamento.

Articolo 2

1. I quantitativi di carne, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è sospeso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati nell'allegato.

2. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto al 4 % ad valorem per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati, nell'allegato II.

3. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 ed 0104 20 90 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati nell'allegato III.

4. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 ed 0104 20 90 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati nell'allegato IV A.

5. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è sospeso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati nell'allegato IV B.

Articolo 3

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II A del regolamento (CE) n. 1439/95.

2. I contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95.

Articolo 4

1. Con l'espressione « equivalente peso carcassa » utilizzata all'articolo 2 si intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante applicazione di un coefficiente. A questo fine, 55 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) disossate corrispondono a 100 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) non disossato e 60 kg di carni di agnello o capretto disossate corrispondono a 100 kg di carni di agnello o capretto non disossate.

2. Se gli accordi di associazione tra la Comunità e taluni paesi fornitori prevedono la possibilità di effettuare le importazioni sotto forma di animali vivi o di carni, 100 kg di peso vivo sono considerati equivalenti a 47 kg di carne.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 PRIMO TRATTINO

Carni ovine e caprine (in tonnellate di equivalente peso carcassa) a dazio zero

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

QUANTITATIVI (IN TONNELLATE DI EQUIVALENTE PESO CARCASSA) DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

DAZIO 4 %

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAFRAFO 3

Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo) - Dazio 10 %

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

A. QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo) - Dazio 10 % >SPAZIO PER TABELLA>

B. QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5

Carni ovine e caprine (in tonnellate peso carcassa) - Dazio zero >SPAZIO PER TABELLA>

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