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Document 31995R3016
Commission Regulation (EC) No 3016/95 of 18 December 1995 opening Community tariff quotas for 1996 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat falling within CN codes 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 and 0204
Regolamento (CE) n. 3016/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204
Regolamento (CE) n. 3016/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204
GU L 314 del 28.12.1995, p. 35–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996
Regolamento (CE) n. 3016/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 28/12/1995 pag. 0035 - 0039
REGOLAMENTO (CE) N. 3016/95 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1995 recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (3), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (4), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (5), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (6), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (7), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (8), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure d'applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (9), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure d'applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (10), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure d'applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (11), in particolare l'articolo 1, considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (12) la Comunità si è impegnata a sostituire, a decorrere dal 1° luglio 1995, gli accordi di autolimitazione del settore ovicaprino con un sistema di contingenti tariffari specifici per paese e con l'apertura di un contingente tariffario non specificamente attribuito ad un paese; che gli accordi europei conclusi dalla Comunità con i paesi dell'Europa centrale offrono ulteriori possibilità di accesso preferenziale al mercato comunitario; considerando inoltre che la Comunità si è impegnata a riservare una certa parte del contingente tariffario non specificatamente attribuito ad un paese per le importazioni di carni ovine e caprine dall'Estonia (1), dalla Lettonia (2) e dalla Lituania (3); considerando che i contingenti tariffari di cui trattasi devono venir aperti dalla Commissione e gestiti conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione del 26 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/95 (5); considerando che le importazioni sul mercato comunitario sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile e che è d'uopo attenersi a tale sistema anche per il futuro; considerando che, per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari, occorre stabilire un equivalente del peso carcassa; che alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni; che serve pertanto un coefficiente di conversione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, originari dei paesi indicati negli allegati, sono sospesi o ridotti durante i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari precisati dal presente regolamento. Articolo 2 1. I quantitativi di carne, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è sospeso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati nell'allegato. 2. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto al 4 % ad valorem per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati, nell'allegato II. 3. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 ed 0104 20 90 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati nell'allegato III. 4. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 ed 0104 20 90 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati nell'allegato IV A. 5. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è sospeso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, sono indicati nell'allegato IV B. Articolo 3 1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II A del regolamento (CE) n. 1439/95. 2. I contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95. Articolo 4 1. Con l'espressione « equivalente peso carcassa » utilizzata all'articolo 2 si intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante applicazione di un coefficiente. A questo fine, 55 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) disossate corrispondono a 100 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) non disossato e 60 kg di carni di agnello o capretto disossate corrispondono a 100 kg di carni di agnello o capretto non disossate. 2. Se gli accordi di associazione tra la Comunità e taluni paesi fornitori prevedono la possibilità di effettuare le importazioni sotto forma di animali vivi o di carni, 100 kg di peso vivo sono considerati equivalenti a 47 kg di carne. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO I QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 PRIMO TRATTINO Carni ovine e caprine (in tonnellate di equivalente peso carcassa) a dazio zero >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II QUANTITATIVI (IN TONNELLATE DI EQUIVALENTE PESO CARCASSA) DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 DAZIO 4 % >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAFRAFO 3 Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo) - Dazio 10 % >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV A. QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4 Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo) - Dazio 10 % >SPAZIO PER TABELLA> B. QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5 Carni ovine e caprine (in tonnellate peso carcassa) - Dazio zero >SPAZIO PER TABELLA>